(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio scorso),
il Consiglio nazionale del notariato ha approvato il seguente regolamento:
Art. 1.
Formazione permanente. Durata e contenuto dell’obbligo
I notai in esercizio hanno l’obbligo di curare la propria
preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche
conoscenze in tutte le materie che la riguardano. Essi devono
partecipare alle attivita’ di formazione secondo le modalita’
previste dagli articoli seguenti.
Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata
biennale. Al fine di adempiere a tale dovere di formazione, ogni
notaio in esercizio deve conseguire nel biennio 100 Crediti formativi
professionali (CFP), con un minimo di 40 CFP ad anno, in base ai
punteggi di cui all’art. 3.
Il primo periodo formativo inizia il 1° gennaio 2006 e termina il
31 dicembre 2007.
Per i notai di prima nomina, gli obblighi di formazione
cominciano a decorrere dall’anno solare successivo a quello di
iscrizione a ruolo. Qualora il successivo anno solare coincida con il
secondo anno del biennio, dovranno essere conseguiti 50 Crediti
formativi professionali nel secondo anno.
Art. 2.
Organizzazione
Il Consiglio nazionale del notariato persegue l’obiettivo della
formazione permanente dei notai mediante la Fondazione italiana per
il notariato, i consigli notarili distrettuali, i comitati regionali
e le scuole di notariato.
L’attivita’ puo’ essere promossa anche con finanziamenti pubblici
e privati.
Al fine del riconoscimento dei Crediti formativi professionali
vengono presi in considerazione anche gli eventi promossi da altri
enti pubblici o privati, che rispondano ai criteri fissati dal
presente regolamento e per i quali sia stata presenta richiesta
secondo le modalita’ descritte all’art. 5.
Art. 3.
Attivita’ ed eventi formativi, crediti professionali
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 1,
concorrono alla formazione permanente per i notai le attivita’ e le
iniziative, di cui alle lettere del presente articolo, promosse o
organizzate, in Italia, nell’Unione europea o in altri Paesi, dal
Consiglio nazionale del notariato, dalla Fondazione italiana per il
notariato, dai consigli notarili distrettuali, dai comitati
regionali, dalle scuole di notariato o da altri enti di formazione
pubblici o privati, che abbiano ottenuto da parte del Consiglio
nazionale del notariato il riconoscimento dei relativi Crediti
formativi professionali.
La formazione deve avere ad oggetto la materie inerenti la
professione notarile. In particolare: diritto civile, diritto
notarile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto
comparato, diritto tributario, informatica giuridica, economia del
diritto, diritto pubblico, storia del notariato, deontologia
professionale.
a) Corsi di aggiornamento in presenza o in collegamento
audio/video a distanza su temi specifici. Per corso si intende un
intervento formativo articolato in uno o piu’ moduli (ossia in parti
ciascuna in se’ conclusa, con propri obiettivi formativi specifici),
finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune ed avente la
durata minima di 25 ore formative – Fino a 20 CFP per evento, ai
sensi del successivo art. 4, con una partecipazione obbligatoria ad
almeno 1’80% delle ore dell’intero corso.
I crediti assegnati a ciascun modulo saranno calcolati dividendo
i crediti complessivi per il numero dei moduli previsti.
b) Corsi e-learning. Per corso e-learning si intende l’erogazione
di contenuti formativi attraverso l’utilizzo delle tecnologie
informatiche, quali multimedialita’, interattivita’ e
ipertestualita’, al fine di ottimizzare i processi di trasmissione
della conoscenza e la crescita del livello di approfondimento – Fino
a 20 CFP in considerazione della struttura modulare. E’, altresi’,
richiesto che sia previsto un sistema di valutazione basato su test a
risposta multipla o aperta, al cui superamento e’ subordinata
l’acquisizione dei crediti.
c) Master universitari di I o II livello – 20 CFP per la
frequenza ed il conseguimento del relativo diploma.
d) Seminari, convegni, conferenze, workshop anche in connessione
audio/video a distanza, organizzati sia in Italia sia all’estero.
