Sanare gli abusi edilizi: come riconoscerli e i presupposti per la sanatoria

Redazione 03/12/13
AMBITO DI APPLICAZIONE: INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DAL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO

Quando si fa riferimento alla realizzazione di interventi edilizi occorre  innanzitutto chiarire quale sia il livello minimo di attività che, finalizzata ad attività edificatoria, consente di ritenere già sussistente l’attività edilizia che, se eseguita in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, configurerà un’attività abusiva eventualmente da sanare.

Il presente articolo è uno stralcio del volume “Come sanare gli abusi edilizi” (Maggioli, ottobre 2013) del magistrato Nicola D’Angelo. (ndr)

Negli orientamenti giurisprudenziali è dato leggere che anche un’attività minimale, purché inequivocabilmente diretta alla realizzazione di un’opera edile, configura la realizzazione di un intervento edilizio, anche se le opere realizzate sono solo quelle prodromiche all’attività stessa (es. lavori di scavo e predisposizione di casseri d’armatura, ecc.). Si è altresì affermato che la realizzazione di un intervento in difformità dal titolo abilitativo non presuppone necessariamente il completamento dell’opera, ma è configurabile anche nel caso di interventi edilizi in corso di esecuzione, in quanto la difformità può risultare palese durante l’esecuzione dei lavori allorché dalle opere già compiute risulti evidente la realizzazione di un organismo diverso da quello assentito (43).

Per quanto attiene al tema dell’assenza del titolo abilitativo occorre ricordare che con esso si intende richiamare un atto formale completo di tutti i suoi elementi non essendo questo sostituibile per equipollenti come, per esempio, da dichiarazioni verbali rilasciate dagli organi comunali o da pareri interlocutori favorevoli.

La giurisprudenza ha altresì equiparato all’assenza del permesso di costruire:

• il caso in cui l’opera venga realizzata dopo che ne è decorso il termine di validità; 

• gli interventi eseguiti nonostante il relativo permesso fosse stato sospeso cautelarmente dal giudice amministrativo.  

 

PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE

Condizione indispensabile, ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, è che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. Tanto è previsto dall’art. 36 del TU 380/ 2001 – per gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza o in difformità dalla DIA  alternativa – e dall’art. 37 del TU, per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA (c.d. ordinaria).

L’argomento a favore della doverosità del rilascio del titolo abilitativo postumo è sempre stato quello della sua assoluta omogeneità con il titolo che doveva essere rilasciato ex ante e della cui doverosità come atto predeterminato (in tutti i suoi elementi) dagli strumenti urbanistici, non era e non è possibile dubitare.

In sostanza l’opera definita “abusiva” esclusivamente perché costruita senza previo titolo abilitativo non può compromettere la sua sostanziale ed attuale conformità alla scelta pianificatoria legittimamente concretizzatasi nello strumento urbanistico; ne consegue che l’illegittimità dell’attività costruttiva sine titulo – ma conforme agli strumenti urbanistici – è, se non irrilevante, meramente formale, e non può interferire sulla valutazione sostanziale dell’opera e sul giudizio in ordine alla sua conformità.

 

Note:

(41) Cass. pen., sez. III, sent. n. 20350 del 16 marzo 2010 ud. (dep.  28/05/2010) Rv. 247177. (42) Cass. pen., sez. III, sent. n. 44248 del 23 settembre 2004 cc. (dep.  12/11/ 2004) Rv. 230467. (43) Cass. pen., sez. III, sent. n. 41578 del 20 settembre 2007 ud. (dep.  12/11/ 2007) Rv. 238000. 38  

 

 

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