A mettere in guardia Consiglio nazionale forense e le altre realtà inerenti le materie di giustizia, restie a riconoscere l’autorizzazione a svolgere il mestiere di avvocato per coloro che si sono recati in Spagna o Romania per superare le prove di introduzione alla categoria, è stavolta l’avvocato generale Ue Nils Wahl, il quale ha affermato: “La direttiva sul diritto di stabilimento degli avvocati non ammette la prassi di uno Stato membro di rifiutare, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’Albo degli avvocati”.
L’occasione in cui il legale rappresentante, nelle vesti di Avvocato generale, ha pronunciato questa dichiarazione, è stata l’udienza in Corte Ue, a seguito del ricorso presentato proprio da due italiani, Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi, i quali, specifica il Tribunale, ricadono proprio nella categoria degli abogados, avendo concluso il percorso di studi in Italia, prima di trasferirsi in Spagna per ottenere l’abilitazione all’esercizio per mezzo del titolo di studio equivalente di licenciado en Derecho. Ora, chiedono che l’ok a svolgere il lavoro di avvocato, venga riconosciuto di diritto anche sul territorio italiano, cos come avvenuto in suolo iberico, dove hanno ottenuto l’iscrizione all’ordine degli avvocati di Santa Cruz a Tenerife.
Così facendo, dunque, i due sono rientrati alla base, presentando domanda di riconoscimento del titolo abilitativo all’ordine di Macerata, nell’elenco degli avvocati stabiliti, cioè coloro che abbiano ottenuto l’abilitazione in uno Stato estero dal procedimento riconosciuto per lo svolgimento della professione.
Nella vana attesa di una decisione definitiva da parte del Cnf, i due hanno così deciso di presentare ricorso, con il Consiglio forense che si è rivolto alla Corte di giustizia europea “se la direttiva osti a che uno Stato membro rifiuti, con la motivazione dell’abuso del diritto, l’iscrizione all’albo degli avvocati, nella sezione speciale riservata agli avvocati stabiliti, di cittadini di tale Stato membro che, poco dopo aver ottenuto il titolo professionale in un altro Stato membro, ritornino nel loro Stato membro di origine”.
In linea generale, la Corte ha già stabilito che, se non è richiesto il requisito di esperienza pregressa in un altro Stato membro, allora per esercitare con lo stesso titolo professionale, anche in Italia non dovrebbe essere preteso.
Resta, comunque, il dubbio di condotta ai limiti dell’illegalità, come certificato dallo stesso Avvocato generale, il quale ha ricordato che, nel caso di dimostrazione della sussistenza di abuso del diritto oggettivo e soggettivo, dovrebbe essere consentito rigettare la richiesta. Insomma, ancora non c’è una soluzione definitiva e, intanto, gli abogados continuano a chiedersi se davvero possano fregiarsi del titolo oppure no.
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