La trasmissione del modello deve essere effettuata per via telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Chi accetta direttamente online, senza modifiche, il proprio 730 precompilato è esonerato da eventuali controlli documentali dell’Agenzia.
Chi decide di effettuare delle modifiche prima dell’invio, dopo aver inserito o modificato i dati, può visualizzare la “nuova” dichiarazione e il calcolo della liquidazione.Infine può stampare il modello, salvarlo e infine inviarlo accedendo con le proprie credenziali, se necessario. Ecco cosa controllare prima dell’invio.
Cosa succede se non si invia il modello 730 entro la scadenza?
i contribuenti che non inviano entro oggi la dichiarazione dei redditi , oppure si accorgono di aver commesso degli errori o delle dimenticanze possono correre ai ripari, presentando un modello integrativo o correttivo entro:
- 30 settembre 2017 se si sceglie di utilizzare il modello Unico PF (correttiva nei termini), per integrare la dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito,
- 25 ottobre 2017 se si sceglie di presentare un nuovo 730/2017 integrativo per correggere errori e dimenticanza che comportano un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata,
- 10 novembre 2017 per presentare un nuovo 730/2017 rettificativo, nel caso di errore da parte del sostituto d’imposta, del Caf o del professionista.
Le sanzioni per i ritardatari
Vediamo nel dettaglio quali sono le sanzioni previste per chi decide di non presentare la propria dichiarazione dei redditi, oppure di presentarla in ritardo o presentarne una infedele:
- mancata presentazione: sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione massima applicabile è di 1.000 euro,
- dichiarazione infedele: sanzione amministrativa dal 90 al 180% con un minimo di € 200,
- ravvedimento operoso con presentazione di dichiarazione integrativa:sanzione minima,
- consegna del 730 integrativo entro 90 giorni: sanzione di 1/9 del 90% delle maggiori imposte dovute,
- consegna in ritardo entro 1 anno: sanzione di 1/8 del 90% delle maggiori imposte dovute,
- consegna in ritardo entro due anni:sanzione di 1/7 del 90% delle maggiori imposte dovute,
- consegna in ritardo oltre i 2 anni ma entro la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: sanzione di 1/6 del 90% delle maggiori imposte dovute,
- consegna in ritardo oltre i 2 anni e dopo la contestazione: sanzione di 1/5 del 90% delle maggiori imposte dovute.
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