Bonus affitto dipendenti: come funziona il benefit nel 2025. Limiti, importi, tassazione

Al via il rimborso parziale dell’affitto per chi si trasferisce per lavoro.

Paolo Ballanti 19/02/25

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto diverse misure per alleggerire il peso di tasse e contributi sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.

Tra queste novità ci sono un bonus e una detrazione aggiuntiva destinati ai lavoratori dipendenti, a seconda del loro reddito: chi guadagna fino a 20.000 euro potrà beneficiare di un bonus, mentre chi ha un reddito tra 20.000 e 40.000 euro avrà diritto a una detrazione extra.

Inoltre, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva su premi di risultato e partecipazione agli utili resterà agevolata al 5% anziché al 10%. Anche i fringe benefit subiranno un innalzamento della soglia di esenzione fiscale: fino a 1.000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico.

Tra le novità più significative, la Manovra 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce per la prima volta il bonus affitto dipendenti, una misura pensata per sostenere chi lavora e ha bisogno di aiuto per pagare il canone di locazione.

Vediamo nel dettaglio come funziona questo nuovo incentivo.

Indice

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Il bonus affitto dipendenti 2025

La Manovra 2025 (Legge numero 207/2024) riconosce all’articolo 1, comma 386 un regime di esenzione ai fini fiscali a beneficio delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Regime di esenzione fiscale

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini fiscali, utile per il calcolo dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali.
Il regime di esenzione fiscale non si estende tuttavia, per espressa previsione di legge, alla formazione del reddito del lavoratore rilevante per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro.

Ne consegue che le somme in parola sono imponibili ai fini contributivi, ma esenti ai fini fiscali.

Da notare la differenza rispetto ad altre misure di riduzione del cuneo fiscale dove, in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili, all’esenzione dal calcolo di IRPEF ed addizionali si accompagna sempre l’irrilevanza delle somme per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda e dipendente.

Si pensi, ad esempio, al trattamento fiscale e contributivo dei beni e servizi cosiddetti di modico valore, per i quali opera l’esenzione sino alla soglia maggiorata di euro 258,23 annui. Limite, quest’ultimo, maggiorato, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, a:

  • 1.000,00 euro per la generalità dei dipendenti;
  • 2.000,00 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico;

ad opera dell’articolo 1, comma 390, Legge numero 207/2024.

Approfondisci in questo articolo Fringe benefit 2025: detassazione fino a 2mila euro e bonus affitto

Da notare che quest’ultima misura dispone che non concorrono a formare il reddito, entro il limite di 1.000,00 / 2.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dall’azienda per il pagamento di:

  • Utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • Spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo anch’esso relativo all’abitazione principale.

Tetto esenzione fiscale

Il regime di detassazione opera per i primi due anni dalla data di assunzione e, in ogni caso, entro la soglia di 5.000,00 euro annui.
Requisito reddituale

La detassazione delle somme erogate o rimborsate per gli immobili locati dai dipendenti è riconosciuta esclusivamente a beneficio di quanti, cumulativamente:

  • Sono titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35 mila euro nell’anno precedente la data di assunzione;
  • Hanno trasferito la residenza nel comune di lavoro.

Quest’ultimo, in particolare, dev’essere situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza del dipendente.

Somme dentro al calcolo ISEE

Oltre ad essere soggette ai contributi previdenziali e assistenziali, le somme in parola rilevano ai fini del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell’accesso alle prestazioni previdenziali-assistenziali.

Dichiarazione bonus affitto al datore di lavoro

Per poter beneficiare del bonus affitto dipendenti, il lavoratore è tenuto a rilasciare all’azienda un’apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, numero 445.
Nel documento l’interessato attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Bonus affitto dipendenti: tabella riassuntiva

Ecco di seguito una tabella riassuntiva del bonus affitto per dipendenti, con tutte le informazioni su destinatari, contratti di lavoro, spese coperte ed esenzioni.

CaratteristicaDescrizione
DestinatariLavoratori dipendenti
Tipologia contrattualeDipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025
Spese coinvolteRimborso o erogazione da parte del datore di lavoro delle somme necessarie per i canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti
Requisito redditualeDipendenti titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35 mila euro nell’anno precedente la data di assunzione
Residenza del dipendenteAver trasferito la residenza nel comune di lavoro. Quest’ultimo dev’essere situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza del dipendente
Regime di esenzioneEsenzione dal calcolo di IRPEF ed addizionali regionali – comunali per i primi due anni dalla data di assunzione e, in ogni caso, nel limite di 5.000,00 euro annui
Regime di esenzione dal calcolo di contributi previdenziali e assistenziali?Assente. Le somme sono imponibili ai fini contributivi

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