Lavoratori pubblici precari: il testo dell’ordinanza sulle 200mila assunzioni

Redazione 13/01/14
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Ecco il testo dell’ordinanza che, lo scorso 12 dicembre, avrebbe spalancato le porte per la regolarizzazione di oltre duecentocinquantamila precari della pubblica amministrazione.

Nonostante l’atto della Corte di giustizia risalga a un mese fa, la polemica si è innescata nei giorni scorsi per via di un comunicato della Cgil, la quale, leggendo il testo della stessa ordinanza, aveva concluso che fosse arrivato l’indirizzo europeo all’assunzione definitiva dell’esercito dei precari nella PA.

A ruota, però, è arrivata anche la contro-replica del ministro per la Funzione pubblica, Gianpiero D’Alia, il quale ha confermato che gli impegni per la stabilizzazione dei contratti a  tempo determinato sono stati inseriti dal governo nel decreto 101, convertito in legge nei mesi scorsi.

Resta, però, il parere della Corte europea, la quale ha certificato come il contratto nazionale che sancisce le regole a cui devono sottostare i dipendenti pubblici e i propri datori di lavoro durante le ore di prestazione in ufficio, sarebbero in contrasto con la direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, in base all’accordo quadro tra Ces, Unice e Ceep.

Questa, infatti, vieta esplicitamente di trasformare qualsiasi rapporto a termine in un’assunzione a tempo indeterminato all’interno degli uffici pubblici, così come descritto, in realtà, nel provvedimento adottato dal governo di recente.

Secondo l’accordo quadro, quindi, andrebbe stabilito un limite massimo ai rinnovi posti in essere, qualora questi, comunque abbiano ottenuto adeguate giustificazioni in sede di attivazione.

Ciò che l’accordo proibisce in maniera categorica, è il ricorso alla garanzia di assunzione una volta che viene predisposto un rapporto  a tempo determinato o comunque a termine. Ciò che, in aggiunta, l’ordinanza della Corte richiede allo Stato italiano, è di punire debitamente quelle strutture che ricorrano a prosecuzione ingiustificate di contratti in scadenza.

In ogni caso, però, segnalano gli esperti, è consigliabile non ricondurre sotto la categoria dei “precari” tutti i rapporti a termine esistenti nel settore pubblico: ragione per cui, secondo una lettura più restrittiva dell’ordinanza, rispetto a quella offerta dalla Cgil, non tutti i rapporti limitati nel tempo andranno estesi all’assunzione propriamente detta, ma solo i casi in cui siano stati violati i principi di equivalenza e di garanzia e in cui i contratti abbiano subito i rinnovi senza giustificazione e senza attenersi a un limite di durata nel tempo.

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