Di recente, si è diffusamente parlato di un decreto del Tribunale di Cagliari che, in riforma di un provvedimento di prima istanza negativo del Giudice Tutelare, ha autorizzato l’amministratore di sostegno di una donna incapace a presentare, per conto dell’amministrata, ricorso per separazione giudiziale. Il provvedimento si può leggere per esteso qui.
Personalmente, mi è capitato di seguire un caso abbastanza analogo, che credo confermi l’impostazione seguita dal giudice di Cagliari. La situazione era questa: una collega era stata nominata amministratrice di sostegno di un incapace. Analizzando, come da incarico ricevuto, la situazione di vita dell’amministrato, scopre che questi, alcuni anni prima, aveva addirittura celebrato matrimonio, verosimilmente con una prostituta di nazionalità romena che lo aveva circuito per scopi di immigrazione, approfittamento e così via, peraltro di residenza, domicilio e dimora sconosciuti nel territorio dello Stato.
Ho avuto così l’incarico di provvedere a elidere il vincolo matrimoniale che legava l’amministrato alla «moglie», peraltro scomparsa da diverso tempo. Siccome vi era abbondante documentazione medica anteriore alla celebrazione del matrimonio che comprovava come lo stato di incapacità naturale preesistesse di svariati anni all’assoggettamento ad amministrazione, abbiamo valutato di procedere con l’azione di nullità del matrimonio ai sensi dell’art. 120 cod. civ., appunto per incapacità naturale al momento della celebrazione del matrimonio.
Nella vicenda da noi seguita, l’amministrazione di sostegno dell’incapace, dietro motivato parere sulla ottenibilità della dichiarazione di nullità del matrimonio, non ha avuto alcun problema ad ottenere l’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, nella fattispecie di Modena, che ha anzi sollecitato l’amministratore a provvedere il più urgentemente possibile in quel senso, dato che trattavasi di una questione «di stato» particolarmente importante per la condizione dell’incapace. Nè alcuna osservazione è venuta, poi, dal giudice, sempre del Tribunale di Modena, che ha trattato il caso nel merito, decidendolo, con il provvedimento 17 dicembre 2010, in accoglimento totale della domanda di nullità.
Mi sembra dunque che si possa dire che vi sia oramai un orientamento a favore della possibilità per gli amministratori di sostegno di compiere anche atti personali per conto dell’incapace, sempre a sua esclusiva tutela e previa valutazione della convenienza nel singolo caso concreto da parte del Giudice Tutelare.
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