L’articolo è firmato dall’autore del volume “La nuova fiscalità immobiliare 2014” (Maggioli, 2014)
E’ ormai certo che nei comuni che, entro il 23 maggio 2014, hanno deliberato di istituire il tributo e hanno altresì trasmesso la propria delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione sul sito ministeriale entro il 31 maggio 2014, il versamento della TASI rimane fissato al 16 giugno 2014.
Per verificare lo stato dell’arte delle delibere nei vari comuni italiani (non solo ai fini della TASI, ma anche ai fini dell’IMU e della TARI, nell’insieme le componenti della “IUC”), è possibile accedere al sito “finanze.it” e, sulla parte destra della home page, al menù “Delibere aliquote TASI”, che conduce con facilità – come appena detto – anche alle delibere in materia di IMU e di TARI (la tassa per la raccolta dei rifiuti urbani) eventualmente adottate dai vari comuni.
Al riguardo, nell’ampio e interessante documento interpretativo in materia di TASI e di IMU datato 3 giugno 2014 e pubblicato sullo stesso sito ministeriale nel pomeriggio del 4 giugno, nelle FAQ n. 3 e n. 4 il Ministero conferma espressamente che “La prima rata dell’IMU si paga entro il termine del 16 giugno 2014”, che “Le modifiche annunciate relative ai versamenti della prima rata riguardano esclusivamente la TASI” e che “le uniche delibere che devono essere prese in considerazione sono quelle pubblicate sul sito www.finanze.it entro la data 31 maggio 2014. A tal fine i comuni devono aver inviato detta delibera entro il 23 maggio 2014 al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’economia e delle finanze non ha, quindi, preso in considerazione le delibere trasmesse successivamente alla data del 23 maggio 2014, indipendentemente dal fatto che il comma 688 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, vigente alla data della pubblicazione delle presenti FAQ, per gli immobili diversi dall’abitazione principale si riferisca alle delibere adottate entro il 31 maggio 2014. Si deve, infatti, sottolineare che l’ultimo periodo del comma 688 in esame stabilisce che, ai fini del versamento della TASI per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il comune è tenuto ad effettuare l’invio della deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa delibera nella sezione del Portale del federalismo fiscale. Pertanto, per tutti i beni immobili l’inserimento della delibera TASI deve essere avvenuto entro il 23 maggio 2014, affinché l’acconto sia corrisposto sulla base dell’aliquota deliberata dal comune”.
Da quanto precede consegue che la richiamata proroga in itinere nell’ambito della conversione in legge del D.L. n. 66/2014 riguarda il solo acconto TASI per i comuni che, entro il 23 maggio 2014, non hanno inviato la propria delibera al Ministero: peraltro, questi ultimi costituiscono la stragrande maggioranza degli enti impositori (quasi 6.000 su 8.057 comuni), posto che soltanto 2.180 comuni circa hanno deliberato in termini.
Dunque, per i circa 5.880 comuni che non hanno deliberato tempestivamente, dell’acconto TASI si potrà parlare con calma in vista della scadenza – in corso di differimento – del 16 ottobre, mentre dovrà essere comunque assolta l’IMU, se dovuta.
Per contro, nei circa 2.180 comuni “solerti” la scadenza del 16 giugno 2014 deve essere rispettata non solo per l’IMU, ma anche per la TASI, con riferimento – per quanto riguarda quest’ultima – alle abitazioni principali, agli “altri fabbricati” e alle aree edificabili (i terreni agricoli sono invece esclusi dalla TASI).
In concreto, però, bisogna esaminare con attenzione le varie delibere (tra l’altro, sul sito ministeriale bisogna distinguere fra le varie delibere pubblicate da uno stesso comune, non solo fra un tributo e un altro, ma anche perché in taluni casi lo stesso tributo può essere oggetto di più delibere successive e di errata corrige): in molti casi, infatti, talune categorie di immobili non sono interessate dalla TASI, poiché il Comune ha deciso di escluderle. Ad esempio, la TASI può non essere stata deliberata a carico delle abitazioni principali, oppure – all’opposto – esserlo stata per queste ultime e non per gli “altri fabbricati”, oppure, ancora, potrebbero essere state deliberate aliquote differenti a carico delle varie tipologie di immobili.
Attenzione deve essere riposta anche al fatto che il Comune potrebbe avere deliberato detrazioni a favore di determinate fattispecie, occupanti inclusi, come ricordato dallo stesso Ministero nel documento interpretativo del 3 giugno 2014 nella FAQ n. 13.
Come facilmente rilevabile, spesso e volentieri le delibere sono assai articolate e di non semplicissima comprensione: difetto molto grave per un tributo di massa.
Resta da ricordare che, nel caso in cui la TASI sia dovuta, il pagamento della stessa deve essere effettuato utilizzando il modello F24 – ricordandosi che i codici tributo, approvati con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24 aprile 2014 sono diversi da quelli validi per l’IMU – oppure con il bollettino postale recentemente approvato con Decreto Interministeriale del 23 maggio 2014 (se si usa il bollettino postale non sono necessari i codici tributo, ma occorre pur sempre indicare, come per il mod. F24, il codice catastale del Comune impositore, stando bene attenti a non sbagliarsi).
Per chi ha un minimo di dimestichezza con internet, delibere, modelli e codici (tributo e catastali) sono facilmente reperibili.
Infine, per un’utile chiarificazione su parecchi dubbi relativi al calcolo della TASI, può essere effettivamente utile leggere il documento interpretativo a base di FAQ predisposto dal Ministero delle Finanze il 3 giugno 2014, disponibile sul relativo sito.
Resta comunque un mistero comprendere – al di là delle pure ragioni di bassa politica che hanno contraddistinto l’intero anno 2013 – perché ci si sia incapponiti – in ambito governativo, ministeriale e parlamentare – ad istituire un ulteriore tributo, con tutti i costi (gestionali, informativi e psicologici del caso), per nulla congruente con le finalità dichiarate (la TASI, infatti, è un’imposta patrimoniale, come l’IMU, non certo una “service tax”, altrimenti gli occupanti non dovrebbero pagarla in misura irrisoria, per tacere d’altro), molto molto simile all’IMU ma non del tutto identica.
Sarebbe bastato reintrodurre le abitazioni principali (e le altre a esse assimilate) nell’ambito dell’IMU, lavorando sulle aliquote, senza gettare il fumo dell’illusione negli occhi (ovviamente irrritati) dei contribuenti.
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