L’asseverazione, rilasciata su istanza presentata dal datore di lavoro e dal Consulente del Lavoro al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, certifica la regolarità del rapporto di lavoro.
Va precisato che, tra i professionisti, solo gli appartenenti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro che svolgono la loro attività esclusivamente sotto forma di lavoro autonomo, formati e abilitati secondo le procedure che il CNO renderà note in breve tempo, possono richiedere il rilascio di ASSE.CO.
L’istanza di presentazione deve contenere due dichiarazioni di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: una del datore di lavoro e l’altra del Consulente del Lavoro. Il datore di lavoro certifica il rispetto della normativa in materia di lavoro minorile, lavoro notturno, sicurezza sui luoghi di lavoro e impiego di manodopera al nero; il Consulente, invece, certifica la corretta applicazione del CCNL e di eventuali contratti integrativi e la regolarità contributiva-retributiva.
L’articolo 2 del Protocollo chiarisce che tale dichiarazione si riferisce all’anno precedente la presentazione dell’istanza; diversamente, per i datori di lavoro che richiedono per la prima volta l’ASSE.CO. la dichiarazione fa riferimento all’assenza di condotte illecite presenti alla data di invio dell’istanza.
Tuttavia, lo stesso articolo, non specifica se, all’atto di presentazione della dichiarazione, sia necessario evidenziare il completo rispetto delle norme oppure se sia sufficiente che, consulente e datore di lavoro, dichiarino il parziale rispetto delle stesse.
In sostanza ognuno certifica ciò di cui è a conoscenza. Il Consulente non potrà mai certificare il mancato impiego all’interno dell’azienda di lavoratori in nero o il rispetto delle norme in materia sicurezza sul lavoro per il semplice fatto che non può saperlo con certezza; dal canto suo, il datore di lavoro non potrà dichiarare la corretta applicazione del CCNL o il corretto inquadramento di un lavoratore poiché non possiede gli strumenti utili per poter giudicare.
Nel caso di false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, entrambi possono incorrere in sanzioni penali. Va però precisato che la responsabilità è individuale, pertanto, ognuno risponderà esclusivamente riguardo a ciò che ha dichiarato. Di conseguenza, se il datore di lavoro ha dichiarato il falso circa l’impiego e l’utilizzo di lavoratori in nero, il Consulente de Lavoro non sarà, dal canto suo, passibile di procedimenti penali.
L’ ASSE.CO. viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e ha validità annuale.
Il Consulente del Lavoro ha l’obbligo di verificare con cadenza quadrimestrale la presenza dei presupposti che hanno permesso il rilascio dell’istanza. Qualora detti requisiti sono nel frattempo venuti a mancare, questi ne deve dare tempestiva comunicazione al Consiglio Nazione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nel caso contrario quest’ultimo comunicherà al Consiglio provinciale di appartenenza, al fine di avviare un procedimento disciplinare, le irregolarità commesse dal proprio iscritto che si vedrà, pertanto, preclusa la possibilità di richiedere nuove ASSE.CO. fino alla chiusura del procedimento stesso.
I datori di lavoro che ottengono ASSE.CO. vengono iscritti in un elenco, aggiornato ogni 15 giorni e gestito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro liberamente consultabile sul sito del CNO stesso e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’utilità dell’asseverazione è indiscussa. In primo luogo il Protocollo d’Intesa chiarisce che l’attività di controllo, coordinata dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà indirizzata nei confronti di quei datori di lavoro che non possiedono l’ ASSE.CO., salvo nei casi di specifica richiesta di intervento, indagine demandata dall’A.G. o da altra Autorità amministrativa e controlli a campione previsti dalla disciplina vigente. L’ASSE.CO. potrà essere inoltre utilizzata in ambito di appalti privati al fine di verificare la regolarità contributiva e retributiva dell’azienda e anche da soggetti terzi, pubblici e privati, con il semplice fine di certificare la regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale. Secondo quanto previsto dall’articolo 7, le parti possono individuare ulteriori ipotesi di applicazione dell’asseverazione.
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