Ricordiamo, innanzitutto, che entro la predetta data è senz’altro dovuto l’acconto della TASI – pari al 50 per cento dell’intera imposta annua – mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014, ma che è tuttavia possibile, a scelta del contribuente, versare anche l’intero tributo annuo, in unica soluzione, in tal modo evitando di dover tornare sulla questione a distanza di soli 2 mesi. In questo secondo caso, nel modello F24 o nell’apposito bollettino postale occorre barrare entrambe le caselle “acconto” e saldo”.
Ciò detto, vediamo di fornire qualche utile indicazione sui soggetti tenuti al pagamento della TASI in alcuni casi particolari, che peraltro ricorrono molto di frequente.
L’autore di questo articolo ha firmato il volume appena uscito: “La Tasi e la Iuc” (Maggioli, 2014)
Locatario finanziario nel leasing traslativo
Soggetto passivo della TASI é anche il locatario finanziario. Anzi, ai fini della TASI, la normativa precisa anche che il locatario finanziario è tenuto al pagamento della TASI a partire dalla firma del contratto di leasing fino a quando non ha riconsegnato l’immobile, in tal modo chiarendo – cosa che, invece, non fa ai fini dell’IMU – che tale obbligo gli compete anche nel caso in cui la società di leasing abbia risolto il relativo contratto per inadempimento dell’utilizzatore, fino a quando quest’ultimo non abbia comunque provveduto alla riconsegna del bene comprovata dal relativo verbale. Non solo. Possiamo aggiungere che nel leasing immobiliare il locatario è l’unico soggetto obbligato a pagare la TASI, per l’intero importo: nulla é dovuto dalla società di leasing. Il locatario finanziario, di fatto, è trattato alla stregua di un possessore e non di un conduttore.
Ex coniuge separato assegnatario della ex casa coniugale
Per l’unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione all’ex coniuge, quest’ultimo è soggetto passivo della TASI, esattamente come già accadeva per l’IMU. Conferma in tal senso, nel silenzio della normativa, è stata data dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella FAQ n. 22 del 3 giugno 2014. Orbene, il Ministero ha altresì precisato che: (1) il coniuge assegnatario è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale; (2) se, invece, la casa abitata dai coniugi prima della separazione e poi assegnata ad uno di essi dal Giudice della separazione era in locazione, la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo che ne deriva deve essere versato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle percentuali deliberate dal Comune.
Può verificarsi, tuttavia, anche un caso, per così dire, “ibrido”, non esaminato dal Ministero, di una casa posseduta per il 50 per cento dall’ex coniuge e per il restante 50 per cento da un suo familiare: in questa ipotesi, l’ex coniuge non proprietario, ma assegnatario dell’immobile per provvedimento del Giudice, dovrebbe a nostro parere applicare sul 50 per cento di proprietà dell’ex consorte il trattamento indicato al precedente punto 1 e sul restante 50 per cento posseduto dal familiare dell’ex consorte il trattamento previsto sub 2.
Per questa seconda quota la posizione dell’ex coniuge assegnatario é dunque analoga a quella di un normale detentore (inquilino, comodatario, occupante ad altro titolo) e su tale 50 per cento dovrà applicare la percentuale deliberata dal Comune a carico dei detentori, variabile tra il 10 e il 30 per cento, ma di solito tendente alla percentuale minore.
Gran parte della TASI su tale 50 per cento graverà sul familiare dell’ex coniuge non assegnatario, che deve pagare gran parte della TASI (tra il 70 e il 90 per cento), in quanto possessore (proprietario o usufruttuario) dell’immobile.
Proprietario (o usufruttuario) che abita nell’unità immobiliare della quale loca qualche stanza
In questo caso, la FAQ n. 17 ha precisato che la TASI complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario (o dell’usufruttuario) – ossia, con l’aliquota e l’eventuale detrazione applicabile allo stesso – e ripartita tra quest’ultimo e l’affittuario sulla base delle percentuali stabilite dal Comune, come detto variabili tra il 10 e il 30 per cento per quanto riguarda la quota a carico dell’occupante.
In base alla FAQ n. 17 non sembra avere rilievo la circostanza che l’affittuario occupi solo una porzione dell’unità immobiliare, magari minima: in ogni caso, per il Ministero l’affittuario sembra comunque tenuto a pagare per intero la propria quota di TASI – tra il 10 e il 30 per cento – riferita al valore dell’intera unità immobiliare.
Proprietario che loca l’unità immobiliare e non la abita
In questo caso, la TASI deve essere determinata con i parametri comunali stabiliti per le abitazioni locate, senza che rilevi la circostanza che essa possa costituire l’abitazione principale del conduttore.
Come da regola generale, l’inquilino deve pagare la propria quota di TASI – tra il 10 e il 30 per cento – deliberata dal Comune, mentre il “proprietario (o usufruttuario) locatore” deve versare il resto.
Lo stesso trattamento si applica nel caso dei comodati di immobili in genere (anche non abitativi) e di quelli abitativi a favore di parenti in linea retta di primo grado (comodato da genitori a figli o viceversa) in tutti i casi in cui il Comune non abbia deliberato l’assimilazione di tali situazioni a quelle delle abitazioni principali, come è in suo potere di fare, ma in via non obbligatoria.
Comodato a favore di parenti di primo grado in linea retta (da genitori a figli o viceversa) di unità immobiliari abitative costituenti le abitazioni principali dei comodatari nel caso il Comune abbia deliberato l’assimilazione alle abitazioni principali
Per questo caso occorre evidenziare un contrasto fra le indicazioni ministeriali contenute nelle FAQ e le istruzioni di alcuni Comuni. Infatti, per il Ministero, il soggetto obbligato a pagare la TASI, in questi casi, è il solo comodante; invece, nelle istruzioni di alcuni Comuni la TASI, determinata con i criteri previsti per le abitazioni principali, anche in questi casi deve essere suddivisa fra “proprietari (o usufruttuari) – comodanti” e “detentori comodatari”, secondo la già citata regola generale, in base alla percentuale deliberata dal Comune.
Dato il contrasto, in questi casi é preferibile, dopo essersi sincerati presso l’Ufficio Tributi comunale dell’effettiva posizione interpretativa assunta dal Comune, seguire pragmaticamente le indicazioni comunali, che sembrano condivisibili e che, in ogni caso, difficilmente saranno smentite dall’ente che le ha fornite, men che meno se il versamento è complessivamente corretto, a prescindere dal fatto che sia stato effettuato dal solo “proprietario – comodante” oppure, per parte ciascuno, da questi e dal comodatario (quest’ultimo dovendo del resto corrispondere a uno stretto familiare del primo: figlio o genitore).
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