Decreto esodati 2014, in Gazzetta il testo ufficiale. Posti e requisiti

Redazione 17/04/14
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Pubblicato finalmente in Gazzetta ufficiale il testo del decreto esodati 2014, dopo la messa a regime dell’allargamento della platea in legge di stabilità.

Si tratta del contingente messo in cantiere dal governo di Enrico Letta con la pubblicazione della legge di bilancio per il triennio a venire. A distanza di quattro mesi dalla sua stesura definitiva, dunque, è stato dato via libera alla salvaguardia degli esodati inclusi nella nuova formula di recupero.

Nello specifico, a essere interessati dal nuovo provvedimento saranno 17000 ex lavoratori, così suddivisi:

900 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

400 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche aisensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi  attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

500 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

5200 lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita’ non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

1000 lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di  mobilita’ di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa

9000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorchè al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

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