Federalismo Fiscale Municipale, in Gazzetta il decreto legislativo 23 del 2011

Redazione 24/03/11
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Pubblicato nella Gazzetta del 23 marzo il decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale (qui la scheda di sintesi).

Entrerà in vigore , dopo i quindici giorni di “vacatio legis”, il prossimo 7 aprile.

Ricordiamo che il decreto prevede una prima fase (transitoria) a partire da quest’anno e una seconda fase (a regime) a partire dal 2014.

Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale

Il Presidente della Repubblica

Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;
Considerato  che  non  e’  stata  raggiunta  l’intesa  in  sede  di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto  il  parere   espresso   dalla   Commissione   programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica in  data  3  febbraio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata,  ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 5  maggio  2009,  n.  42, nella riunione del 9 febbraio 2011;
Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della  Repubblica e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma  4, della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e  le  risoluzioni  approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica il  23  febbraio  2011  e dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  del Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il   Ministro dell’interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e l’innovazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Norme di coordinamento

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle  regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio  2009,  n. 42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni delpresente decreto.

Art. 2
Devoluzione ai comuni della fiscalita’ immobiliare

1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e  successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall’anno 2011  sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili  ubicati  nel  loro territorio e con le modalita’ di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta  di  bollo  sugli  atti  indicati all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico delle disposizioni concernenti  l’imposta  di  registro,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5;

c) imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  in  relazione  ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di  registro  ed  imposta  di  bollo  sui  contratti  di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g)  cedolare  secca  sugli  affitti  di  cui  all’articolo  3,  con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi  del  comma  8 del presente articolo.

2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l’attribuzione del gettito ivi prevista ha  per  oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.

3. Per  realizzare  in  forma   progressiva   e   territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalita’ immobiliare  di cui  ai  commi  1  e  2,  e’  istituito  un  Fondo  sperimentale   di riequilibrio. La durata  del  Fondo  e’  stabilita  in  tre  anni  e, comunque,  fino  alla  data  di  attivazione  del  fondo  perequativo previsto dall’articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo e’ alimentato con il gettito di cui  ai  commi  1  e  2,  secondo  le modalita’ stabilite ai sensi del comma 7.

4. Ai  comuni  e’  attribuita  una  compartecipazione  al  gettito dell’imposta sul valore aggiunto;  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell’economia  e delle finanze, da adottare d’intesa con la  Conferenza  unificata  ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ fissata la percentuale della  predetta  compartecipazione  e  sono stabilite  le  modalita’  di  attuazione  del  presente  comma,   con particolare  riferimento  all’attribuzione  ai  singoli  comuni   del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si  e’ determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La  percentuale della compartecipazione al gettito dell’imposta sul  valore  aggiunto prevista dal presente comma e’ fissata, nel  rispetto  dei  saldi  di finanza  pubblica,  in  misura  finanziariamente   equivalente   alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima  applicazione,  e  in  attesa della determinazione del gettito  dell’imposta  sul  valore  aggiunto ripartito per ogni  comune,  l’assegnazione  del  gettito  ai  comuni avviene sulla base del gettito dell’imposta sul valore  aggiunto  per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

5. Il gettito delle imposte ipotecaria e  catastale  relative  agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto  resta  attribuito  allo Stato.

6. A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  cessa  di  essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e’ corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l’accisa erariale in modo tale  da assicurare la neutralita’ finanziaria del presente  provvedimento  ai fini del rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.  Con  decreto  del Ministro dell’economia e  delle  finanze  da  emanarsi  entro  il  31 dicembre 2011 sono stabilite  le  modalita’  attuative  del  presente comma.

7. Previo accordo sancito in sede  di  Conferenza  Stato-citta’  ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo  28 agosto 1997, n.  281,  con  decreto  del  Ministro  dell’interno,  di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,   sono stabilite le modalita’  di  alimentazione  e  di  riparto  del  Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonche’  le  quote  del  gettito  dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto  si tiene  conto  della  determinazione  dei  fabbisogni  standard,   ove effettuata, nonche’, sino al 2013, anche  della  necessita’  che  una quota  pari  al  30  per  cento  della  dotazione   del   Fondo   sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti.  Ai  fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non  si tiene conto  delle  variazioni  di  gettito  prodotte  dall’esercizio dell’autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell’accordo lo schema di  decreto  e’  trasmesso  alla  Conferenza  Stato-citta’  ed autonomie locali entro il 15 ottobre.  In  caso  di  mancato  accordo entro il 30 novembre dell’anno precedente, il decreto di cui al primo periodo puo’ essere comunque emanato; in sede di  prima  applicazione del  presente  provvedimento,  il  termine  per  l’accordo  scade  il quarantacinquesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma  associata  le funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 14, commi 28 e  seguenti del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  nonche’  per  le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita’ di  riparto differenziate,  forfettizzate  e  semplificate,  idonee  comunque  ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una  quota non inferiore al 20 per cento della  dotazione  del  fondo  al  netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo  del  presente comma.

