La mediazione civile, lo ricordiamo, è indicata essenzialmente come condizione di procedibilità, dunque passaggio tutt’altro che secondario nell’arrivare alla conclusione della vertenza e che, anzi, se svolto con reale intenzione di riconciliare le due parti, può davvero abbreviare la durata della vertenza.
Ora, però, non c’è solo l’obbligo a svolgere la mediazione, come un rito richiesto dal codice, ma come un vero e proprio grado di giudizio, quando disposta direttamente dall’autorità giudiziaria. Fino a oggi, infatti, si era intesa la disposizione dell’invito da parte del giudice come formalità nel corso di giudizio, mentre con l’ordinanza del Tribunale fiorentino, andrà soddisfatta la vera natura dell’istituto, che è quella di un concreto tentativo di accordo tra le parti in causa, che alleggerire sensibilmente il carico processuale, se utilizzato secondo i dettami del legislatore.
Ecco, dunque, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Firenze, quali requisiti essenziali devono essere soddisfatti in caso sia il giudice a richiedere il passaggio mediatorio prima dell’avvio del dibattimento in aula:
_ la mediazione andrà svolta con la presenza personale delle parti
_ l’ordine del giudice andrà esaudito non già nell’incontro preliminare, ma nel percorso di mediazione tout court, dove il giudice potrà valutare la mediabilità del procedimento.
_ gli avvocati rimangono mediatori di diritto, come stabilito dalla versione finale del decreto del Fare, e dunque devono essere pienamente impegnati nel realizzare le premesse delal mediazione
_un incontro puramente formale come spesso accaduto sino a oggi, finirebbe per ridurre il giudice a un mero ruolo notatile, così come lascerebbe nell’anonimato il ruolo dei mediatori e dei difensori, portando a un ulteriore dilazione del processo civile. Dunque, non ci si dovrà limitare a illustrare modalità e funzionamento della conciliazione, ma si dovrà perseguire l’intesa tra le parti concretamente.
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