Il modello 730 precompilato ogni anno, dalla sua entrata in vigore, viene messo a disposizione del contribuente in una apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile, tuttavia quest’anno il D.L. 9/2020 ha posticipato tale termine al 5 maggio 2020.
In pratica viene anticipato di un anno quanto già previsto dall’articolo 16-bis, comma 5, del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, e da quest’anno il termine ultimo di presentazione anche del 730 precompilato è il 30 settembre. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 30 aprile 2020, disciplina le regole per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente, e degli altri soggetti autorizzati.
Invece, a causa del lockdown per l’emergenza Coronavirus, quest’anno la scadenza del 730 è stata posticipata al 30 settembre 2020.
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Chi può utilizzare il modello 730
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che percepiscono:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi, ad esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).
Possono presentare il modello 730 anche i contribuenti che hanno percepito redditi nel 2019, ma non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio per la dichiarazione del 2020.
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Modello 730 precompilato: come funziona
I lavoratori dipendenti, i pensionati o gli altri soggetti che possono presentare il modello 730, possono accettare la dichiarazione precompilata così come proposta dall’Agenzia delle Entrate, oppure possono modificarla o integrarla prima dell’invio.
Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, in quanto può essere sempre presentato il modello ordinario.
Si può accedere al modello precompilato:
- direttamente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate se si è in possesso (o previa richiesta) delle credenziali di accesso. E’ possibile accedere al 730 precompilato utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps, la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), oppure tramite Spid, ovvero il Sistema pubblico di identità digitale;
- indirettamente, conferendo una apposita delega, al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ad un Caf o ad un professionista abilitato.
Effettuato l’accesso nella sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dedicata alla dichiarazione precompilata, è possibile visualizzare:
- il modello 730 precompilato;
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione;
- l’esito della liquidazione (quindi il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga);
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Se ci si rivolge ad un intermediario, questo, (caf/professionista abilitato/sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale) deve essere in possesso di una specifica delega sottoscritta da parte del contribuente, unitamente ad un suo valido documento d’identità.
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Modello 730 precompilato: delega a distanza per emergenza Covid
Con particolare riferimento alla delega, l’articolo 25 del decreto liquidità (D.L. 23/2020), per superare le difficoltà e restrizioni a seguito dell’emergenza sanitaria Coronavirus, prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare in via telematica ai Caf e ai professionisti abilitati la copia per immagine:
- della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta;
- della documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione;
- del documento di identità.
La disposizione intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi, facilitando le modalità di rilascio della delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione da parte dei soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I Caf e i professionisti abilitati, potranno gestire “a distanza” l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, con modalità telematiche, acquisendo la scansione o la foto della delega sottoscritta dal contribuente.
In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, è previsto che il contribuente possa inviare al Caf o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
La circolare n. 9 del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, in caso di indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, il contribuente può inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione resa ad esempio, con strumenti informatici, (video o un messaggio di posta elettronica, foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario).
L’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del Caf o del professionista abilitato, e deve contenere le informazioni essenziali quali:
- il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del Caf o il nome del professionista;
- il consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
- la sottoscrizione del contribuente.
Al termine dell’emergenza, il contribuente dovrà regolarizzare la propria situazione consegnando:
- l’originale firmato della delega sottoscritta;
- la documentazione richiesta per la predisposizione della dichiarazione.
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730 precompilato: quali informazioni include
Per predisporre il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, (ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi);
- gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate, (spese sanitarie, rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido, spese universitarie, spese funebri, erogazioni liberali, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico, spese per interventi di sistemazione a verde);
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente come gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari, i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Novità di quest’anno, sono aumentati i dati precompilati e diminuiti i dati da caricare, e i dati maggiormente presenti riguardano le spese sanitarie in quanto sono aumentate le categorie mediche che hanno dovuto inviare al sistema tessera sanitaria i dati sulle prestazioni erogate ai loto pazienti.
730 precompilato: come funziona l’invio diretto da parte del contribuente
In caso di presentazione diretta del 730 da parte del contribuente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, questi deve:
- indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi, e se non è necessaria alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.
Se invece alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili eventualmente non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli.
In questo caso verranno elaborati e messi a disposizione un nuovo modello 730, e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata dopo le modifiche effettuate dal contribuente. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo la trasmissione della dichiarazione, viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Il 730 precompilato potrà essere accettato o modificato/integrato e inviato direttamente via web dal contribuente. Si ricorda che tali adempimenti possono essere anche delegati al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro se presta l’assistenza fiscale), a un Caf o a un professionista abilitato.
Modello 730: date e scadenze da ricordare
Relativamente alle principali scadenze che interessano la dichiarazione precompilata ricordiamo che:
- dal 5 maggio, è possibile visualizzare i dati pre-caricati in base alle informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria, e dopo averli verificati,
- dal 14 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 attraverso l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
>> Coronavirus: scadenze e adempimenti maggio 2020
È anche prevista una procedura online di compilazione assistita del quadro E per gli oneri detraibili e deducibili. Relativamente al modello Redditi precompilato questo potrà essere modificato dal 14 maggio e trasmesso dal 19 maggio.
Dal 25 maggio sarà possibile completare, integrare, correggere o annullare la dichiarazione dei redditi già trasmessa fino al 22 giugno. Ricordiamo che fino a tale data (22 giugno) la dichiarazione può essere annullata solo una volta.
Altre date da ricordare sono:
- il 30 settembre come l’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi precompilata 2020 direttamente dall’interessato, oppure al sostituto d’imposta o al Caf;
- il 26 ottobre è il termine fissato per la consegna al Caf o a un professionista abilitato del 730 integrativo, possibile soltanto se la modifica comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata;
- il 10 novembre è l’ultimo giorno per presentare il 730 correttivo di tipo 2 ovvero nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate comunica che il sostituto d’imposta segnalato nella dichiarazione presentata ha inviato al Fisco un avviso di diniego all’esecuzione del conguaglio. In tal caso, il contribuente può presentare il modello correttivo di tipo 2 indicando un diverso sostituto d’imposta o nessun sostituto d’imposta. Dopo il 10 novembre, sarà possibile effettuare la correzione con l’invio del modello Redditi.
Entro il 30 novembre, si potrà presentare il modello Redditi 2020 precompilato, e inviare il modello Redditi correttivo o aggiuntivo del 730/2020.
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