8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1,  lettera  g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, e’ pari al 21,7 per cento per l’anno 2011 e al 21,6 per cento a  decorrere  dall’anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie  locali,  in misura  corrispondente  al   gettito   che   confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3,  nonche’  al  gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei  saldi  di  finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di  risorse  pari  ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo  di cui al comma 1, lettera g), puo’ essere rideterminata sulla base  dei dati definitivi, tenendo  conto  del  monitoraggio  effettuato  dalla Commissione  tecnica  paritetica  per  l’attuazione  del  federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla  Conferenza  permanente  per  il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  puo’   essere   successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la  Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie  locali,  in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori  trasferimenti suscettibili di riduzione.

9. Ai comuni e’ garantito che le  variazioni  annuali  del  gettito loro attribuito ai sensi del presente  articolo  non  determinano  la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote  e  le  quote  indicate  nei  commi  2,  4  e   8,   nonche’ nell’articolo 7, comma 2, possono essere modificate con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  su  proposta  del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa  con  la  Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi  di  finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di  gettito  devoluta  ai comuni del tributo di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  puo’  essere incrementata  sino  alla  devoluzione  della  totalita’  del  gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione  della  quota  di cui all’articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del presente articolo.

10. In ogni caso, al fine di rafforzare la  capacita’  di  gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei  comuni all’attivita’ di accertamento tributario:

a) e’ assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) e’ elevata  al  50  per  cento  la  quota  dei  tributi  statali riconosciuta ai  comuni  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  e  successive modificazioni. La quota del 50 per cento e’ attribuita ai  comuni  in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a  titolo  non definitivo. Con decreto del Ministro dell’economia e  delle  finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie   locali,   sono stabilite le modalita’ di recupero delle somme attribuite  ai  comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le  modalita’  stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,  d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonche’  ad  ogni  altra  informazione riguardante il possesso o la detenzione degli  immobili  ubicati  nel proprio territorio;

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici  e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3)  ai  soggetti  che  hanno  il  domicilio  fiscale  nel   proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un’attivita’  di  lavoro autonomo o di impresa;

d) i comuni hanno altresi’ accesso, con le modalita’  di  cui  alla  lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,  limitatamente  ad immobili presenti ovvero a  soggetti  aventi  domicilio  fiscale  nel comune, che possa essere rilevante  per  il  controllo  dell’evasione erariale o di tributi locali;

e) il sistema informativo della fiscalita’ e’  integrato,  d’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani,  con  i  dati  relativi alla fiscalita’ locale, al fine di assicurare ai comuni  i  dati,  le informazioni ed i servizi necessari per la gestione  dei  tributi  di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione  delle  previsioni  di entrata.

11. Il  sistema  informativo  della  fiscalita’  assicura  comunque l’interscambio  dei  dati  relativi  all’effettivo   utilizzo   degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di  locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10,  lettera  c), n. 2).

12. A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi  minimo  e  massimo della sanzione  amministrativa  prevista  per  l’inadempimento  degli obblighi di dichiarazione agli  uffici  dell’Agenzia  del  territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza  o  di  destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28  e  20  del regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  11   agosto   1939,   n.   1249,   sono quadruplicati; il 75 per cento dell’importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data e’ devoluto al comune  ove  e’  ubicato l’immobile interessato.

Art. 3

Cedolare secca sugli affitti

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario  vigente per la tassazione del reddito  fondiario  ai  fini  dell’imposta  sul reddito delle persone fisiche,  il  proprietario  o  il  titolare  di diritto reale di godimento di unita’ immobiliari abitative locate  ad uso abitativo puo’ optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione  relativo  ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e  le  relative pertinenze  locate   congiuntamente   all’abitazione,   puo’   essere assoggettato, in base alla decisione  del  locatore,  ad  un’imposta, operata nella forma della cedolare  secca,  sostitutiva  dell’imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e  delle  relative  addizionali, nonche’ delle imposte  di  registro  e  di  bollo  sul  contratto  di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla  risoluzione  e  sulle  proroghe  del  contratto  di locazione. Sul canone di locazione annuo  stabilito  dalle  parti  la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21 per cento. La cedolare  secca  puo’  essere  applicata  anche  ai  contratti  di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. Per  i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli  articoli  2, comma 3, e 8 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  relativi  ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e  negli  altri comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato interministeriale per la  programmazione economica,  l’aliquota  della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e’  ridotta al 19 per cento.

