E’ vero che l’iter parlamentare non si è ancora concluso, tuttavia occorre tenere presente che questo emendamento, presentato in Commissione direttamente dal relatore di maggioranza, onorevole Fiano, è il risultato di una rielaborazione proveniente direttamente dall’Esecutivo, per cui è altamente probabile che alla fine in Aula arrivi il testo, così approvato in Commissione, su cui – visti i tempi stringenti – il Governo chiederà alla fine l’approvazione senza modifiche, attraverso il ricorso al voto di fiducia. L’ottimismo… questa volta… è d’obbligo!
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Sostituire il comma 1 con i seguenti:
“1. Nelle more della riorganizzazione dell’assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d’appello. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento una relazione sull’assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un’analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l’eventuale individuazione di uffici direttivi o sezioni staccate da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell’organizzazione degli uffici giudiziari.”.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole “All’articolo” con le seguenti: “A decorrere dal 1° luglio 2015, all’articolo” e sostituire la lettera a) con la seguente: “a) al terzo comma, le parole “Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,” sono soppresse;”.
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