“L’articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”).
Nella sua prima versione, la normativa prescriveva, per i soggetti Iva, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d’Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura”
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