Il Collegato Lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), introduce all’articolo 19 una nuova fattispecie: le dimissioni per fatti concludenti. Questo tipo di dimissioni si applica quando un lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore a quello stabilito dal contratto collettivo o, comunque, per più di quindici giorni.
Dal momento che il Collegato Lavoro è entrato in vigore il 12 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito, con la Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, le prime istruzioni operative su come gestire questa procedura. Tale comunicazione segue la precedente Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024.
Vediamo insieme le principali novità nel dettaglio.
Indice
Le novità dimissioni per fatti concludenti
L’articolo 19 del Collegato Lavoro, introducendo il comma 7-bis all’articolo 26 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 151 “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale” contempla la fattispecie delle dimissioni di fatto o per fatti concludenti per le quali “non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line”, come precisato dall’INL con Nota 30 dicembre 2024 numero 9740.
Nello specifico, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ovvero, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro segnala l’evento alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, incaricato di verificare la veridicità della comunicazione ricevuta.
Se ricorre l’ipotesi delle dimissioni di fatto il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del dipendente, senza che sia necessario rispettare, come anticipato, la procedura ordinaria di dimissioni.
Gli effetti risolutivi del rapporto, conseguenti all’assenza ingiustificata del dipendente, non trovano comunque applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
La principale conseguenza delle dimissioni per fatti concludenti è quella di impedire al lavoratore di ottenere, previa domanda all’INPS, l’indennità di disoccupazione Naspi.
Procedura attivata dal datore di lavoro
La procedura necessaria per far scattare gli effetti delle dimissioni di fatto (o dimissioni per fatti concludenti) prevede necessariamente un onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro (come chiarisce la Nota numero 579/2025), l’assenza ingiustificata del lavoratore, protrattasi oltre uno specifico termine.
Segnalazione non obbligatoria
Sempre l’Ispettorato del Lavoro chiarisce che la segnalazione dell’azienda, conseguente all’assenza ingiustificata del dipendente, non è obbligatoria, ma esclusivamente subordinata alla volontà del datore di lavoro stesso di far valere l’evento ai fini della risoluzione del rapporto.
Pertanto, la segnalazione “non va effettuata sempre e in ogni caso” (Nota numero 579/2025).
Verifica del superamento termini
Il datore di lavoro che intende effettuare la segnalazione all’Ispettorato è chiamato a verificare che l’assenza ingiustificata “abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza” (Nota INL numero 579/2025).
Come fare la segnalazione
Maturata la volontà di segnalare l’assenza ingiustificata all’Ispettorato del Lavoro l’azienda invia la comunicazione preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede, come precisa la nota INL
Nella missiva dovranno essere riportate tutte le informazioni a conoscenza del datore di lavoro concernenti il dipendente e riferibili non solo ai dati anagrafici ma, soprattutto, ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.
Al riguardo l’Ispettorato mette a disposizione un modello di comunicazione (allegato alla Nota numero 579/2025 e scaricabile nel box qui sotto) volto a uniformare i contenuti e semplificare il relativo adempimento da parte dei datori di lavoro.
Verifiche dell’Ispettorato INL
Non c’è alcuna automaticità che fa scattare le dimissioni per fatti concludenti. Ricevuta la segnalazione dell’azienda l’Ispettorato effettua le verifiche di sua competenza sulla base:
- della comunicazione pervenuta;
- di eventuali altre informazioni già in possesso delle sedi territoriali.
Come precisato nella nota INL, per accertare la veridicità di quanto dichiarato dal datore di lavoro in merito all’assenza, le sedi potranno contattare il lavoratore, ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili, al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
Al fine di non vanificare l’efficacia degli accertamenti, gli stessi dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
Risoluzione del contratto/dimissioni per fatti concludenti
Accertata la veridicità della comunicazione aziendale, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni di fatto, conseguenti quindi ad una volontà del dipendente.
In altri termini, precisa l’INL, ordinariamente, sulla base del protrarsi dell’assenza ingiustificata e della citata comunicazione da parte del datore di lavoro, il contratto si intende risolto per dimissioni.
Pertanto, una volta trascorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’azienda potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, a mezzo invio telematico del modello “UniLav”, al pari di quanto avviene per le dimissioni ordinarie.
Impossibilità di comunicare l’assenza
L’effetto risolutivo del rapporto mediante dimissioni per fatti concludenti potrà essere evitato laddove il dipendente dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Al riguardo il legislatore pone in capo al dipendente l’onere di provare non tanto i motivi “che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati” (Nota INL).
Laddove il dipendente dia effettivamente prova di quanto sopra ma anche nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti automaticamente la non veridicità della segnalazione dell’azienda, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro.
Solo in tal caso l’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, il quale avrà diritto alla ricostituzione del contratto (laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del modello “UniLav” sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta.
Nell’ipotesi in cui risulti che il lavoratore, pur contattato dall’Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell’impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà comunque ritenersi risolto.
Al riguardo, i motivi alla base dell’assenza (come il mancato pagamento degli stipendi) potranno “tuttavia essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di giusta causa delle dimissioni rispetto alle quali si provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti” (Nota).
Consulta direttamente il Collegato Lavoro 2025
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Foto copertina: istock/AntonioGuillem