Questa volta, è una circolare dell’Agenzia delle Entrate a chiarire alcuni aspetti per i datori di lavoro obbligati a riconoscere nelle mensilità dei proprio assunti gli 80 euro, come disposto in ultima analisi dal decreto 66 convertito in legge lo scorso 23 giugno nella legge 89/2014.
Dopo l’ampliamento a disoccupati e pensionati – seppur in presenza di precisi requisiti – ora a essere oggetto delle specifiche istituzionali sull’applicazione del bonus Irpef in busta paga, sono i datori di lavoro, i quali potranno recuperare l’erogazione negli stipendi dei dipendenti attraverso il modello F24.
La legge impone di riconoscere il bonus Irpef pari a 80 euro al mese entro dicembre 2014, ai lavoratori dipendenti con reddito annuo al di sotto dei 24mila euro annui, o comunque compreso tra i 24 e i 26 mila, fascia entro la quale il benefit si riduce progressivamente fino ad azzerarsi.
Ora, la nuova circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate stabilisce che i limiti erariali stabiliti per le compensazioni, non si applichino al bonus Irpef riconosciuto ai lavoratori in busta paga. E così, viene meno il tetto di 700mila euro così come il blocco di debiti iscritti a ruolo al di sopra dei 1500 euro.
L’unico adempimento richiesto alle imprese che abbiano erogato secondo i termini di legge il bonus di 80 euro in busta paga, sarà dunque quello di inserire nel modello F24 l’importo di esposizione a seguito del conferimento. Il campo attraverso cui segnalare il diritto a questo rimborso potrà essere indifferentemente quello relativo a Inps, Regioni, Imu o altri enti previdenziali e assicurativi.
In sostanza, le Entrate hanno precisato la modalità attraverso cui andrà richiesto allo Stato il recupero dei crediti riconosciuti ai dipendenti, senza riduzione delle ritenute applicate negli stipendi dei lavoratori, o in ragione di una loro minore contribuzione a fini previdenziali. Il codice che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per procedere alla richiesta corretta di restituzione è il 1655.
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