Vendita di farmaci on line, il tar conferma il no dell’antitrust

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Con un’ordinanza il TAR del Lazio ha confermato nei giorni scorsi quanto sostenuto dall’Autorità Antitrust in un provvedimento per pratiche commerciali scorrette di settembre: in Italia non è lecito vendere on line farmaci “etici”, ossia farmaci che richiedono una prescrizione medica.

L’AGCM, infatti, aveva intimato alla società britannica Hexpress Ltd, di sospendere entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, ogni attività di vendita on line dei farmaci etici oggetto del procedimento (ovvero i noti farmaci per la cura di disfunzioni erettili Viagra, Cialis etc.), tramite i siti internet individuati dai nomi a dominio 121doc.net, it.121doc.net e 121doc.it, accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano.

Secondo, l’Antitrust, infatti, la vendita on line di tutti i medicinali, allo stato, non è ammessa in Italia, giacché la formulazione dell’articolo 122 del R.D. n. 1265/1934 è chiara nel disporre che “la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima”, mentre l’articolo 5 del D.L. n. 223/2006 prevede in ogni caso, anche con riferimento alla vendita dei farmaci cd. da banco nelle parafarmacie, la predisposizione “di un apposito reparto e l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine”. Inoltre – prosegue l’AGCM – “Con specifico riferimento ai cd. farmaci etici la legge italiana (artt. 87 ss. del Decreto Legislativo n. 219/2006) prevede l’indispensabilità della prescrizione medica e, quindi, la necessità di un preventivo controllo medico, oltre ad divieto di pubblicità (articolo 115 del Decreto Legislativo n. 219/2006”. Né basterebbe ad ammettere la liceità in Italia della vendita di farmaci on line – a giudizio dell’Autorità – la circostanza che il quadro normativo appena descritto muterà sensibilmente, anche in Italia, con il recepimento della Direttiva n.2011/62/UE, che permetterà, nel rispetto di rigorose condizioni, la vendita intracomunitaria on line al pubblico dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (i cd. farmaci da banco o OTC, over the counter), in quanto la stessa Direttiva fa salva la possibilità degli Stati membri di prevedere limitazioni all’acquisto on line per i farmaci c.d. etici. Dietro tale specificità, infatti, ci sarebbe “l’esigenza di assicurare uno standard maggiore di tutela della salute pubblica”.

Il Tar del Lazio, nel rigettare l’istanza di sospensiva presentata dalla società britannica avverso il provvedimento dell’AGCM, ha ribadito che “le modalità di vendita non paiono conformi né al disposto di cui all’art. 122 del r.d. 1265/34, né alle norme (art. 87 ss. del d.lgs. 219/06) sulla disciplina della vendita di farmaci che richiedono la prescrizione medica”.

Ebbene, senza entrare nel merito della scelta legislativa (immutata dal 1934!), il caso in esame pone una serie di dubbi – piuttosto fondati – sull’efficacia degli strumenti a disposizione delle Autorità per garantire il rispetto dei divieti sulle vendite on line, soprattutto se divieti analoghi non sono previsti in altri Stati dell’Unione Europea. Anche da un punto di vista diverso, ossia quello dell’armonizzazione della legislazione nei diversi Paesi dell’Unione, appare piuttosto evidente come il riconoscimento di spazi di discrezionalità ai diversi Stati membri nel recepimento delle direttive (come nel caso di specie), rischia – di fatto – di diventare o una “foglia di fico” per gli Stati “conservatori” (nell’ipotesi – piuttosto concreta – che non riescano a far rispettare effettivamente il divieto imposto a livello nazionale), oppure una fonte potenziale di discriminazione per i diversi cittadini dell’UE (qualora i divieti nazionali resistessero anche di fronte alla libertà – difficilmente comprimibile – della Rete).

Giuseppe Scarpato

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