Agevolazione Acquisto Prima Casa: la legge dice che non si annulla mai

Redazione 04/02/16
In base alla legge 448/1998, in capo a chi vende una casa acquistata mediante l’agevolazione fiscale detta “prima casa” e che procede, entro un anno, a riacquistare un’altra “prima casa”, sorge un credito d’imposta.

Sull’annoso tema è tornata, di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2072, depositata ieri, con la quale si è ammesso il cosiddetto credito d’imposta “a catena” per il riacquisto della prima casa.

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BONUS FISCALE ACQUISTO PRIMA CASA: COME FUNZIONA?

Il credito d’imposta è pari all’imposta di registro o all’IVA pagate in sede di primo acquisto, entro i limiti dell’importo dell’imposta di registro o dell’IVA assolti in sede di secondo acquisto.

Quindi, esemplificando, poniamo che il soggetto Mario Rossi abbia acquistato, nel mese di dicembre 2011, la “prima casa” sborsando 900 euro per imposta di registro; e nel maggio 2013 abbia poi venduto la casa in questione, comprando un’altra “prima casa” nel febbraio 2014, con un atto che avrebbe dovuto scontare (qualora non ci fosse stato un credito d’imposta scomputabile) 1.300 euro per imposta di registro.

Mario Rossi, in quella circostanza, ha così effettivamente dovuto pagare 400 euro, in quanto 900 euro di credito d’imposta sono stati portati in compensazione.

BONUS FISCALE ACQUISTO PRIMA CASA: IL PROBLEMA DEL CREDITO D’IMPOSTA A CATENA?

Le cose diventano, però, più complesse se si ipotizza che il soggetto in questione Mario Rossi, ad esempio, nel mese di luglio 2015 abbia proceduto con la vendita della casa acquistata nel 2014 e che, nel mese di febbraio 2016, abbia poi comperato un’ulteriore “prima casa” con un atto per il quale siano dovuti 700 euro per imposta di registro.

E’ in questa circostanza che si delinea il problema del cosiddetto credito d’imposta “a catena”.

In questa situazione, infatti, ci si chiede quanto effettivamente è tenuto a sborsare il nostro ipotetico Mario Rossi nell’anno 2016.

In risposta a questa domanda intervengono tre possibili, distinte, strade:

1) 700 euro, in quanto il soggetto in questione ha consumato interamente il proprio credito nel 2014;

2) 300 euro (vale a dire 700 – 400), ossia l’ammontare che deriva dalla sottrazione di quanto concretamente speso nel 2014 dalla teorica tassazione del 2016;

3) 0 euro, in quanto l’importo di 700 euro risulta totalmente assorbito dalla tassazione del febbraio 2014, e questo nonostante l’esborso reale sia ammontato a 400 euro, perché smorzato dall’utilizzo del credito d’imposta maturato procedendo al riacquisto entro un anno dal maggio del 2013.

BONUS FISCALE ACQUISTO PRIMA CASA: COSA HA DECISO LA CASSAZIONE?

La Corte di Cassazione con la recente sentenza si è pronunciata a favore della terza ipotesi, quella quindi in sostanza più a favore del contribuente. In tal senso, infatti, la decisione della Suprema Corte ha ribadito che il contribuente può avvalersi del credito d’imposta anche nel caso in cui questo stesso credito si fosse formato non con il pagamento di una somma, bensì in ragione dell’utilizzo di un altro credito d’imposta concernente il precedente acquisto.

Questo, in virtù del fatto che la normativa in materia di credito d’imposta punta proprio a sostenere l’acquisto della prima casa, agevolando il contribuente e consentendogli di poter fruire del medesimo credito d’imposta più volte, anche nel caso in cui lo stesso, per cause di natura personale, sia costretto a rivendere l’abitazione acquistata per comperarne un’altra maggiormente consone alle rispettive esigenze, eventualmente mutate.

Redazione

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