Inevitabile, a carico dell’autista, la sanzione amministrativa pecuniaria e quella accessoria, ovvero la decurtazione di due punti dalla patente.
L’automobilista ‘‘sanzionato’’, però, preso atto degli agenti verbalizzanti, decide di proporre immediato ricorso al Giudice di Pace competente – lamentando l’incompetenza degli agenti medesimi nell’elevare contravvenzioni lungo la strada statale (da lui percorsa).
Il Giudice di Pace invocato accoglie pienamente la difesa dell’automobilista – dichiarando illegittima la sanzione, per violazione dell’art. 142, comma ottavo, del codice della strada.
Il Comune interessato, affermando che ‘‘gli agenti espletato il loro dovere’’, decide di ricorrere, a sua volta, contro la sentenza.
Ebbene, a tale proposito, appare – da subito – più che doveroso porre l’attenzione sul contenuto delle norme di riferimento:
– l’art. 11 del codice della strada, terzo comma, rubricato ‘‘Servizi di polizia stradale’’, dispone che: <>;
– l’art. 12 del codice della strada, primo comma, rubricato ‘‘Espletamento dei servizi di polizia stradale’’, detta che: <<L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale previsti della Polizia Stradale; b) alla Polizia di Stato; c) all’Arma dei Carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza (…);
Ed ancora:
– la Legge n. 65 del 1986, in via generale, attribuisce ai comuni le funzioni di polizia locale ed al sindaco, o all’assessore delegato, la direzione del servizio medesimo;
– la Legge n. 2248, all. F, del 1865, all’art. 1, dispone che: <>; all’art. 55 la medesima legge dispone che: <>;
– la Legge n. 65 del 1986, ‘‘Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale’’, all’art. 5, rubricato ‘‘Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza’’, dispone quanto segue: <>.
A tal riguardo, si citano, inoltre, due ‘‘peculiari’’ pronunce della Corte di legittimità, le quali – in sostanza – giungono ad affermare che: ‘‘la polizia municipale ha competenza sul, solo, territorio del Comune (cc.dd. strade comunali), ex Legge n. 65 del 1986, ma non sulle autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali, che ai sensi degli artt. 175 e 176 del codice della strada risultano equipollenti alle prime (…)’’ (in tal senso: Cass. Civ., sent. n. 23813 del 2009; Cass. Civ., sent. n. 5771 del 2008).
Ogni strada sul territorio nazionale è, infatti, di proprietà di un determinato ente (Stato, Regione, Provincia, Comune), il quale è tenuto a classificare la sua rete secondo i criteri e le modalità dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (strada extraurbana o urbana, statale, regionale, provinciale o comunale) – salvo un, palese, ‘‘passaggio di proprietà fra enti proprietari delle strade’’, ex art. 4 del Reg. di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16-12-1992 N. 495).
Insomma, da una lineare disamina si deduce chiaramente che sulle strade di cd. <> l’attività di polizia stradale è conferita ex lege all’amministrazione centrale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o dei lavori pubblici in primis, il quale si avvale della Polizia Stradale alla dipendenza del Ministero degli Interni, id est Polizia di Stato) e non agli Enti Locali.
A questo punto sorge la seguente riflessione: la polizia municipale può elevare contravvenzioni, a mezzo autovelox, sulle strade ex se patrimonio dello Stato (detenute oggi attraverso l’ANAS) o è totalmente incompetente, abusando di una attribuzione che non possiede ex art. 4 del Reg. testè citato?
Ed ancora: l’espletamento dell’attività di elevazione delle contravvenzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale, in particolar modo quelle elevate con il sistema di autovelox, rientrano nell’attività di polizia giudiziaria in senso stretto?
A quest’ultimo quesito verrebbe da rispondere ‘‘assolutamente ‘‘no’’ (!): considerato che con l’autovelox non si concretizza un atto di p.g. ovvero non si rileva una infrazione al codice della strada che costituisce reato.
E’ indubbio: sul punto si attende chiarezza.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento