Le operazioni di raccolta, conservazione, elaborazione ed utilizzazione dei dati personali, infatti, comprimono senza dubbio i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, con particolare riguardo alla riservatezza dei fatti e delle informazioni privati.
L’auspicata tutela, tuttavia, incontra un limite nella libertà d’informazione, menzionata dalla Convenzione di Roma del 1950 e dalla Costituzione all’art. 21, che è posta alla base dell’interesse alla diffusione delle notizie di rilevanza pubblica.
Invero, la difficoltà maggiore, in cui i Giudici di Legittimità si sono imbattuti, sta nell’operazione di bilanciamento con cui devono essere contemperati l’interesse all’informazione, da un lato, e l’interesse alla protezione dell’intimità individuale , dall’altro.
Il giudizio di prevalenza del primo o del secondo tra i due interessi è necessario per delineare il limite tra legittima diffusione giornalistica di una vicenda personale altrui e abusiva intromissione della vita privata da parte dei media.
Si tratta di un bilanciamento tra diritti di rango costituzionale: il diritto alla riservatezza, garantito dall’art. 2 Cost., e il diritto di cronaca ,garantito dall’art. 21 Cost.
Deve, altresì, procedersi in una valutazione di proporzionalità tra l’eventuale causa di giustificazione sussistente nel caso specifico e la lesione del diritto dell’interessato, da effettuarsi tenendo conto del concreto atteggiarsi degli interessi contrapposti.
Il recente intervento della Suprema Corte, con la nota sentenza n° 16111 del 26 giugno 2013, si colloca nello specifico campo del diritto di stampa giornalistica.
Orbene, ogni persona ha diritto a che vengano cancellate dagli archivi giornalistici tutte le informazioni concernenti le proprie vicende personali qualora sia venuto meno ovvero non sia mai sorto alcun interesse pubblico che ne giustifichi la diffusione, a meno che l’interessato stesso non abbia manifestato in modo espresso ed inequivocabile il proprio consenso alla diffusione della notizia.
Non può, invero, esercitarsi il diritto di cronaca in assenza di tali due essenziali requisiti: in particolare, per il legittimo esercizio di siffatto diritto, in mancanza di consenso del soggetto, deve sussistere un diffuso interesse attuale alla conoscenza dei fatti che lo riguardano, elemento certamente mancante in relazione ad eventuali fatti remoti drammatici che hanno interessato la vita passata del soggetto.
A tal proposito, può e deve considerarsi sussistente un interesse attuale alla divulgazione solo allorquando la notizia risponda ad un criterio di essenzialità dell’informazione, riguardo a fatti di attuale interesse pubblico.
Pertanto, sulla scorta di tale indefettibile elemento, il giornalista può ritenersi legittimato a divulgare dati strettamente personali, ancorché l’interessato non abbia all’uopo acconsentito.
Tuttavia, esso non costituisce unico ed esclusivo presupposto per l’esercizio del diritto di stampa. È, altresì, necessaria l’essenzialità dell’informazione che, come richiamato dall’art. 6 del codice deontologico dei giornalisti, si misura nella originalità del fatto o dei modi descrittivi della vicenda.
A fare chiarezza sul punto è stato proprio il Giudice di Legittimità che, nel contemperare il diritto alla riservatezza dell’interessato con il diritto di stampa del giornalista, ha stabilito che “il diritto del soggetto a pretendere che proprie passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità.
Diversamente il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione e la lesione del diritto antagonista”.
Se ne deduce, quindi, che per diritto all’oblio si deve intendere il legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata.
Ove, dunque, sia data pubblicazione a fatti già resi noti anni prima, salvo che non sia sopravvenuti nuovi eventi che rendano attuali quei fatti, facendo sorgere un nuovo interesse pubblico alla divulgazione, detta attività costituisce illegittimo esercizio del diritto di cronaca.
In conclusione, per le ragioni su esposte, si può ritenere che il diritto all’oblio sussiste ogni qualvolta, nell’operare il bilanciamento tra interesse del pubblico ad essere informati e interesse della persona a non essere lesa nella propria identità personale, prevalgono la proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo dell’informazione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento