Nello specifico, i destinatari della previsione diramata dall’ente guidato da Attilio Befera sono quei residenti in strutture con più appartamenti in assenza, però, di condominio costituito e di amministratore regolarmente designato secondo i dettami della riforma 2012.
In questi casi, non si potrà prescindere, comunque, dal codice fiscale del condominio nel bonifico di pagamento che dovrà fare fede per il riconoscimento del bonus, prorogato con l’ultima legge di stabilità e ritoccato con il recentissio decreto casa, dove è venuto meno il tetto corrispondente ai lavori di ristrutturazione per chi usufruisca del bonus mobili ed elettrodomestici.
A questo proposito, la circolare diramata dall’Agenzia delle Entrate, prevede che l’effetto sostitutivo del tributo locale, in particolare in fatto di Imu 2013, viene riferito al pagamento delle eventuali rate inerenti la mini Imu, cioè il conguaglio di inizio anno richiesto a parziale ripiano del mancato gettito da parte dello Stato sulla seconda rata 2013. Ciò si potrà verificare anche qualora il contribuente non abbia realizzato il versamento della prima o seconda rata della mini Imu, a causa di detrazioni o del riconoscimento all’esenzione.
Venendo, invece, alla materia degli affitti, la circolare stabilisce che il canone deve essere dichiarati fino a che non si provveda con idonea causa di risoluzione, in caso di canoni non riscossi.
Quindi, relativamente al recupero edilizio, può essere il coniuge convivente del proprietario a portare in detrazione le spese sostenute per i lavori in condominio.
Da ultimo, sempre all’interno della circolare, decade il bonus mobili per interventi assimilabili alla realizzazione di box nelle immediate pertinenze del vano. Rimane valido, comunque, il riscontro del bonifico tramite carte di credito o di debito.
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