“La mediazione obbligatoria non è sospesa!” Il testo dell’ordinanza

Redazione 14/02/14
Ha suscitato scalpore la notizia, battuta dai maggiori quotidiani nazionali e ripresa anche qui su Leggioggi, dell’accoglimento del ricorso contro il regolamento 180/2010 da parte del Consiglio di Stato. Una decisione che, secondo alcuni, avrebbe addirittura sospeso con effetto immediato l’obbligatorietà dell’istituto.

Alla diffusione della notizia, hanno levato gli scudi con forza le associazioni e i professionisti della mediazione, per ricordare che il Consiglio di Stato non ha affatto inteso bloccare l’effettività delle norme contestate, accogliendo la sospensiva contro un regolamento: insomma, le voci sulla sospensione dell’obbligatorietà sarebbero destituite di ogni fondamento. 

A questo proposito, per completezza di informazione, pubblichiamo l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dall’Oua.

In effetti, come si legge chiaramente, il Consiglio di Stato si è limitato a osservare che “considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione”. Dunque -allo stato- nessuna sospensione degli atti impugnati, ma -unicamente- rinvio del fascicolo al TAR Lazio perché decida sollecitamente nel merito.

Ecco, di seguito, il testo integrale dell’ordinanza.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 544 del 2014, proposto da:

Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana – Oua, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. **************, *****************, ************, con domicilio eletto presso ************ in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

nei confronti di

Adr Center s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ************, con domicilio eletto presso ************ in Roma, via Germanico n. 168;

Associazione avvocati per la mediazione, ***************, **************, Associazione italiana dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Unione nazionale giovani dottori commrcialisti, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Salerno; Associazione degli avvocati romani e Associazione Agire e informare, rappresentate e difese dagli avv. ****************** e *************, con domicilio eletto presso ****************** in Roma, via Gugliemo Pepe n. 37;

Unione nazionale camere civili (Uncc), rappresentata e difesa dagli avv. **************************************** e *****************, con domicilio eletto presso ***************** in Roma, via Crescenzio n. 20;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, di Adr Center s.p.a., di Associazione degli avvocati romani, di Associazione Agire e iInformare e di Unione Nazionale Camere Civili (Uncc);

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 il Cons. ************** e uditi per le parti gli avvocati **************, *****************, ************, ************, ******************, **************** e l’avvocato dello Stato *****************;

considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Pr*************************, Co***************************, ***********, Estensore

****************, Co*****************************, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2014 

Redazione

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