Riduzione del cuneo fiscale: erogazione del credito a lavoratori dipendenti

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Nella circ. 8/E si legge:

L’articolo 1 del decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  concernete  la  “Riduzione  del  cuneo  fiscale  per   lavoratori dipendenti e assimilati”, con  la  finalità  di  ridurre  nell’immediato  la pressione fiscale e contributiva sul  lavoro  e  nella  prospettiva  di  una complessiva revisione del prelievo finalizzata  alla  riduzione  strutturale del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari  di  reddito  di  lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,  la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare  superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

 

IN COSA CONSISTE IL CREDITO:

L’importo del credito  è  di  640  euro  per  i  possessori  di  reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite  di  24.000  euro,  il  credito  decresce  fino   ad   azzerarsi   al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

 

IL VANTAGGIO

Per consentirne una  rapida  fruizione  da  parte  dei  beneficiari,  il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari  stessi.  Il  credito  spettante  è  attribuito  dai   sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle  retribuzioni  erogate  a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di  entrata  in vigore del decreto.

 

I SOGGETTI BENEFICIARI E LE CONDIZIONI DI FRUIZIONE

 

   Potenziali beneficiari del credito sono i  contribuenti  il cui reddito complessivo è formato:∙ dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1,  del TUIR;∙  dai  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente  di   cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:

– compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);

– le  indennità  e  i  compensi  percepiti  a  carico  di  terzi  dai lavoratori dipendenti per incarichi  svolti  in  relazione  a  tale  qualità (lett. b);

– somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);

– redditi  derivanti  da  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa (lett. c-bis);

– remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);

– le prestazioni pensionistiche di cui al  d.lgs.  n.  124  del  1993 comunque erogate (lett. h-bis);

– compensi per lavori socialmente utili in  conformità  a  specifiche disposizioni normative (lett. l).

 

 

 

Il citato art. 1, DL 66/2014 modifica l’art. 13 del TUIR prevedendo che

Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia  di  importo superiore a quello della detrazione  spettante  ai  sensi  del  comma  1,  è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione  del  reddito,  di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a  24.000  euro  ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.

 

Al fine del calcolo della spettanza del beneficio occorre  verificare  tre  presupposti  per  la maturazione del  diritto  al  credito:

  • Il reddito prodotto deve essere di tipo dipendente o assimilato (come evidenziato nella tabella riportata in precedenza));
  • La presenza di un’imposta (irpef) maggiore di zero  dopo  aver  apportato  le detrazioni per lavoro,
  • l’importo del reddito complessivo deve essere compreso fra un minimo di 24.000 ed un massimo di 26.000 euro (al di sotto e al di sopra di tali soglie, nulla spetta)

 

CALCOLO DEL CREDITO SPETTANTE

Come poco fa riportato:

è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione  del  reddito,  di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a  24.000  euro  ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.

 

Nella pratica:

  • nel caso il reddito complessivo sia:
    • non superiore a 24.000 euro
    • riconducibile ad una delle categorie di reddito ex artt. 49 e 50 TUIR
    • con imposta al netto delle sole detrazioni per lavoro dipendente diversa da zero

allora il credito spetta per euro 640 annuali

 

  • nel caso il reddito complessivo sia
    • maggiore di euro 24.000 ma inferiore a 26.000 8cioè compreso fra tali due valori)
    • riconducibile ad una delle categorie di reddito ex artt. 49 e 50 TUIR
    • con imposta al netto delle sole detrazioni per lavoro dipendente diversa da zero

allora il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

 

 

ESEMPI

 

ESEMPIO 1

Reddito complessivo = 24.000

Percentuale di credito spettante = (26.000-24.000)/2000 = 100% credito spettante in toto, pari al 100% di  640

 

ESEMPIO 2

Reddito complessivo = 26.000

Percentuale di credito spettante = (26.000-26.000)/ 2000= 0%  credito non spettante 640 allo 0%

 

ESEMPIO 3

Reddito complessivo = 25.530

Percentuale di credito spettante = (26.000-25.530)/2000= 23,5% credito spettante per un importo pari al 23,5% di 640 = 150,40

 

 

 

I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e  il relativo importo sulla base dei dati  reddituali a loro  disposizione.  In particolare,  i  sostituti  d’imposta  devono  effettuare  le  verifiche  di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e  alle  detrazioni  riferiti  alle  somme  e  valori   che   il   sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai  dati  di  cui  i  sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di  comunicazioni  da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da  altri  rapporti  di lavoro intercorsi nell’anno 2014.

Per espressa previsione del comma 2  dell’art. 1  del  decreto,  il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro  640,  o  il  minore importo spettante per effetto della riduzione prevista  per  i  titolari  di reddito complessivo superiore a euro 24.000  ma  non  a  euro  26.000,  deve essere  rapportato  in  relazione  alla  durata,   eventualmente   inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni  lavorati nell’anno.

Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo  di  lavoro  nell’anno 2014 va effettuato  tenendo  conto  delle  ordinarie  regole  applicabili  a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto  delle deroghe a tal riguardo.

 

 

Perché tutti sostengono che per l’anno 2014 il credito è pari ad 80 euro?

Semplicemente perché per il solo anno 2014 il credito spetta per i mesi da maggio a dicembre, cioè otto mesi, quindi secondo la seguente formula:

 

640/8 = 80

 

Ovviamente solo per coloro il cui reddito è di 24.000 esatti, tutti gli altri lavoratori avranno un importo inferiore, poiché l’ammontare del credito, come visto decresce con l’avvicinarsi del reddito percepito al limite massimo di euro 26.000 fino poi ad azzerarsi.

 

 

IL SOSTITUTO DI IMPOSTA: OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

Il credito d’imposta viene riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, ovvero dal committente nel caso ad esempio di un contratto di collaborazione a progetto.

Il sostituto eroga la somma in maniera del tutto automatica e senza alcun adempimento a cura del lavoratore o assimilato.

Il contribuente non deve presentare alcuna istanza né all’Agenzia delle Entrate né ai sostituti d’imposta, i quali devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

L’erogazione avviene a cura del sostituto d’imposta che anticipa le somme per conto dell’Amministrazione.

Il recupero avviene mediante una corrispondente riduzione delle ritenute fiscali del mese ed in caso di incapienza, sui contributi previdenziali dovuti all’INPS.

Il decreto, dunque, prevede che la compensazione sia di tipo “interno” senza alcuna possibilità che si possa accedere alla compensazione “esterna” in F24.

In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d’imposta utilizzi, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

 

Riferimenti normativi

Art. 1, DL 66/2014

Circ. 8/E del 28/4/2014

· Com. stampa 28 aprile 2014 Agenzia delle Entrate Dalle Entrate tutte le regole sul bonus Irpef ai dipendenti

· Circ. n. 11 del 5 maggio 2014 – Fondazione Studi Consulenti del lavoro

· Circ. Inps n. 60 del 12 maggio 2014 Direzione Centrale Entrate Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati – D.L. 24 aprile 2014, n. 66

Risoluzione n. 48/E

 

 

Matilde Fiammelli

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