Da segnalare, tra le proposte contenute nella relazione, l’attribuzione di funzioni consultive anche ai TAR (“il federalismo apre nuove prospettive anche per l’attività consultiva, rendendo attuale il dibattito sull’esigenza che le accresciute competenze regionali (amministrative, ma anche normative) siano dotate di un sostegno tecnico e neutrale, in grado di assicurare la legittimità dell’esercizio di tali poteri autonomi: il che potrebbe avvenire estendendo le funzioni consultive ai TAR“.
Inoltre, in tema di strumenti deflattivi del contenzioso, si fa riferimento alla possibilità, “sulla scia della recente riforma della mediazione introdotta nel giudizio civile (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), almeno per alcune materie, di tornare a prevedere il previo ed obbligatorio esperimento di ricorsi amministrativi, garantendo la terzietà e la specializzazione degli organi competenti a deciderli”.
Riportiamo i passi su “Giustizia amministrativa e federalismo” e su “Gli strumenti deflativi del contenzioso: Alternative Dispute Resolutions-ADR“
(…)
“6. La Giustizia amministrativa e il federalismo
“La Giustizia amministrativa, se deve restare al passo con i tempi, non può non tener conto che il nostro ordinamento va verso il federalismo.
In occasione del mio insediamento ho avuto modo di assicurare che nel nuovo assetto federale i magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR sapranno farsi interpreti e tutori delle regole, dei diritti e dei doveri del sistema delle autonomie, avendo ben presente, nello stesso tempo, il loro ruolo di “elemento unificante” desumibile dalla Costituzione.
Oltre all’impatto sulla giurisdizione, il federalismo apre nuove prospettive anche per l’attività consultiva, rendendo attuale il dibattito sull’esigenza che le accresciute competenze regionali (amministrative, ma anche normative) siano dotate di un sostegno tecnico e neutrale, in grado di assicurare la legittimità dell’esercizio di tali poteri autonomi: il che potrebbe avvenire estendendo, come ho detto, le funzioni consultive ai TAR.
La riforma del Titolo V ha reso più pressante tale esigenza, anche allo scopo di favorire la necessaria coerenza del sistema, specie per le nuove funzioni normative delle Regioni in rapporto a quelle dello Stato.
L’attribuzione ai TAR di funzioni consultive non sarebbe in contrasto con alcun principio costituzionale, per cui nulla dovrebbe opporsi a ipotizzare, per i TAR, un ordinamento analogo a quello del Consiglio di Stato, per il quale la funzione consultiva è originaria ed espressamente prevista a livello costituzionale.
Anche in questo caso, non mi sembra condivisibile il timore che la compresenza di funzioni consultive e giurisdizionali potrebbe compromettere la terzietà e l’indipendenza del giudice, in contrasto con il nuovo art. 111 Cost., che assicura il giusto processo.
Lo stesso dettato costituzionale pone le funzioni consultive accanto a quelle giurisdizionali in capo alla suprema Corte amministrativa del Paese come avviene, del resto, in molti altri Stati. Ciò in ragione della natura comune delle due funzioni, poiché l’attività consultiva è anch’essa un’attività neutrale di garanzia, svolta, come quella giurisdizionale, secondo canoni di assoluta autonomia e indipendenza. Ma anche per una ragione di complementarietà tra esse, tipica dei sistemi dotati di una giustizia amministrativa autonoma da quella ordinaria. Difatti, le funzioni consultive, esercitate nell’interesse pubblico e non nell’interesse della pubblica amministrazione, svolgono fisiologicamente un ruolo di prevenzione del contenzioso che giova alla giurisdizione e ad essa è strettamente connessa. La natura comune delle due funzioni ha sempre indotto i magistrati del Consiglio di Stato ad esercitarle con lo stesso stile e con lo stesso spirito.
Non esistono, quindi, ragioni tali da precludere, in sede di attuazione del federalismo, questa possibilità, che consentirebbe l’esercizio sul territorio di una funzione tradizionalmente importante nell’assetto istituzionale del Paese.
Resta comunque inteso che, come avviene da tempo per il Consiglio di Stato, la funzione giurisdizionale e quella consultiva non si cumulerebbero in capo agli stessi magistrati”.
(…)
8. Gli strumenti deflativi del contenzioso: Alternative Dispute Resolutions-ADR
“Come in diverse occasioni ho avuto modo di affermare, uno strumento deflativo del contenzioso potrebbe essere il ricorso a forme alternative alla giurisdizione, fra le quali le cd. Alternative Dispute Resolutions-ADR, su cui oggi l’Unione Europea insiste molto.
Le ragioni del successo che queste iniziative stanno riscuotendo negli altri ordinamenti sono: l’esigenza di deflazionare il carico del contenzioso, con conseguente possibilità di assicurare una protezione più effettiva delle pretese azionate; la tempestiva risoluzione delle controversie; l’opportunità di una decisione “elastica” e nel dominio delle parti, con la ricerca di soluzioni improntate all’equità; la specializzazione del soggetto chiamato a dirimere le questioni.
L’idea di fondo – che è anche alla base del concetto europeo di ADR – è che la giurisdizione va considerata come una risorsa non illimitata, da riservare alle questioni più rilevanti. Pertanto, nell’interesse del cittadino, occorre introdurre forme di tutela che ne assicurino la soddisfazione, con le dovute garanzie di terzietà, al di fuori del sistema processuale ordinario.
Sulla scia della recente riforma della mediazione introdotta nel giudizio civile (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), almeno per alcune materie, si potrebbe tornare a prevedere il previo ed obbligatorio esperimento di ricorsi amministrativi, garantendo la terzietà e la specializzazione degli organi competenti a deciderli.
È dunque da auspicare che il Parlamento provveda ad una riforma in tal senso – che peraltro non sembra comportare oneri finanziari – eventualmente mediante delega al Governo. In quest’ultimo caso si potrebbe ipotizzare la costituzione di una Commissione a composizione mista, come è avvenuto per il Codice del processo amministrativo, che consenta un adeguato confronto fra gli appartenenti alle categorie interessate.
Noi non ci sentiremo “svalutati” se si rafforzeranno le alternative al nostro lavoro. Anzi, ci sentiremo trattati come una risorsa preziosa, da preservare”.
Il testo integrale della relazione, insieme all’allegata rassegna giurisprudenziale, è disponibile qui
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