Uber e UberPop, taxi o app? Cosa dice la legge

Mano alzata per un taxi?I tempi cambiano e la tecnologia avanza a passo sempre più rapido. La società americana Uber ha creato un servizio che consente a chiunque di spostarsi servendosi semplicemente di un’App.

Non si tratta del tradizionale noleggio auto con conducente. Con un click la richiesta sarà inoltrata ad un qualsiasi cittadino nei paraggi, il quale , avendo dato la propria disponibilità alla società, in men che non si dica si precipiterà dal richiedente per condurlo dove vuole. Il servizio, appena arrivato in Italia a Milano, non è gratuito: il servizievole autista verrà ricompensato per il passaggio e così la società. Traffico semplificato? Maggiori possibilità di arrivare a destinazione in tempi rapidi e con comodità? Forse ma…si tratta comunque di una prestazione a carattere economico, lo scopo di lucro, elemento inscindibile di ogni attività imprenditoriale, cancella lo spirito di liberalità. Data dunque tale connotazione commerciale, il servizio dovrebbe sottostare all’ordinamento nazionale in materia. La nostra normativa non prevede né regolamenta una prestazione di questo tipo, anzi.

La L. 21/1992 classifica come trasporti pubblici non di linea il noleggio auto con conducente ed il servizio taxi, delegando  alle singole regioni ed ai comuni la predisposizione di una specifica disciplina in base alle esigenze del territorio.

Ora, l’art. 11 prevede specifici requisiti per poter svolgere tali attività: autorizzazione o licenza concessa dal Comune, superamento di una prova d’esame e conseguimento della rispettiva abilitazione, infine iscrizione ad apposito albo. Un percorso a tappe per verificare se il soggetto è idoneo e può trasportare gli utenti da un punto all’altro del territorio.

Al contrario, la società americana non seleziona i conducenti sulla base di tali criteri,  chiunque dia la propria disponibilità può diventare autista UberPop, tutt’al più si limita a controllare documenti quali patente, libretto, assicurazione che copra anche il trasportato (per fortuna) ed eventualmente l’assenza del relativo nominativo nel casellario giudiziale (poco male). Inoltre gli autisti-occasionali da un punto di vista giuslavoristico non sono inquadrati quali dipendenti dell’impresa medesima. La Uber non richiede dunque licenza, autorizzazione né abilitazione.

Il successivo art. 12 della L. 21/1992 prevede inoltre che le autovetture utilizzate per il servizio taxi o NCC abbiano specifici ed evidenti segni distintivi, assenti invece nel nuovo servizio proveniente dagli USA. Altra discrepanza riguarda le tariffe. In base all’ordinamento italiano il trasporto pubblico non di linea queste sono stabiliti in base ai criteri dettati da appositi regolamenti comunali. La Uber, invece, ha considerato come punto di riferimento i criteri di rimborso ACI.

Quelle esposte sono solo alcune delle differenze che impediscono di accordare legittimità alla prestazione UberPop.

Il servizio in sé è effettivamente innovativo ma, se da un punto di vista tecnico e pratico funziona, risulta carente da un punto di vista giuridico: illegittimità o vuoto normativo?

La prima soluzione all’interrogativo implicherebbe l’inquadramento nel reato di esercizio abusivo della professione di cui all’art.348 c.c., che punisce con breve reclusione o modesta multa chi esercita una professione pur essendo privo dei titoli o delle speciali abilitazioni che la legge impone. Gli autisti UberPop infatti, sono sì muniti di patente ma non hanno superato l’esame necessario per ottenere la licenza o l’autorizzazione necessaria per svolgere una delle uniche professioni disciplinate dall’ordinamento italiano a cui può essere assimilata la figura dell’autista “peer-to-peer”. A prescindere da questo “dettaglio” penale, vi sarebbe anche un problema di tutela dell’utente-consumatore, la cui incolumità e sicurezza deve pur sempre essere garantita e la sola patente o la comune assicurazione che copre il terzo trasportato non sono sufficienti in questo senso.

Il secondo tipo di soluzione, invece, comporterebbe l’intervento del legislatore, sì ma in che senso? Per legittimare e riconoscere una sola figura negoziale, offerta una singola società? O piuttosto liberalizzare i trasporti pubblici non di linea? Molto dipende da come UberPop si imporrà al mercato italiano ed agli  utenti, se cioè diventerà  o meno uno strumento di massa a cui i cittadini non sono propensi a rinunciare.

E’ da precisare che attualmente Uber non è la sola ad offrire questo servizio e le imprese a ciò preposte stanno aumentando.

Miriam Cobellini

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