Che le famiglie italiane fossero particolarmente esposte ad un’asfissiante pressione fiscale e tributaria è un fatto noto a tutti, ma che tra i numerosi enti del policentrismo esasperato che caratterizza il nostro ordinamento si celassero anche soggetti non meglio identificati con tanto di carte bollate e notificate, stentavamo a crederci.
Ebbene sì, nella Sicilia di Pirandello e di Tomasi di Lampedusa accade anche questo. Così come nella città di Palermo Jonny Stecchino sconsiglia il simpatico furto di banane, nella città di Catania è assolutamente vietato sostare oltre il tempo autorizzato nelle aree adibite a ciò senza pagare il relativo ticket.
Se, infatti, lo sfortunato conducente dimentica di apporre sul cruscotto del suo veicolo la ricevuta di pagamento del citato ticket, non solo incorre nella sanzione prevista dal codice della strada, ex art. 7 del C.d.S., ma anche in una penale che la Società Sostare srl, incaricata dal Comune di Catania in forza di una convenzione, richiederà formalmente ai sensi di un acrobatico disposto normativo che preferiamo risparmiare a chi ci legge. Un siffatto divieto di sosta comporterà quindi il pagamento di euro 36,50, previsto dal Codice della Strada, che il Comune richiederà al proprietario del veicolo sanzionato comprensivo delle spese di notifica.
A questi si aggiungeranno 25,20 euro che la Società Sostare srl chiederà autonomamente al malcapitato conducente per avere sostato in zona riservata alla sosta a pagamento a tempo a titolo di tariffa più sanzione. In sostanza, la società Sostare s.r.l., con l’assordante silenzio del Comune d Catania, ritiene di potere esercitare tale pretesa anche in presenza dell’avvenuto pagamento della sanzione prevista dal Codice della Strada. La pretesa tariffaria origina dal medesimo inadempimento, cioè il mancato pagamento della tariffa di sosta già sanzionato dal Corpo di Polizia Municipale e puntualmente pagato, con la conseguenza di una duplicazione illegittima della sanzione per la stessa infrazione.
Ma la questione, che già di suo merita di essere evidenziata dagli organi competenti, riesce a riservare sorprese da guinnes dei primati allorquando la società Sostare s.rl. ottiene dall’Agente di riscossione per la Sicilia Serit l’iscrizione a ruolo delle somme pretese e non pagate dal conducente, che da 25,20 passano, d’emblée, a 58,62 euro. Orbene, in disparte la legittimità di una simile pretesa tariffaria, parallela e contestuale a quella prescritta a titolo di sanzione dal Codice della Strada, ci chiediamo come una società privata, ancorché convenzionata col Comune di Catania, possa ottenere l’iscrizione a ruolo di un credito che ritiene di vantare nei confronti di un privato cittadino. Non occorre infatti scomodare giurisprudenza e dottrina per ricordare che il credito veicolato attraverso la cartella di pagamento, così come concepito dalla società Sostare srl, non possiede i requisiti pubblicistici e la natura di credito della Pubblica Amministrazione nascente da tributi o sanzioni amministrative riferibili alla legge n. 689/81 e come tali da riscuotersi tramite ruoli specifici. La nullità di tale pretesa, evidente ictu oculi, va fatta però valere dall’Autorità Giudiziaria competente attraverso uno specifico ricorso che richiederà, quanto meno, il pagamento del contributo unificato che ad oggi ammonta ad euro 37,00. Quindi il cittadino, ammesso che sia in grado autonomamente di stilare il ricorso, sarà costretto comunque ad anticipare il contributo unificato per respingere una pretesa tanto infondata quanto ridicola. Funditus, ci chiediamo come possa una società a totale partecipazione pubblica regionale, qual’è dal 1° settembre 2012 la Riscossione Sicilia s.p.a., accettare acriticamente l’iscrizione di un ruolo richiesto ed emesso da un soggetto privato per un entrata di diritto privato.
Da oggi in poi saremo quindi tutti autorizzati a rivolgerci alla Riscossione Sicilia s.p.a. per richiedere coattivamente il pagamento di un credito vantato nei confronti di un altro cittadino senza dovere più ricorrere ai tradizionali decreti ingiuntivi??? Siamo proprio sicuri che i fatti così posti in essere non arieggiano la fattispecie della truffa di cui all’art. 640 del Codice Penale?
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