I contributi 2025 per gli iscritti alla Gestione separata Inps

Paolo Ballanti 04/02/25

La Gestione Separata INPS ha l’obiettivo di assicurare una serie di prestazioni economiche a collaboratori coordinati e continuativi e altri soggetti tenuti all’iscrizione a fronte di eventi in grado di impedirgli di rendere la prestazione e ricevere un compenso.

Tra le situazioni tutelate dalla Gestione Separata figurano gli eventi di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS), la perdita involontaria dell’occupazione (grazie alla prestazione DIS-COLL) e le indennità di malattia per degenza ospedaliera, maternità / paternità e congedo parentale.
Le prestazioni riconosciute dalla Gestione Separata sono finanziate grazie ad apposite aliquote previdenziali, ripartite tra il collaboratore e il committente, annualmente aggiornate dall’INPS con apposita circolare.

I valori di riferimento per il calcolo dei contributi per l’anno corrente sono stati oggetto della Circolare 30 gennaio 2025 numero 27.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Le aliquote contributive nella Gestione separata Inps

Il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata si determina applicando una serie di aliquote percentuali ai compensi imponibili.

Per il 2025 l’aliquota per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata è pari al 33% cui si sommano le seguenti percentuali:

  • 0,50% per le prestazioni di malattia, maternità, ANF;
  • 0,22% per maternità ex D.M. 12 luglio 2007;
  • 1,31% per DIS-COLL;

per un totale di 35,03%.

Dell’aliquota totale:

  • Un terzo è a carico del collaboratore, trattenuto dal compenso spettante ad opera del committente;
  • Due terzi sono a carico del committente, versati dal medesimo all’INPS con modello F24 insieme ai contributi trattenuti al collaboratore.

Di seguito ecco descritte in tabella alcune delle aliquote previste per le altre figure iscritte alla Gestione Separata (l’elenco completo nella Circolare numero 27/2025):

CodiceTipo rapportoTotale
1A / 1EAmministratore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica35,03%
1BSindaco di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica35,03%
1CRevisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica35,03%
1DLiquidatore di società35,03%
02Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili35,03%
03Partecipante a collegi e commissioni33,72%
04Amministratore di enti locali33,72%
05Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio35,03%
06Co.co.co.35,03%
09Rapporti occasionali autonomi33,72%
18Collaborazioni coordinate e continuative (Decreto legislativo numero 81/2015)35,03%

Ai fini del calcolo della contribuzione dovuta l’aliquota percentuale dev’essere applicata sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti per l’individuazione della base imponibile dell’IRPEF, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi.

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Soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali

Quanti sono già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (ad esempio in qualità di lavoratori dipendenti o pensionati) sono destinatari di un’aliquota complessiva confermata, per l’anno corrente, al 24%.

Si ricorda che per i collaboratori coordinati e continuativi anche l’aliquota al 24% è ripartita un terzo a carico del collaboratore stesso e due terzi in capo al committente.

Autonomi senza albo né cassa

Sono iscritti alla Gestione Separata INPS anche i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), non assicurati presso altre forme di previdenza né pensionati.

Nei loro confronti l’aliquota complessiva è pari, per l’anno corrente, al 26,07% (25,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva per la tutela relativa a maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale) + 0,35% per l’indennità ISCRO).

Per quanti sono pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota previdenziale per l’anno corrente si attesta al 24%.

La ripartizione dell’onere contributivo

Per i collaboratori, come anticipato, l’onere INPS è ripartito 1/3 a carico del collaboratore stesso e 2/3 in capo al committente, quest’ultimo tenuto ad eseguire il pagamento dei contributi con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo quello di effettiva corresponsione del compenso.

Al contrario, i professionisti iscritti alla Gestione Separata devono farsi carico integralmente del versamento dei contributi, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024 e primo / secondo acconto 2025).

Come precisa l’INPS, l’acconto per l’anno di imposta 2025 dev’essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’annualità corrente.

Per l’anno 2025 le aliquote Gestione Separata operano fino al raggiungimento di un determinato massimale che, a norma della circolare in parola, è pari a 120.607,00 euro.

Parimenti, il minimale di reddito per l’anno corrente si attesta a 18.555,00 euro.

Di conseguenza, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.453,20 euro (corrispondenti a 18.555,00 euro * 24%).

Al contrario, i collaboratori e le figure assimilate con aliquota del 35,03% avranno l’accredito dell’intera annualità con un contributo annuale di 6.499,82 euro di cui 6.123,15 euro ai fini pensionistici.

Da ultimo, i professionisti senza albo né cassa (con aliquota del 26,07%) hanno diritto all’accredito dell’annualità intera con un contributo annuo di 4.837,29 euro, di cui 4.638,75 euro ai fini pensionistici.



Foto copertina: istock/peshkov

Paolo Ballanti