Il presente autore dell’articolo ha firmato l’ebook omonimo
La possibilità di accedere a regimi agevolativi, riconosciuti dal legislatore fiscale, ex art. 148 del Tuir, ai fini II.DD., e dall’art. 4 del d.P.R. 633/1972, ai fini IVA, pare abbiano avuto un ruolo determinante nel dar vita all’ “ente-vestizione” di vere e proprie attività di impresa.
Sotto questo profilo nell’e-book, recentemente uscito, sono stati individuati dagli Autori degli indicatori di criticità, alla luce degli orientamenti assunti dalla giurisprudenza tributaria, per tracciare una distinzione tra le due diverse fattispecie, ente e impresa, e conseguenzialmente delineare lo status che ne caratterizza e qualifica la relativa attività. Invero, mentre l’associazione sportiva dilettantistica, in quanto ente non commerciale rivolge la propria attività agli associati e dunque si configura come un “consumo collettivo”, finanziato dai soci attraverso la ripartizione dei costi, nel caso dell’impresa – “associazione di comodo” siamo al cospetto di un vero e proprio operatore economico, interessato a «piazzare», dietro corrispettivo, specifiche prestazioni. Nell’associazione la commercialità è esclusa, purché l’attività esercitata non si rivolga al mercato, c.d. “ottica esogena”, ma alla cerchia degli associati, c.d. “ottica endogena”; l’ente paga IVA sugli acquisti, senza detrarla, come qualsiasi consumatore finale, i suoi introiti non sono corrispettivo di alcunché, ma “divisione dei costi comuni”: mentre l’associazione si caratterizza per la ripartizione dei costi, l’impresa si contraddistingue per l’effettuazione di una prestazione. Da un punto di vista fiscale mentre l’ASD è inquadrabile nella categoria degli enti non commerciali, ovvero di quegli enti che ex art. 73, comma 1, lett. c) del t.u.i.r., non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale (e ai fini della determinazione del reddito essa è assimilata alle persone fisiche, ex art. 143 del t.u.i.r.), ex adverso, nel caso di ”ente-vestizione” siamo in presenza di una comune attività commerciale, svolta in forma organizzata e prevalente, per cui l’attività dell’associazione viene riqualificata e ricondotta nell’alveo dell’art. 73, comma 1, lett. b), del TUIR, tra i soggetti “che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. Ciò che viene ribadito dunque nel testo è che il mero assolvimento degli adempimenti previsti dal legislatore fiscale, non consente ex se, una garanzia in assoluto, per beneficiare del regime agevolativo delineato, essendo condizione necessaria ma dunque non sufficiente.
Alcuni indicatori di criticità che potrebbero determinare una riqualificazione dell’attività svolta dall’ASD, nella direzione delineata più sopra, potrebbero esser le seguenti: ricorso massiccio alla pubblicità e adozione delle tariffe di mercato, indipendentemente dai costi sostenuti; approvazione del rendiconto da parte del consiglio direttivo, effettuata senza portar a conoscenza dei soci l’informativa contabile; assenza di collegamento tra valore della quota e costi risultanti dal rendiconto; sproporzione tra quote associative e altri corrispettivi; temporaneità del rapporto associativo; commisurazione delle quote associative al mero godimento del servizio; differenziazione quote in funzione dei servizi prestati; assenza di rispetto del principio di democraticità, (in alcuni casi l’organo direttivo rappresenta l’imprenditore, non esistendo un coinvolgimento degli associati alla vita collettiva, alle decisione di come dovrà evolversi l’ente, tratteggiando gli scenari futuri).
Vengono inoltre evidenziati i profili di rischio – in caso di verifica fiscale – in capo al legale rappresentante dell’associazione, fideiussore ex lege, in base all’art. 38 cod. civ. formulando le possibili tutele da quest’ultimo invocabili, e al contempo sollecitando sempre e comunque gli operatori del settore, che operano come associazione, a una verifica ex ante del rispetto dei summenzionati indici, anche alla luce delle pesanti ricadute nella sfera patrimoniale di chi ha la rappresentanza dell’ente, per effetto della norma codicistica in parola, qualora si celi un’attività d’impresa.
Quanto a strategie difensive nell’e-book viene evidenziata l’importanza di sviluppare in modo appropriato, già nella fase endoprocedimentale, detta attività, formulando le relative deduzioni difensive, in particolare alla luce delle prerogative riconosciute dallo Statuto del contribuente. Dunque anche la memoria difensiva, a chiusura dell’attività di verifica, notificata all’Ufficio procedente nei 60 giorni successivi, alla consuntivazione degli esiti della verifica, può consentire al contribuente di sviluppare le proprie deduzioni ex art. 12, co. 7, della Legge n. 212/2000. Invero il recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di vertice, a Sezioni unite, con la sentenza n. 18184/2013, induce a un utilizzo mirato e intelligente, da parte del contribuente, di dette prerogative poiché avvalora, un principio cardine della giurisprudenza comunitaria e cioè il diritto al contraddittorio penalizzando con la nullità gli atti emessi in dispregio delle prefate norme.
Infine particolare enfasi viene data al ricorso ovvero al reclamo, evidenziando la tipologia di rilievi formulabili, con l’impugnazione del titolo autoritativo sia in via preliminare, sia nel merito, in relazione ai rilievi più frequenti formulati dall’Ufficio finanziario, nel titolo impositivo.
Con ciò ci si augura di esser riusciti a fornire, ai professionisti impegnati nell’attività difensiva in sede amministrativa ovvero giurisdizionale, una strumentazione adeguata, orientata al confronto e, comunque, sempre alla salvaguardia del principio di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria.
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