L’intero processo, in attuazione dell’art. 21 della legge 29 luglio 2010, n.120, non è stato per niente facile ed ha coinvolto, a poco a poco, i vari dicasteri: Infrastrutture e Trasporti, Salute e Interno.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con DECRETO 9 agosto 2013 (pubblicato sulla GU Serie Generale n.231 del 2-10-2013), ha provveduto a definire i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, e successivamente, con decreto DECRETO 15 novembre 2013 (pubblicato sulla GU n.289 del 10-12-2013), su parere favorevole del Ministero della Salute, ne ha disciplinato la procedura applicativa con particolare riferimento alla digitalizzazione delle procedure e alla dematerializzazione della documentazioni.
A chiarimento dei provvedimenti suddetti sono state emanate diverse circolari esplicative (v. tabella quadro normativo).
In particolare, con circolare prot. n. 30855 del 17.12.2013, della Direzione Generale per la Motorizzazione sono stati chiariti gli aspetti relativi all’ambito di applicazione del Decreto 15.11.2013, i requisiti richiesti ai medici e alle strutture mediche per accedere alla procedura informatica, le operazioni propedeutiche per verificare la rinnovabilità della patente e a quelle conseguenti nei casi di esiti positivo o negativo della verifica, nonché ad ogni altro adempimento operativo e tariffario necessari, mentre con Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. 300/A/262/14/109/4 del 13 gennaio 2014, sono state fornite le direttive sugli aspetti legati all’attività di controllo.
Le novità salienti del nuovo procedimento di rinnovo patente possono così sintetizzarsi:
a) TRASMISSIONE TELEMATICA della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della ‘firma del titolare della patente stessa, da parte dei soggetti certificatori (siano essi medici monocratici o collegiali, appartenenti o meno a strutture, amministrazioni o corpi);
b) STAMPA E CONSEGNA DELLA RICEVUTA DELLA AVVENUTA CONFERMA DI VALIDITA’ con la quale il cittadino potrà circolare fino al ricevimento del nuovo documento ma, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di rilascio (non è prevista sanzione); non verrà più rilasciato il bollino adesivo da applicare sulla patente ma sarà emessa un DUPLICATO del documento (modello plastificato), conforme al nuovo modello comunitario che sarà spedito nel luogo indicato dal richiedente.
Da sottolineare, inoltre, che l’istanza per il rinnovo, deve essere presentata non prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità e che non rientrano nell’ambito di tale procedura:
– I rinnovi contestuali di patente e di formazione tipo CQC;
– I rinnovi delle patenti speciali qualora il titolare deve essere sottoposto a esperimento di guida;
– I declassamenti di patente con contestuale conferma di validità.
In questi casi, infatti, il rinnovo dovrà essere effettuato, presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile.
Infine, anche il quadro sanzionatorio risulta modificato con una novità non di poco conto. Infatti, non sarà più sanzionata la circolazione con patente scaduta di validità, anche se il conducente non avrà al seguito l’Estratto dei contenuti della relazione medica o la Ricevuta dell ‘avvenuta conferma di validità della patente di guida, purché lo stesso abbia sostenuto, con esito positivo, la visita medica (v. tabella quadro sanzionatorio).
La norma, però, di primo acchito, appare di difficile applicazione per gli agenti operanti sulla strada.
Quadro Sanzionatorio
IPOTESI | Violazione contestata | Pagamento misura ridotta | Sanzioni accessorie |
circolazione con patente scaduta di validità, accompagnata dall’Estratto dei contenuti della relazione medica o dalla Ricevuta dell ‘avvenuta coriferma di validità della patente di guida, scaduti anch’essi di validità perché rilasciati da più di 60 giorni, | NESSUNA
in quanto non sanzionabile |
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circolazione con patente scaduta di validità, senza avere con sé l’Estratto dei contenuti della relazione medica o la Ricevuta dell ‘avvenuta conferma di validità della patente di guida, avendo però sostenuto con esito positivo la visita medica per il rinnovo della patente (Ciò può essere accertato consultando l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida o in qualsiasi altro modo) |
NESSUNA in quanto non sanzionabile |
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conducente è privo dell’Estratto dei contenuti della relazione medica o della Ricevuta del!’ avvenuta conferma di validità della patente di guida perché non si è sottoposto alla visita medica per la conferma di validità della patente |
Art. 126 comma 11 del C.d.S. da 155,00 a 624,00 |
155,00 |
ritiro della patente |
conducente esibisce l’originale dell’Estratto dei contenuti della relazione medica, conforme all’allegato 1 del DM 15 novembre 2013, ma non la richiesta di duplicato all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile (Tale ipotesi può verificarsi nel caso di discordanza tra i dati della patente e quelli presenti nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per cui il medico o la Commissione medica locale hanno comunque rilasciato l’Estratto dei contenuti della relazione medica, da esibire all’Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, per richiedere il duplicato della patente di guida, a titolo di conferma di validità, e l’interessato non vi si è recato ) |
Art. 180, commi 1 e 7, del C.d.S da 41,00 a 168,00 (da 25,00 a 99,00 se si tratta di ciclomotore) Invito, ai sensi dell’art. 180, comma 8, ad esibire la patente di guida rinnovata nella validità o la richiesta di duplicato all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile ovvero a fornire informazioni in merito. |
41,00 (25,00 se ciclomotore) |
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