Riepiloghiamo il tutto. Il pubblico ministero per i minori Annamaria Fiorillo, nella notte tra il 27 e 28 maggio 2010, ordinò che la giovane marocchina Karima El Mahroug, all’epoca dei fatti appena diciassettenne, venisse trasferita in apposita comunità, dopo l’arresto per furto. Come noto, però, alla fine la ragazza venne affidata alle cure certo meno professionali dell’allora Consigliere regionale della Lombardia, Nicole Minetti.
Per tutta risposta, il magistrato rilasciò alcune dichiarazioni velenose contro la decisione, in relazione alla ricostruzione, a suo dire calunniosa, del’allora ministro dell’Interno Maroni. Questo, aveva affermato che la consegna alla Minetti fosse avvenuta seguendo le indicazioni del magistrato: versione opposta a quella della Fiorillo, che cercò di riparare, difendendo la propria posizione anche in trasmissioni tv come “In mezz’ora” o concedendo interviste a la Repubblica. Un comportamento che non riuscì a invertire il corso degli eventi, procurandole, per di più, la sanzione del Consiglio Superiore della Magistratura: il pm venne condannato, lo scorso giugno, per violazione del riserbo, in seguito ad affermazioni ritenute lesive e diffamatorie.
Una decisione, quella del Csm, oggi sconfessata in toto dalla Cassazione, la quale, con la sentenza 6827 relativa all’udienza tenuta lo scorso 28 gennaio 2014, afferma il pieno diritto, in capo a ciascuna toga, a difendere l’onorabilità propria e della magistratura contro “denigrazioni diffamatorie”. Prerogativa, dunque, che spetterebbe non solo al Consiglio Supremo, ma anche al singolo magistrato.
Su queste basi, dunque, la Cassazione ha annullato il provvedimento preso dal Csm nei confronti della Fiorillo, rilevando la straordinarietà del caso in oggetto e il suo potenziale di discredito per l’intera categoria: “la pubblica notizia dell’affidamento di una minore ad una persona estranea alla famiglia, in una vicenda contraddistinta dall’intervento del Presidente del Consiglio dell’epoca era idonea a compromettere presso l’opinione pubblica non solo l’onore e la professionalità, … ma anche i valori dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura”.
Insomma, una bocciatura netta alla sanzione disciplinare mossa dal Csm nei confronti del pubblico ministero. I rilievi mossi dalla Cassazione, però, non si limitano a una mera analisi del caso in sé, ma, come spesso accade, spaziano allo sfondo in cui la pronuncia ha preso forma. Così, in relazione all’ampia eco su tutti i mezzi di comunicazione dello scandalo sulle “cene galanti” di Arcore e la partecipazione anche della stessa Ruby, allora minorenne, per cui Berlusconi è stato condannato in primo grado a sette anni e interdizione perpetua per concussione e prostituzione minorile – l’analisi della Cassazione ha allargato il campo, arrivando a conclusioni inattese sul tema della memoria collettiva e sul ruolo chiave dell’informazione.
“Non può tacersi che nell’attuale società mediatica l’opinione pubblica tende ad assumere come veri i fatti rappresentati dai media, se non immediatamente contestati: la verità mediatica, cioè quella raccontata dai media, si sovrappone, infatti, alla verità storica e si fissa nella memoria collettiva con un irrecuperabile danno all’onore”.
Parole che pesano come macigni nell’odierna società, in cui molto spesso, i mezzi di informazione influenzano la pubblica opinione e la memoria ancora più degli eventi storici stessi. Secondo la sentenza, il pm avrebbe dovuto, certamente, ricorrere agli strumenti che l’appartenenza alla magistratura gli consente di utilizzare; esternare il proprio sdegno sugli organi di informazione, comunque, non va letto come una trasgressione del proprio ruolo, ma al pari di un legittimo atto di difesa, da mettere in atto a tutela della propria reputazione e a quella della categoria di appartenenza.
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