contempla le ipotesi di nullità dell’atto amministrativo, che sussiste quando risulta: ” viziato da difetto assoluto di attribuzione, quando è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, e negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.
L’ atto nullo è insuscettibile di produrre:
a) effetti, inteso come l’ idoneità dell’ atto di produrre effetti giuridici come quello di costituire, modificare, estinguere i rapporti giuridici;
b) esecutività, e cioè nella possibilità dell’atto di porre in essere le attività materiali che danno esecuzione al provvedimento;
c) esecutorietà, come la possibilità di portare in esecuzione il provvedimento contro la volontà del soggetto nei cui confronti è destinato a produrre effetti con forme tipicizzate dall’ ordinamento.
Alla luce di tali considerazioni, l’Equitalia ad Agosto rendeva pubblico tramite mezzo stampa la volontà di operare la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo P.E.C. nei confronti delle società di capitale, delle società di persone, e delle ditte individuali.
Alla stessa si conferiva validità anche se non aperta dal contribuente.
Di recente, sulla questione si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 6087/2014 stabiliva che: ” la notifica degli accertamenti tramite pec sono affetti da nullità insanabile”.
La ratio giustificatrice consiste nella mancanza di una previsione normativa e pertanto in attesa di una disposizione legislativa in merito troveranno applicazione le vie ordinarie di notifica.
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