Tali sono gli incontri di studio articolati in una o piu’ relazioni
strutturate nei contenuti, in base al tema trattato – Fino a 5 CFP
per ogni mezza giornata di durata, con un limite di 15 CFP
complessivi, ai sensi del successivo art. 4.
e) Partecipazione alle riunioni di collegio organizzate dai
distretti (incontri periodici di approfondimento e di dibattito anche
su problematiche locali) – 2 CFP per ogni riunione, con un limite
massimo annuale di 30 CFP, ai sensi del successivo art. 4.
f) Lezioni nell’ambito di corsi universitari, nelle scuole di
notariato e nelle scuole di specializzazione professionale post
universitaria – 4 CFP per ciascuna ora di docenza con un limite
massimo annuale di 30 CFP.
g) Relazioni a corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop,
di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d), anche se rivolte a
praticanti notai, riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato
secondo le modalita’ di cui all’art. 5 – 4 CFP per ciascuna relazione
con un limite massimo annuale di 30 CFP.
h) Pubblicazione anche in via informatica o telematica di note e
rassegne di natura tecnico-professionale su riviste di settore,
notiziari del Notariato nonche’ articoli su quotidiani specializzati
– 5 CFP per ciascuna pubblicazione.
i) Pubblicazione anche in via informatica o telematica di
articoli su riviste di settore – 10 CFP per ciascuna pubblicazione.
1) Pubblicazione, anche in via informatica o telematica, di
saggi, monografie o trattati di natura tecnico-professionale – 30 CFP
per ciascuna pubblicazione.
m) Partecipazione ai congressi nazionali ed internazionali del
Notariato – 15 CFP.
n) Partecipazione alle attivita’ di:
Consiglio nazionale del notariato in qualita’ di consigliere,
revisore o componente di commissione nazionale o internazionale;
Cassa nazionale del notariato in qualita’ di consigliere,
revisore o delegato;
Consiglio dei notariati dell’Unione europea e Unione
internazionale del notariato nell’ambito delle cariche istituzionali
previste dallo stato o di gruppi di lavoro istituiti dagli organismi
direttivi;
Fondazione italiana per il notariato in qualita’ di componente
del Consiglio di amministrazione o del Comitato scientifico;
Consiglio notarile distrettuale in qualita’ di consigliere o
componente di commissione di studio;
Comitato regionale in qualita’ di componente o di componente di
commissione di studio;
Commissione regionale di disciplina in qualita’ di componente;
Giunta di Federnotai o organi direttivi di associazioni
sindacali regionali aderenti a Federnotai o associazioni notarili che
rappresentino almeno il 10% dei notai in esercizio nel rispettivo
ambito territoriale, in qualita’ di componenti di organi direttivi –
1 CFP per ciascuna riunione, con un massimo di 15 CFP per tutte le
attivita’ indicate.
o) Titolare di archivio mandamentale – 15 CFP.
p) Partecipazione alla commissione di concorso per la nomina a
notaio – 50 CFP in ragione d’anno.
q) Svolgimento delle funzioni di giudice onorario, di componente
di Commissione tributaria provinciale o regionale, di direttore di
scuola di notariato o di componente del consiglio direttivo delle
scuole di specializzazione post universitarie – 15 CFP in ragione
d’anno.
r) Partecipazione alle riunioni della commissione per l’esame di
ammissione e per l’esame finale delle scuole di specializzazione per
le professioni legali – 1 punto per la partecipazione a ciascuna
seduta con un limite massimo di 5 CFP.
s) Mancata partecipazione all’assemblea annuale di cui all’art.
85 della legge notarile – penalizzazione di 5 CFP per la mancata
partecipazione.
t) Altre attivita’ che saranno individuate dal Consiglio
nazionale del notariato, con relativa determinazione dei CFP – i CFP
saranno riconosciuti motivatamente in base al valore formativo, con
un limite massimo di 10 CFP non cumulabili con quelli conseguiti ai
sensi della precedente lettera i).
Art. 4.
Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi
Il C.N.N. provvede al riconoscimento dei crediti formativi agli
eventi di cui alle lettere a), b) e d) del precedente art. 3
attenendosi a criteri oggettivi e predeterminati, qui di seguito
specificati, con delibera motivata in caso di diniego.
Tale riconoscimento puo’ avvenire per singole iniziative o per
gruppi di iniziative organizzate quali fasi o moduli successivi di un
evento sostanzialmente unitario o comunque omogeneo.
