Illegittimità della cartella esattoriale: quando la notifica è nulla

La Commissione Tributaria di Reggio Calabria ha affrontato la tematica dell’eventuale illegittimità della cartella esattoriale che non dia conto in modo analitico e dettagliato delle modalità di computo degli interessi applicati.

Nel caso di specie, a fronte della notificazione di una cartella esattoriale, il destinatario di essa aveva promosso opposizione sollevando una molteplicità di censure fra le quali risultano di particolare interesse quelle relative alla nullità del procedimento di notificazione della cartella e quelle relative alla nullità della cartella per mancata trasparenza nell’indicazione del calcolo degli interessi applicati.

Il giudice, come meglio si dirà nel prosieguo, ha ritenuto l’opposizione infondata. Nel far ciò tuttavia, esso ha voluto dar conto delle ragioni della propria decisione illustrando in modo compiuto l’iter logico seguito.

Al fine di fare un po’ di chiarezza è opportuno chiarire che nel caso di notifica a mezzo posta, è consentita la consegna del plico al portiere solo se è stata constatata l’assenza del destinatario, dei familiari conviventi e degli addetti alla casa o al servizio. Questo atto notificatorio è stabilito dalla Legge 890/92 “ Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”.

Nell’ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge n. 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico.

In particolare l’articolo 7 della Legge n. 890/82 prevede che, l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Tanto è vero che negli stessi avvisi di ricevimento è indicata la dicitura “portiere, solo in caso di constatata assenza del destinatario, del familiare convivente e delladdetto alla casa, allufficio o azienda“, mentre analoga dicitura non è riportata per il caso del familiare convivente o dell’addetto alla casa o al servizio.

Da quanto affermato deriva la nullità della notificazione se:

  • non è rispettato l’ordine preferenziale sopra indicato;
  • non è specificamente indicata, nell’avviso di ricevimento, la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell’ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.

L’istituto della nullità, nel caso di specie, trova fondamento negli articoli del codice di procedura civile:

Art. 159 Estensione della nullità

La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.
La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

Art. 160 Nullità della notificazione

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157.

 

La giurisprudenza in materia è molto ricca, mi soffermo quindi su alcune sentenze che hanno trattato l’argomento della notificazione, in particolare quella della notifica mediante consegna al portiere e nullità quella della Cassazione civile , sez. II, sentenza 11.09.2010 n° 19417, la quale sancisce che per procedere con la notifica al portiere l’ufficiale giudiziario deve dare atto del mancato reperimento del destinatario e dei suoi familiari.

Se l’ufficiale giudiziario, nell’espletamento delle proprie funzioni, non da conto di aver effettuato tutte le ricerche al fine di trovare il destinatario o i soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’articolo 139 c.p.c. e non da, altresì, atto dell’assenza, rende nulla la notifica.

Così hanno precisato i giudici della seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 11 settembre 2010, n. 19417.

Nella sentenza de qua i giudici, dopo aver citato due pronunce delle Sezioni Unite (cfr. Sezioni Unite, sentenza 20 aprile 2005, n. 8214 e del 30 maggio 2005, n. 11332) sulla cui base è stata risolta la controversia, hanno affermato il principio secondo cui “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale deve dare atto, oltre che dell’infruttuoso tentativo di consegna a mani proprie per assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita”.

In pratica, quindi, occorre, quindi, rispettare l’elenco di cui all’articolo 139 c.p.c.; in quanto è nulla la notifica al portiere in assenza di relata circostanziata.

Infatti l’art. 139, che norma la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio, afferma:” Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

 Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

 In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

 Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

 Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

 Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti”.

La notifica al portiere dello stabile può avvenire solamente quando ricorrono le circostanze indicate nell’articolo 139 del codice di procedura civile, in quanto il mancato rispetto di ciò comporta la nullità della cartella di pagamento.

E’ nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate.

Questo è quanto ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 12 aprile 2011, n. 8284 con la quale si afferma come l’attestazione possa avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo.

