Per saperne di più si consiglia lo speciale su 730 precompilato: guida alla compilazione
A partire dal 2017, infatti, le parti relative alle prestazioni mediche e all’acquisto di farmaci si arricchiranno di nuovi dati, mentre sparirà l’obbligo di autodichiarazione per ottenere la detrazione. Il cambiamento avrà effetti sia sui pazienti che sui professionisti che operano in ambito medico.
Dichiarazione dei redditi precompilata
La dichiarazione dei redditi precompilata è stata introdotta nel 2015 dall’Agenzia delle Entrate per facilitare e la trasmissione dei dati. La dichiarazione precompilata utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria per completare i dati relativi ai singoli contribuenti, ed è disponibile online in modo che questi ultimi possano inviarla così com’è oppure correggerla o integrarla.
Spese mediche: come funziona la trasmissione dei dati
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L’Agenzia delle Entrate, relativamente alle spese su prestazioni medico-sanitarie, ricava i dati per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata direttamente dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari. ASL, aziende ospedaliere, farmacie e presidi di specialistica ambulatoriale, in sostanza, devono registrarsi al sistema Tessera Sanitaria (TS) e inviare per via telematica tutti i dati relativi alle spese sanitarie.
Tuttavia, fino al 2016, nella dichiarazione precompilata erano presenti soltanto i dati relativi alle spese sostenute dietro presentazione di ricetta medica, e non quelle per i farmaci da banco. Per cui, dal momento che si tratta di spese sulle quali sussiste il diritto alla detrazione, il contribuente era costretto comunque a inserirle manualmente.
Dichiarazione precompilata: cosa cambia dal 2017
Con la dichiarazione dei redditi precompilata 2017 arrivano alcuni cambiamenti. I modelli 730 e il Modello Unico precompilati per il 2017, infatti, conterranno già i dati relativi alle spese per farmaci da banco e a quelle per assistenza specifica (ad esempio le prestazioni fornite da ottici, fisioterapisti e parafarmacie).
Si consiglia il seguente volume:
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 precisa che sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria gli esercizi commerciali “che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci” e gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, degli ostetrici, degli ottici e dei tecnici sanitari di radiologia medica. Anche i veterinari hanno un obbligo simile.
A partire dal 2017, quindi, e in aggiunta alle ASL e alle aziende ospedaliere, i soggetti appartenenti a tutte queste categorie sono tenuti a comunicare i dati delle spese sanitarie e parasanitarie all’Agenzia delle Entrate per la preparazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
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