Il procedimento ha avuto ad oggetto la verifica di possibili restrizioni della concorrenza, rilevanti ai sensi dell’articolo 102 TFUE, imputabili a FS, RFI, Trenitalia, Grandi Stazioni, Centostazioni e FSSU alle quali è stato contestato il perseguimento di un’unica e articolata strategia escludente volta a rallentare l’ingresso nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità dell’operatore NTV, unico concorrente di Trenitalia.
In particolare, NTV ha denunciato:
– una strategia volta a ostacolare l’accesso all’infrastruttura ferroviaria (accesso alla rete e agli impianti di manutenzione della stessa) che, in ragione della condizione di non duplicabilità che la caratterizza, costituisce un input obiettivamente necessario per competere nel mercato a valle del trasporto ferroviario, nonché a rendere non profittevole l’offerta di servizi ad alta velocità da parte di NTV;
– discriminazioni e ostruzionismo alle attività di NTV in numerose stazioni facenti parte del network dell’alta velocità e in particolare: mancata apposizione di segnaletica e di desk informativi all’interno delle stazioni; ritardi nel posizionamento di biglietterie self service, nonché discriminazioni, anche sotto il profilo economico, nell’utilizzo di spazi pubblicitari all’interno delle stazioni;
– inefficienze nella gestione di numerose stazioni servite da NTV.
Nel corso del procedimento, le società FS, RFI, Trenitalia, Grandi Stazioni e Centostazioni hanno presentato, individualmente, impegni ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/90, al fine di fugare le perplessità concorrenziali palesate dall’Autorità.
Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria è stato contestato a RFI e a Trenitalia di aver posto in essere una condotta di margin squeeze. In tal modo l’Autorità ha manifestato la preoccupazione che RFI abbia applicato, sul mercato a monte, un canone di accesso alla rete che, rispetto al prezzo praticato a valle da Trenitalia, non consentiva neppure ad un concorrente altrettanto efficiente di operare in modo redditizio su base duratura sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario ad Alta Velocità.
L’impegno presentato da RFI, volto a ridurre il canone di accesso alla rete in una misura pari al 15% per tutte le imprese ferroviarie, appare – secondo l’Autorità – idoneo a risolvere le preoccupazioni concorrenziali manifestate in sede di avvio di istruttoria, in quanto produce l’effetto di ampliare la forbice tra prezzi a valle e costi wholesale.
La riduzione del costo del pedaggio dovrebbe tradursi per NTV nella possibilità di operare in maniera redditizia nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Gli impegni presentati dalle società coinvolte hanno positivamente superato nel loro complesso la valutazione d’idoneità a risolvere le prospettate difficoltà concorrenziali in relazione alle distinte condotte in cui si è articolato il presunto abuso di posizione dominante contestato in avvio.
In particolare, RFI si è impegnata a predisporre una segnaletica di carattere orizzontale, di natura generica, unitamente ad una segnaletica verticale, caratterizzata da un maggior grado di dettaglio: nel garantire una complessiva informativa agli utenti sui servizi di base presenti in stazione si consentirà al contempo di individuare gli specifici servizi erogati dai singoli operatori ferroviari.
Appare idoneo anche l’impegno di RFI a predeterminare aree da assegnare alle imprese ferroviarie per desk mobili e biglietterie self-service, unitamente alla definizione di una procedura certa e più snella per il rilascio degli stessi e al riconoscimento di “aree minime garantite” a ciascuno in zone idonee per utilizzo e visibilità.
Grandi Stazioni e Centostazioni hanno assunto un ulteriore impegno, concernente la pubblicità nelle stazioni servite dai treni Italo e nelle stazioni di Roma Termini e Milano Centrale, che consentirà ad NTV di accedere – talora in via privilegiata, mediante l’esercizio di diritti di opzione – a tale canale promozionale nella fase iniziale di ingresso sul mercato dei servizi ad AV.
La disaggregazione dei pacchetti offerti in opzione per tali stazioni garantirà ad NTV la possibilità di determinare in autonomia in quali stazioni effettuare la pubblicità ed accoglie il rilievo di quest’ultima in ordine alla propria libertà di scegliere sia le stazioni presso cui esercitare il proprio diritto di opzione, sia gli spazi opzionabili all’interno di ogni singola stazione.
Rileva in ogni caso l’impegno più generale assunto dai gestori delle stazioni – Grandi Stazioni e Centostazioni – a consentire l’utilizzo di spazi pubblicitari da parte di tutte le imprese ferroviarie richiedenti, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Tale impegno consentirà di garantire regole certe e una rapida soluzione delle richieste formulate dagli operatori ferroviari.
L’impegno di Trenitalia, invece, è stato rigettato in quanto inidoneo a risolvere le problematiche contestate in sede di avvio ed anzi potenzialmente suscettibile di favorire la creazione di un contesto collusivo.
Con specifico riferimento al margin squeeze, il livello del prezzo praticato dall’impresa sul mercato a valle rileva solo nella misura in cui concorre a determinare un margine tra prezzi e costi negativo o non sufficiente a coprire i costi specifici che gli stessi concorrenti sostengono per erogare i servizi in questione nei mercati a valle.
In quest’ottica, non necessariamente entrambe le leve devono essere azionate per ottenere l’obiettivo di cessare l’abusiva compressione del margine: anche la variazione di uno solo dei due prezzi, purché nella misura necessaria a rendere il margine prezzi/costi positivo (o comunque compatibile con la condizione di profittabilità nel mercato a valle), può essere idonea a risolvere i problemi concorrenziali.
Conseguentemente, nel caso di specie, il rimedio assunto da RFI nel mercato a monte consente di ampliare il margine tra prezzi e costi ed è idoneo a far cessare la condotta di margin squeeze contestata.
Con il provvedimento adottato, l’Antitrust ha reso obbligatori gli impegni presentati dalle imprese (Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italia S.p.A., Grandi Stazioni S.p.A. e Centostazioni S.p.A.) ritenendoli idonei a fare venire meno i profili anticoncorrenziali contestati perché consentono di ampliare le possibilità di accesso al mercato del trasporto ferroviario passeggeri Alta Velocità per le imprese ferroviarie, sia relativamente all’utilizzo dell’infrastruttura di rete che all’utilizzo efficiente degli spazi all’interno delle stazioni.
E’ stato, quindi, chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione nei confronti di tutte le società, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90: tuttavia, dette società dovranno informare l’Autorità delle azioni intraprese per dare esecuzione agli impegni assunti, trasmettendole due relazioni, rispettivamente, entro il 31 agosto 2014 ed il 31 gennaio 2015, al fine di illustrare lo stato dei fatti.
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