La problematica dei ritardi dei pagamenti da parte della PA italiana è sotto l’attenzione della Commissione UE [4] (decisione del 18.06.2014 – n. 2014/2143) che ha di recente inviato alla Repubblica Italiana una lettera di messa in mora – che potrebbe portare all’apertura di una procedura d’infrazione – per la violazione della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti.
La situazione è resa ancora più drammatica dal fatto che tantissimi imprenditori, a causa della crisi di liquidità determinata anche dai mancati o ritardati pagamenti della PA, non riescono a pagare in tempo i tributi e, se la soglia supera i 50.000 euri, vengono pure sottoposti a procedimenti penali.
Si tratta delle ipotesi delittuose previste negli articoli 10-bis [5] e 10-ter[6] del D.Lgs. 74/2000, relative, rispettivamente, al ritardato pagamento delle ritenute d’acconto oltre il termine per la presentazione del mod. 770 (per le ritenute effettuate nel 2013, il termine ultimo scade il 19 settembre 2014) ed al ritardato pagamento dell’IVA (il termine ultimo per l’IVA dovuta nel 2013, scade il 27 dicembre 2014).
Le due fattispecie incrimantrici stridono in maniera evidente con la possibiità che viene data agli stessi contribuenti morosi, pur dopo i termini temporali anzidetti, di poter pagare, anche a rate. Infatti, tale inconcepibile contraddizione, è stata fatta oggetto di una proposta di legge (n. A.C. 1863)[7], dal titolo “Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernenti sanzioni per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto” con prima firmataria l’On.le Amoddio, presentata alla Camera dei Deputati il 28 novembre 2013 ed assegnata, in data 11 febbraio 2014, alla VI Commissione Finanze in sede referente [8]. La proposta è quella di posporre il momento della consumazione del reato ad un tempo successivo alla pagabilità su avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate e/o di notifica della cartella esattoriale.
L’argomentazione posta a fondamento della proposta di legge è molto chiara e bene articolata, per cui vale la pena di riportarla testualmente, almeno nei punti essenziali, senza bisogno di commenti:
“Le citate disposizioni appaiono in contrasto con l’attuale sistema normativo che consente il pagamento rateizzato a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate da parte dell’Agenzia delle entrate a norma dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (per le imposte dirette e l’IRAP).
In particolare, l’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, prevede che le somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali possono essere versate all’Agenzia delle entrate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Se il pagamento dei tributi non viene effettuato con le modalità e nei termini indicati, l’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo delle somme non pagate. Anche nella fase di riscossione tramite ruoli, l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, possa concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
L’articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recependo in parte la risoluzione n. 8-00002 approvata il 22 maggio 2013 dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, è intervenuto in tema di riscossione, modificando e integrando il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con una serie di misure finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità. In particolare è ampliata fino a dieci anni la possibilità di rateazione del pagamento delle imposte (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri dieci anni; è ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario; viene stabilita l’impignorabilità sulla prima e unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo; si prevede che l’agente della riscossione non possa dare corso all’espropriazione di beni definiti « essenziali »; per gli altri immobili del debitore l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a 120.000 euro; sono infine estesi anche ai debitori costituiti in forma societaria i limiti di pignorabilità dei beni strumentali, previsti dall’articolo 515 del codice di procedura civile.
Nel contesto sopra delineato, le disposizioni di cui ai citati articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, che sanzionano penalmente rispettivamente il mancato versamento di ritenute operate a titolo di sostituto d’imposta e il mancato versamento dell’imposta sul valore aggiunto, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta, appaiono poco coerenti con la possibilità concessa ai contribuenti di ricorrere al pagamento dilazionato.
La presente proposta di legge è volta a differire il momento della consumazione del reato – attualmente corrispondente, rispettivamente, al termine di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta di cui all’articolo 10-bis (30 settembre dell’anno successivo) e al termine per il versamento dell’acconto annuale IVA di cui all’articolo 10-ter (27 dicembre dell’anno successivo) – al momento in cui si realizza la decadenza dal beneficio della rateizzazione o della dilazione, ossia nel caso in cui la prima rata – oppure la rata unica – non venga pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero nell’ipotesi in cui una rata, diversa dalla prima, non venga pagata entro il termine di pagamento della rata successiva.
Inoltre, allo stato attuale, la consumazione del reato si realizza a seguito del rilascio a terzi da parte del sostituto d’imposta della certificazione delle ritenute effettuate, indipendentemente dall’esposizione delle predette somme nella dichiara- zione. La presente proposta di legge intende limitare la fattispecie penale alle sole ipotesi di omesso versamento condizionando la possibilità di avvalersi di un termine più lungo per fruire dell’esimente penale solo all’ipotesi in cui le ritenute risultino dalla dichiarazione presentata, evitando così la possibilità di usufruire del beneficio del- l’esimente penale anche per condotte fraudolente, come l’omessa dichiarazione di ritenute certificate.”
Quindi, se venisse approvata tale proposta di legge, verrebbe eliminato pure l’imbarazzante posizione in cui si trova la Repubblica Italiana che, sebbene sotto minaccia di procedura di infrazione per la violazione della direttiva comunitaria sui pagamenti, perseguita penalmente i contribuenti che, a causa dei mancati o ritardati pagamenti della PA, sono stati costretti a pagare in ritardo le imposte. Speriamo, dunque, che la trattazione in VI Commissione Finanze, alla Camera dei Deputati, riprenda tempestivamente.
[1] “In Italia chiudono due imprese ogni ora. In cinque anni perse 60mila aziende”, di Ilaria Vesentini, pubblicato su IMPRESA & TERRITORI de Il Sole 24 ORE: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-01-23/in-italia-chiudono-due-imprese-ogni-ora-cinque-anni-perse-60mila-aziende-174528.shtml#comments
[2] “Cgia Mestre: una impresa ogni tre chiude per i ritardi nei pagamenti della Pa”, redazione de IL FATTO QUOTIDIANO, sezione Economia & Lobby,13 luglio 2013: http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/13/cgia-mestre-impresa-ogni-tre-chiude-per-ritardi-nei-pagamenti-della-pa/654786/
[3] Comunicato stampa della CGIA di Mestre del 22 marzo 2014: http://cdn1.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2014/03/csDEBITIP.pdf
[4] Sulla procedura n. 2014_2143 si vedano: http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20140618.htm e http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx
[5] E’ stato introdotto con l’art. 1, comma 414, della L. 311/2014:
“Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate)
E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.”
[6] E’ stato introdotto con l’art. 35, comma 7, del D.L. 223/2006:
“Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA)
1. La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine
per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
[7] Il testo della proposta di legge è disponibile su: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0016200.pdf
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