Modello 730/2024 integrativo: da non perdere la data del 25 ottobre. Le info sull’invio

Paolo Ballanti 09/10/24

Occhio alla scadenze del 25 ottobre per l’invio del modello 730/2024 integrativo, da trasmettere in caso ci si accorga di particolari errori o discrepanze.

La dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia Entrate con il modello 730/2024 è l’occasione per il contribuente di calcolare l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali nell’ammontare effettivamente dovuto, determinato con riguardo a tutti i redditi totalizzati e / o percepiti nel periodo d’imposta 2023. 

Considerata l’importanza della dichiarazione e la mole di dati in essa contenuti, è assicurata ai contribuenti la possibilità, a determinate condizioni, di rettificare il modello 730 già presentato, trasmettendo, in alternativa:

  • un modello 730/2024 rettificativo se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale;
  • un modello 730/2024 integrativo se il contribuente si rende conto di non aver inserito uno o più elementi da riportare nella dichiarazione dei redditi.

Il termine per presentare questi due modelli è fissato al 25 ottobre 2024. Ma ci sono altre variabili possibili.

Le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono infatti diverse, in base agli effetti positivi o negativi della modifica per il contribuente.

Indice

Cos’è il 730/2024 integrativo

Il 730 integrativo è il modello che consente al contribuente di correggere errori commessi a proprio sfavore nel 730 originario inviato entro il 30 settembre.

Può accadere ad esempio che, a causa di alcuni errori, al contribuente siano stati attribuiti meno benefici fiscali spettanti, o lo stesso abbia dichiarato più redditi di quelli in effetti percepiti. Tutti errori da cui ne nasce una situazione che penalizza il dipendente o pensionato.

Effetti della dichiarazione 730 integrativa

Le modalità di invio della dichiarazione integrativa, come anticipato, variano in funzione degli effetti economici che la modifica genera per il contribuente. A tal proposito è necessario distinguere tra:

  • (1) integrazione che comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata;
  • (2) integrazione della dichiarazione per i soli dati relativi al sostituto d’imposta;
  • (3) integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta che a quelli da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta invariata;
  • (4) integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito.

(1) Integrazione con maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata

Il contribuente che si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione / rettifica comportano un maggior credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella del 730 originario può, in alternativa:

  • presentare, entro il 25 ottobre 2024, un nuovo modello 730/2024 integrativo completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio (il modello 730 integrativo dev’essere comunque presentato a un CAF / professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta);
  • trasmettere un modello REDDITI Persone fisiche 2024 utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI PF può essere inviato:
    • entro il 31 ottobre (correttiva nei termini);
    • in alternativa, entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI PF 2025 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
    • in alternativa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo quello in cui è stata trasmessa la dichiarazione.

(2) Integrazione per i soli dati relativi al sostituto d’imposta

Il contribuente che non ha fornito tutti i dati necessari per identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio ovvero che li ha inseriti in modo inesatto, può trasmettere, entro l’11 novembre 2024, un nuovo modello 730/2024 integrativo per integrare e / o correggere tali dati.
Nel 730 è necessario riportare il codice 2 nella casella “730 integrativo” del frontespizio.
Come precisa la guida dell’Agenzia Entrate sul modello 730 (disponibile collegandosi a “agenziaentrate.gov.it – Cittadini – Dichiarazioni – 730 2024 – Modello e istruzioni”) la nuova dichiarazione dei redditi deve contenere le stesse informazioni della trasmissione originaria, ad eccezione di quelle indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

(3) Integrazione sia per i dati sul sostituto d’imposta che per altre informazioni

Il contribuente che si rende conto di:

  • non aver fornito tutti i dati che permettono di identificare il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • non aver comunicato tutti gli elementi da indicare in dichiarazione e l’integrazione / rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta invariata;

può trasmettere un nuovo modello 730 indicando il codice 3 nella casella “730 integrativo” del frontespizio.

Leggi anche > Scadenze fiscali di ottobre 2024: modello 730 integrativo, 770, Iscro. Le date

(4) Integrazione del 730 che comporta un minor credito o un maggior debito

L’ultima casistica è quella del contribuente che, a causa dell’integrazione, si ritrova con un minor credito o un maggior debito.
In questa fattispecie è necessario inviare il modello REDDITI PF 2024.

La dichiarazione integrativa può essere trasmessa:

  • entro il 31 ottobre (correttiva nei termini);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo quello in cui è stata trasmessa la dichiarazione (dichiarazione integrativa, articolo 2, comma 8, D.P.R. numero 322/1998).

In tutte e tre le ipotesi descritte se dall’integrazione emerge un importo a debito il contribuente è chiamato a versare contestualmente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, nonché la sanzione in misura ridotta secondo la normativa del ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. numero 472/1997).

In quali casi per l’integrazione è obbligatorio il REDDITI PF

La presenza nel 730 originario o in quello integrativo, in alternativa:

  • del quadro W;
  • dei righi C16 del quadro C ovvero L8 del quadro L;

comporta l’obbligo di presentare esclusivamente il modello REDDITI Persone Fisiche 2024 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2)” (guida AE).

Quali effetti ha l’integrazione sui conguagli in busta paga

La presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa, chiarisce la guida dell’AE, non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730. Nello specifico non viene meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare in busta paga:

  • i rimborsi fiscali (conguaglio positivo per il contribuente);
  • le trattenute fiscali (conguaglio negativo per il contribuente).

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Foto copertina: istock/Rafmaster

Paolo Ballanti