I criteri di valutazione della meritevolezza dell’evento ai fini
del riconoscimento dei crediti formativi e la quantita’ conseguente
dei crediti riconoscibili si basano su un giudizio concernente
l’idoneita’ dell’evento medesimo a contribuire all’obiettivo della
formazione e dell’aggiornamento professionale dei notai.
A tal fine, devono essere presi in considerazione per ciascun
evento formativo i seguenti profili:
a) la tipologia (corso, seminario, convegno, conferenza,
workshop);
b) la durata, ovverosia il tempo di svolgimento;
c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico,
avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico
interesse ed inerenza per la formazione e l’aggiornamento
professionale dei notai ed alla conformita’ alle linee di indirizzo
scientifico e deontologico che il Consiglio nazionale dovesse emanare
in materia di formazione;
d) le modalita’ di trattazione degli argomenti, attribuendo
preminenza a quelle di taglio pratico e operativo rispetto a quelle a
contenuto meramente teorico e dottrinario e valutando con maggior
favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al
dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;
e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al
loro ruolo di esperti della materia (accademici, magistrati o
professionisti), alla loro esperienza e al loro prestigio, alla
pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;
f) il materiale distribuito (pubblicazioni, casi, relazioni
scritte, ecc.), avendo riguardo al modo in cui il materiale sara’
utilizzato (ad es.: per l’impiego durante l’evento quale materiale
preparatorio o di supporto o invece quale fonte di riferimento per un
uso successivo all’evento), alla sua pertinenza rispetto agli
obiettivi e al programma dell’evento, alla accuratezza,
aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale
medesimo.
In particolare, alle attivita’ di cui all’art. 3, lettere a) e d)
del presente regolamento spettano:
5 Crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di
almeno quattro ore, sia garantito, per ogni mezza giornata, che:
il numero dei relatori non sia inferiore a tre;
sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
sia distribuito il testo scritto delle relazione tenute;
4 Crediti formativi professionali se, oltre alla durata di
almeno quattro ore, siano garantiti per ogni mezza giornata almeno
due dei tre profili sopra indicati;
3 Crediti formativi professionali se, oltre alla durata di
almeno tre ore, sia garantito per ogni mezza giornata almeno uno dei
tre profili sopra indicati.
Art. 5.
Modalita’ di presentazione della domanda
di riconoscimento dei crediti formativi
Al fine di ottenere il riconoscimento di crediti formativi, il
richiedente deve presentare apposita domanda al C.N.N., almeno venti
giorni prima della data prevista per lo svolgimento o per l’inizio
dell’evento da accreditare.
La domanda deve contenere la descrizione completa dell’evento, in
modo da esplicitare tutte le caratteristiche individuate al
precedente art. 4 e deve essere presentata esclusivamente attraverso
il suo inserimento nell’apposita banca dati accessibile dal sito
della Fondazione italiana per il notariato
(www.fondazionenotaritato.it) e dal sito del Consiglio nazionale del
notariato (www.notariato.it). La richiesta sara’ registrata
automaticamente nell’apposita sezione «Banca dati – iniziative da
approvare».
Per i soggetti privati 1’accreditamento e’ subordinato
all’obbligo di registrazione ai sensi del seguente art. 6 e al
versamento al C.N.N. di un contributo dell’importo pari a euro 250,00
per ciascun evento e per ciascuna edizione a titolo di contributo
alle spese sostenute per l’analisi dei requisiti dell’ente, la
valutazione delle domande e la preparazione delle istruttorie per il
riconoscimento dei crediti a ciascuna singola iniziativa.
L’esito positivo dell’istruttoria ed il relativo numero di
crediti riconosciuti all’evento saranno resi noti attraverso la
pubblicazione nel calendario delle iniziative, disponibile sul sito
della Fondazione italiana per il notariato, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dalla data dell’inserimento della richiesta
per gli enti pubblici e dalla data del ricevimento della copia del
bonifico relativo al contributo versato per i soggetti privati.
Decorso invano il termine di sessanta giorni dalla presentazione
della richiesta, la stessa e’ da intendersi negata. Il Consiglio
informera’ il soggetto promotore con comunicazione scritta sul motivo
del diniego.
