Nella circ. 8/E si legge:
L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernete la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
IN COSA CONSISTE IL CREDITO:
L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
IL VANTAGGIO
Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
I SOGGETTI BENEFICIARI E LE CONDIZIONI DI FRUIZIONE
Potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:∙ dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;∙ dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
– compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); – le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); – somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); – redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); – remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); – le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis); – compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
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Il citato art. 1, DL 66/2014 modifica l’art. 13 del TUIR prevedendo che
“Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.
Al fine del calcolo della spettanza del beneficio occorre verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito:
- Il reddito prodotto deve essere di tipo dipendente o assimilato (come evidenziato nella tabella riportata in precedenza));
- La presenza di un’imposta (irpef) maggiore di zero dopo aver apportato le detrazioni per lavoro,
- l’importo del reddito complessivo deve essere compreso fra un minimo di 24.000 ed un massimo di 26.000 euro (al di sotto e al di sopra di tali soglie, nulla spetta)
CALCOLO DEL CREDITO SPETTANTE
Come poco fa riportato:
è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.
Nella pratica:
- nel caso il reddito complessivo sia:
- non superiore a 24.000 euro
- riconducibile ad una delle categorie di reddito ex artt. 49 e 50 TUIR
- con imposta al netto delle sole detrazioni per lavoro dipendente diversa da zero
allora il credito spetta per euro 640 annuali
- nel caso il reddito complessivo sia
- maggiore di euro 24.000 ma inferiore a 26.000 8cioè compreso fra tali due valori)
- riconducibile ad una delle categorie di reddito ex artt. 49 e 50 TUIR
- con imposta al netto delle sole detrazioni per lavoro dipendente diversa da zero
allora il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
ESEMPI
ESEMPIO 1 Reddito complessivo = 24.000 Percentuale di credito spettante = (26.000-24.000)/2000 = 100% credito spettante in toto, pari al 100% di 640
ESEMPIO 2 Reddito complessivo = 26.000 Percentuale di credito spettante = (26.000-26.000)/ 2000= 0% credito non spettante 640 allo 0%
ESEMPIO 3 Reddito complessivo = 25.530 Percentuale di credito spettante = (26.000-25.530)/2000= 23,5% credito spettante per un importo pari al 23,5% di 640 = 150,40
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I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.
Per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 del decreto, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo.
Perché tutti sostengono che per l’anno 2014 il credito è pari ad 80 euro? Semplicemente perché per il solo anno 2014 il credito spetta per i mesi da maggio a dicembre, cioè otto mesi, quindi secondo la seguente formula:
640/8 = 80
Ovviamente solo per coloro il cui reddito è di 24.000 esatti, tutti gli altri lavoratori avranno un importo inferiore, poiché l’ammontare del credito, come visto decresce con l’avvicinarsi del reddito percepito al limite massimo di euro 26.000 fino poi ad azzerarsi.
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IL SOSTITUTO DI IMPOSTA: OBBLIGHI E ADEMPIMENTI
Il credito d’imposta viene riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, ovvero dal committente nel caso ad esempio di un contratto di collaborazione a progetto.
Il sostituto eroga la somma in maniera del tutto automatica e senza alcun adempimento a cura del lavoratore o assimilato.
Il contribuente non deve presentare alcuna istanza né all’Agenzia delle Entrate né ai sostituti d’imposta, i quali devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.
L’erogazione avviene a cura del sostituto d’imposta che anticipa le somme per conto dell’Amministrazione.
Il recupero avviene mediante una corrispondente riduzione delle ritenute fiscali del mese ed in caso di incapienza, sui contributi previdenziali dovuti all’INPS.
Il decreto, dunque, prevede che la compensazione sia di tipo “interno” senza alcuna possibilità che si possa accedere alla compensazione “esterna” in F24.
In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, è previsto che il sostituto d’imposta utilizzi, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.
Riferimenti normativi
Art. 1, DL 66/2014
· Com. stampa 28 aprile 2014 Agenzia delle Entrate Dalle Entrate tutte le regole sul bonus Irpef ai dipendenti
· Circ. n. 11 del 5 maggio 2014 – Fondazione Studi Consulenti del lavoro
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