Finanziamenti, imposta sostitutiva e ordinaria a confronto: la tabella

Gianni Polo 10/03/14

Con la legge 24 febbraio 2014, n. 9 (pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21.2.2014), è stato definitivamente convertito il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (altrimenti noto come “Decreto Destinazione Italia”).

 

Per quanto qui interessa, ossia l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine (o a quelli c.d. “speciali”), divenuta opzionale a decorrere dal 24 dicembre 2014, data di entrata in vigore del cennato decreto, non sono state apportate significative modificazioni al testo di legge già vigente.

 

In questa occasione si vuole essenzialmente fornire in allegato una tavola sinottica che mette a confronto le diverse c.d. “imposte d’atto” astrattamente applicabili agli atti connessi all’erogazione di un finanziamento alla clientela, sia che si scelga l’opzione di applicare l’imposta sostitutiva di che trattasi, sia in alternativa l’imposizione “ordinaria”.

 

Come è facile verificare, tale esposizione è estremamente sintetica e si devono comunque considerare le numerose condizioni e presupposti astrattamente verificabili al momento della stipula o dell’erogazione di detti finanziamenti.

 

Si tenga altresì presente che non sono in tale momento ipotizzabili le diverse situazioni (e le connesse ulteriori imposizioni) che si possono realizzare nello svolgimento futuro dello stesso finanziamento (si pensi alle possibili cc.dd. “rinegoziazioni” o “ristrutturazioni”), qualora non si optasse – sin dall’inizio – per l’applicazione del regime sostitutivo ex DPR n. 601/1973.

 

Ad esempio, non risulta ancora chiaro quale debba essere la forma di tassazione nel caso di effettuazione delle operazioni di “cartolarizzazione” dei crediti, di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, che al secondo comma dell’art. 6 prevede che: “Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15”. Al momento si può solo immaginare che in tale fattispecie si dovrà necessariamente fare una distinzione, indubbiamente non facile, fra i crediti che originariamente sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva, perché risalenti o perché si è esercitata la relativa opzione, e quelli per i quali si sono invece applicate le imposte indirette “ordinarie”.

 

Inoltre, la peculiarità della situazione che si è determinata comporta che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti si pone ora come alternativa rispetto ad una pluralità di tributi indiretti, il cui presupposto può non essersi verificato ancora alla data della stipula o dell’erogazione dell’atto di finanziamento e non è detto che si verificherà in futuro. Pertanto, l’effetto “agevolativo” connesso all’applicazione della prima può essere considerato come solamente potenziale e prospettico.

 

In altri termini, l’imposta sostitutiva si configura, ora, come un regime “forfettario” o “semplificato”, e la natura agevolativa va vista non tanto in termini di “convenienza economica” – cioè di minor carico tributario – rispetto all’imposte ordinarie astrattamente applicabili in suo luogo quanto, piuttosto, come uno strumento per “predefinire” l’onere fiscale dell’operazione (oltre a consentire indubbie facilitazioni applicative) e, attraverso l’autonomia negoziale, modulare fra le parti la fiscalità, anche come onere “strettamente” economico del finanziamento concesso, con un effetto indotto anche di prevenire conflitti fra le parti coinvolte nell’operazione.

 

Ne conseguirebbe che, fermo restando che secondo il disposto legislativo, la banca mantiene lo status di soggetto passivo dell’imposta sostitutiva ove applicata – con i connessi obblighi, adempimenti e responsabilità – la decisione circa l’assoggettamento o meno dell’operazione al tributo “speciale” non potrà che riferirsi anche al soggetto finanziato, la cui volontà troverà esplicazione in sede contrattuale anche attraverso le clausole negoziali in tema di traslazione del tributo come onere finanziario aggiuntivo.

 

Atteso, in conclusione, che la stessa Agenzia delle Entrate non ha ancora fatto conoscere le proprie istruzioni “ufficiali” in riferimento all’applicazione della nuova normativa, torneremo sull’argomento non appena queste saranno diramate.

 

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Gianni Polo

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