Il C.N.N. si riserva, in ogni caso, la facolta’ di controllare e
verificare, anche successivamente all’evento, nelle forme che
riterra’ opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato
rispetto all’effettivo svolgimento dei lavori, l’effettiva
partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo,
l’adeguatezza nonche’ l’attendibilita’ dei meccanismi di attestazione
della partecipazione all’evento. Potra’ a tal fine richiedere al
soggetto organizzatore idonea documentazione.
Ogni variazione del programma formera’ oggetto di specifica
valutazione da parte del C.N.N. circa la equivalenza o meno
dell’evento cosi’ come effettivamente realizzato rispetto al
programma su cui si era fondata l’attribuzione dei crediti formativi.
E’ motivo di revoca o riduzione dei crediti attribuiti la non
corrispondenza dell’evento effettivamente realizzato ai requisiti
indicati.
Fino al riconoscimento dei crediti formativi, i soggetti
organizzatori possono segnalare nei programmi unicamente la
presentazione al Consiglio nazionale del notariato della relativa
richiesta di riconoscimento degli stessi.
Art. 6.
Modalita’ di registrazione dei soggetti privati
I soggetti privati che intendano presentare domanda per il
riconoscimento di crediti formativi dovranno registrarsi entro il 31
marzo di ogni anno tra i soggetti accreditati nell’ambito del
programma di formazione professionale permanente dei notai.
La registrazione puo’ essere effettuata esclusivamente per via
telematica, nelle modalita’ indicate sul sito della Fondazione
italiana per il notariato e sul sito del Consiglio nazionale del
notariato.
Il soggetto dovra’ fornire i propri dati anagrafici e la seguente
documentazione:
atto costitutivo e statuto (solo per gli enti privati, in
formato PDF);
relazione sull’attivita’ formativa svolta nell’ultimo triennio
in ambito giuridico (in formato PDF);
programma formativo semestrale o annuale relativamente al
settore giuridico (in formato PDF).
Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Consiglio
nazionale comunichera’ l’avvenuta registrazione, rilasciando una
username e una password di accesso al sistema per le future richieste
di accreditamento.
Tutti i soggetti accreditati sono tenuti a segnalare ai
partecipanti per ciascun evento il numero dei crediti formativi
riconosciuti dal Consiglio nazionale del notariato e rilasciare agli
stessi un attestato apposito secondo il facsimile allegato.
L’attestato deve essere conservato dall’interessato per essere
presentato, ai fini della registrazione dei crediti, al Consiglio
notarile di appartenenza.
Art. 7.
Controllo e verifica dei crediti formativi
All’acquisizione dei dati concernenti i crediti formativi
conseguiti dai notai per ciascuna attivita’ o evento formativo
provvedono i Consigli notarili di appartenenza. A tal fine, i
Consigli notarili verificano i crediti formativi conseguiti sulla
base della documentazione trasmessa dai notai e sono responsabili
delle loro conservazione.
Art. 8.
Banca dati dei crediti formativi
La Fondazione italiana per il notariato mette a disposizione dei
consigli notarili distrettuali la banca dati dei crediti formativi,
nella quale i consigli registrano i crediti formativi dei notai del
distretto, sulla base della verifica di cui al precedente articolo.
Attraverso la banca dati, devono essere presentate le richieste di
accreditamento.
Art. 9.
Sanzioni. Poteri dei consigli notarili
Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione biennale
costituisce condotta che e’ valutata dal Consiglio notarile ai sensi
dell’art. 147 L.N., ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare.
Art. 10.
Dispensa
I notai sono temporaneamente dispensati dall’obbligo di
formazione permanente, quando si verificano le seguenti situazioni:
malattia documentata, per un periodo di tempo non inferiore ad
un mese;
interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi
dell’attivita’ professionale;
gravidanza e maternita’ (per un periodo di tempo pari a cinque
mesi, analogamente al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
previsto per le donne lavoratrici dalla legge n. 53/2000, salve
l’astensione dall’attivita’ professionale e la malattia documentata);
altre ipotesi individuate dal Consiglio nazionale del
notariato.
Per ciascuno dei casi sopraindicati, dall’obbligo biennale dei
100 CFP andranno sottratti i crediti formativi in proporzione ai mesi
di dispensa.
Tali dispense sono verificate dai singoli Consigli notarili
distrettuali.
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