Il caso vedeva un avvocato impugnare una sentenza del Giudice di Pace di Roma che rigettava una sua opposizione avverso una cartella esattoriale, deducendo di non aver mai ricevuto la raccomandata circa l’avvenuta notifica al portiere, ex art. 139, quarto comma, c.p.c..

Tale norma, infatti, dispone che, nel caso in cui la notifica sia effettuata al portiere dello stabile ove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario dell’atto, il portiere medesimo debba sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario debba dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Secondo l’interpretazione sostenuta dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, per principio generale, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita da tale norma, con conseguente nullità della notificazione eseguita nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone di cui sopra (Sez. un., 30 maggio 2005, n. 11332; confermato anche da Cass. civ., 20 novembre 2009, n. 24536).

E’ bene ricordare come, in tema di notificazione nelle mani del portiere, sussista un contrasto giurisprudenziale, del quale si intende qui di seguito dare nota. Secondo un primo orientamento, nell’ipotesi di consegna al portiere dell’atto da notificare, con contestuale spedizione della prescritta raccomandata, la spedizione di quest’ultima non si configura come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, in quanto tale ipotesi di notificazione si perfeziona con la modalità e nel momento della consegna dell’atto al portiere (Cass. civ., 5 luglio 2006, n. 15315).

In senso contrario altra giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma dell’art. 139 c.p.c., non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei confronti del destinatario (Cass. civ., 30 giugno 2008, n. 17915).

I giudici della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’aderire all’orientamento da ultimo citato, ritengono nulla la notificazione eseguita al portiere dello stabile, non seguita dalla spedizione della raccomandata al destinatario originario dell’atto, e non accompagnata dall’attestazione dell’avvenuta ricerca degli altri soggetti abilitati.

In entrambe le sentenze esaminate, si fa esplicito riferimento all’art. 139 c.p.c., colgo questo imput per analizzare alcune considerazioni, come il luogo di residenza, che viene individuato basandosi sull’effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo, poiché l’iscrizione anagrafica ha più che altro un mero valore presuntivo a causa di ritardi nelle operazioni di variazioni di tali registri.

Da non sottovalutare che la norma in esame indica un ordine tassativo che l’ufficiale giudiziario deve seguire per individuare il luogo in cui procedere alla notifica, ovvero prima di tutto quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio. Una volta individuato uno di tale luogo, la norma lascia libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti, ovvero casa, ufficio o luogo dove esercita l’industria o il commercio.

Come avviene per i luoghi in cui ricercare il destinatario, che sono esplicitamente indicati e perentoriamente la norma individua anche l’ordine delle persone successivamente previste al secondo e terzo comma risulta tassativo. Pertanto, sarà possibile passare da una categoria all’altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente. La norma, inoltre, specifica che il portiere o il vicino devono sottoscrivere una ricevuta che attesti l’avvenuta notifica, e l’ufficiale giudiziario deve comunicare al destinatario dell’atto l’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In mancanza di tali adempimenti la notifica si deve considerare nulla.

Appare opportuno precisare che l’elaborazione giurisprudenziale  ha consacrato il principio della c.d. scissione del momento notificatorio per il notificante e per il destinatario dell’atto, proprio al fine di evitare che venisse addebitato a quest’ultimo l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Pertanto, risulta che mentre per il notificante il procedimento si perfeziona nel momento in cui consegna l’atto all’ufficiale giudiziario, per il destinatario quando riceve l’atto notificatogli.

In conclusione porto l’analisi dell’ordinanza n.9277 del 07/06/2012 con cui la Corte di cassazione ha ribadito il principio generale secondo cui, l’art.139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell’atto da notificare a persona di famiglia (o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni), non impone all’ufficiale giudiziario notificatore, nell’ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest’ultimo, di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla persona che abbia ritirato l’atto, con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica.

Sul punto, la Corte, uniformandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. 6953/06, 322/07, 8306/11), ha precisato che, incombe a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione fornire la prova del contrario.

Detta prova può essere fornita solo provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario mentre non è sufficiente la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza.

Girolamo Simonato

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