Pasqua, Liberazione e Primo Maggio regalano quest’anno la possibilità di sfruttare un maxi ponte di aprile, che ai più fortunati e fortunate consentirà di godersi fino a 16 giorni di vacanza con sole 6 giornate di ferie. Parliamo infatti di 3 lunghi finesettimana che si accavallano, uno dopo l’altro.
Si parte dal 20 aprile con Pasqua e si prosegue con i ponti del 25 aprile (la Liberazione) e del 1° maggio (Festa dei lavoratori). Tutto finisce domenica 4 maggio 2025.
La domanda è una sola: ci si può assentare per così tanto tempo da lavoro, ponti permettendo? E’ fattibile come cosa o l’azienda può anche rifiutarsi di concedere tutte queste giornate di ponte?
Diciamo subito che le ferie rappresentano un’assenza retribuita dall’azienda in egual misura dei periodi regolarmente lavorati dal dipendente, nell’ottica di garantirgli un recupero delle energie psico-fisiche spese nell’esecuzione della prestazione e per permettergli di dedicarsi alle esigenze di vita personale, familiare e sociale.
Considerata l’importanza dell’istituto, la normativa, nello specifico il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, numero 66, riconosce un quantitativo minimo di ferie, spettante a ciascun dipendente, pari a 4 settimane all’anno.
Pur avendo il dipendente il diritto di fruire delle 4 settimane, l’ultima parola in merito alla concessione o meno delle ferie, sia in termini di quantità che di collocazione temporale delle stesse, spetta al datore di lavoro.
Fatta questa utile premessa analizziamo in dettaglio se il dipendente può ottenere o meno dei giorni di ferie per allungare il maxi ponte di aprile.
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Indice
Le festività di nazionali e di aprile 2025
Nel corso delle seguenti festività civili e religiose il dipendente ha diritto di assentarsi dal lavoro pur mantenendo la retribuzione:
- Tutte le domeniche;
- Primo giorno dell’anno;
- 6 gennaio (Epifania);
- 25 aprile (Liberazione);
- Lunedì dopo Pasqua;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre.
Delle ricorrenze citate, due cadono nell’anno corrente nel mese di aprile, in particolare:
- Lunedì dopo Pasqua (21 aprile);
- 25 aprile (Liberazione).
Considerando che entrambe interessano la stessa settimana, è possibile sfruttare la festività del 21 aprile (lunedì), assentarsi in ferie dal martedì al giovedì compreso, salvo poi non lavorare il 25 aprile (venerdì).
A questo punto restano altri tre giorni lavorativi, dal 28 al 30 aprile, per poi assentarsi nuovamente in occasione del 1° maggio (giovedì).
In sostanza, se il dipendente ottiene le ferie:
- Dal 22 aprile al 24 aprile;
- Dal 28 aprile al 30 aprile;
può non lavorare ininterrottamente (in caso di settimana lavorativa corta dal lunedì al venerdì) dal 18 aprile (ultimo giorno di lavoro) sino al 1° maggio compreso.
Lo sfruttamento del maxi ponte presuppone tuttavia l’ottenimento delle ferie dal datore di lavoro.
L’azienda può rifiutare le ferie al dipendente?
A questo punto sorge spontanea la domanda: l’azienda può rifiutarsi di concedere le ferie?
La risposta alla domanda precedente è sì.
Il datore di lavoro, in quanto soggetto titolare del potere di organizzare l’attività economico-produttiva dell’azienda, ha l’ultima parola in merito alla concessione o meno delle ferie, potendo parimenti decidere se:
- Concedere le ferie;
- Rifiutare la fruizione delle ferie;
- Modificare la quantità e / o la collocazione temporale delle ferie chieste dal lavoratore.
La decisione aziendale dev’essere in ogni caso assunta considerando, da un lato, le esigenze economico-produttive e, dall’altro lato, la posizione del lavoratore.
Nello specifico il datore di lavoro è bene che presti attenzione:
- al monte ore / giorni residuo del lavoratore;
- al rispetto delle scadenze di legge per la fruizione delle 4 settimane contemplate dalla normativa;
- alle esigenze manifestate dal dipendente e al necessario recupero delle energie psico-fisiche oltre al bisogno di dedicarsi ai propri impegni di vita personale, familiare e sociale.
Ad esempio l’azienda è opportuno che conceda le ferie se trattasi di un lavoratore che (cumulativamente o in alternativa):
- presenta un saldo ferie elevato;
- è titolare di un numero considerevole di ferie prossime alle scadenze di legge;
- non ha usufruito delle ferie da molto tempo.
Richiesta ferie per il ponte di aprile 2025
Per poter ottenere le ferie del maxi ponte di aprile il dipendente è bene che trasmetta un’apposita richiesta scritta al datore di lavoro, in cui manifesta l’intenzione di assentarsi dal lavoro, precisando il periodo interessato.
A seconda dell’organizzazione aziendale la richiesta delle ferie può altresì essere avanzata grazie all’apposito portale telematico interno.
Maxi ponte di aprile: è possibile assentarsi senza l’accordo aziendale?
Il dipendente non può mai assentarsi dal lavoro in ferie senza che queste ultime siano state formalmente accordate dall’azienda.
In caso contrario, l’assenza è qualificata come ingiustificata ed espone l’interessato ad una serie di conseguenze economico – disciplinari, quali:
- assenza non retribuita;
- assenza non utile alla maturazione di ferie, permessi, TFR, mensilità aggiuntive, anzianità aziendale e, a cascata, scatti di anzianità;
- possibile procedura di responsabilità disciplinare intrapresa dall’azienda, al cui esito, a seconda di quanto disposto dall’apposito regolamento interno, al dipendente può essere comminata una sanzione che, in base alla gravità del fatto, è suscettibile di portare sino al licenziamento per giusta causa (senza preavviso).
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