3. Fermi gli obblighi  di  presentazione  della  dichiarazione  dei redditi, la registrazione del  contratto  di  locazione  assorbe  gli ulteriori  obblighi  di  comunicazione,  incluso  l’obbligo  previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.  Nei  casi  di omessa richiesta di  registrazione  del  contratto  di  locazione  si applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

4. La cedolare secca e’ versata entro il termine stabilito  per  il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si  fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro  eventualmente gia’ pagate. Per la liquidazione, l’accertamento, la  riscossione,  i rimborsi, le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  ad  essa relativi si applicano le disposizioni previste  per  le  imposte  sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle  entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del presente provvedimento, sono  stabilite  le  modalita’  di  esercizio dell’opzione di cui al comma 1,  nonche’  di  versamento  in  acconto della cedolare secca dovuta,  nella  misura  dell’85  per  cento  per l’anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e  del  versamento  a  saldo della medesima cedolare, nonche’ ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi  il  canone  derivante  dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e’ indicato o e’  indicato in misura inferiore  a  quella  effettiva,  si  applicano  in  misura raddoppiata, rispettivamente,  le  sanzioni  amministrative  previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo  19 giugno 1997, n. 218, per  i  redditi  derivanti  dalla  locazione  di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione  dell’accertamento con adesione del contribuente ovvero  di  rinuncia  del  contribuente all’impugnazione dell’accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1,  commi  1  e  2,  e dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471  del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del  presente  articolo non  si  applicano  alle  locazioni  di  unita’   immobiliari  ad  uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attivita’ d’impresa, o  di arti e professioni. Il reddito derivante  dai  contratti  di  cui  al presente articolo non puo’ essere,  comunque,  inferiore  al  reddito determinato ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7.  Quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,  per  il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni, detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque  conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito  rileva  anche  ai  fini  dell’indicatore  della   situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui  al  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di  locazione  degli  immobili  ad  uso  abitativo, comunque  stipulati,  che,  ricorrendone  i  presupposti,  non   sono registrati entro il termine stabilito  dalla  legge,  si  applica  la seguente disciplina:

a) la durata  della  locazione  e’  stabilita  in  quattro  anni  a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione  e’ fissato in misura pari  al  triplo  della  rendita  catastale,  oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore,  si applica  comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  ed  al  comma  8  del  presente  articolo  si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione  registrato  sia  stato  indicato  un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e  9  non  si  applica  ove  la registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nel caso in cui  il  locatore  opti  per  l’applicazione  della cedolare secca e’ sospesa, per un periodo corrispondente alla  durata dell’opzione, la facolta’ di  chiedere  l’aggiornamento  del  canone, anche se prevista  nel  contratto  a  qualsiasi  titolo,  inclusa  la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi  nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il  locatore  non  ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con  la  quale  rinuncia  ad  esercitare  la  facolta’  di   chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

Art. 4

Imposta di soggiorno

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni  nonche’  i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita’  turistiche  o citta’ d’arte possono istituire,  con  deliberazione  del  consiglio, un’imposta di soggiorno a  carico  di  coloro  che  alloggiano  nelle strutture ricettive situate sul  proprio  territorio,  da  applicare, secondo criteri di gradualita’ in proporzione al  prezzo,  sino  a  5 euro per notte di soggiorno.  Il  relativo  gettito  e’  destinato  a finanziare interventi in materia di turismo, ivi  compresi  quelli  a sostegno   delle   strutture   ricettive,   nonche’   interventi   di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali  ed  ambientali locali, nonche’ dei relativi servizi pubblici locali.

2.  Ferma  restando  la  facolta’  di  disporre  limitazioni   alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del  decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  l’imposta  di  soggiorno  può sostituire, in tutto o in parte, gli  eventuali  oneri  imposti  agli autobus turistici per la circolazione  e  la  sosta  nell’ambito  del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data  di entrata in vigore del presente decreto, ai  sensi  dell’articolo  17, comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  d’intesa  con  la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, e’ dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformita’  con quanto stabilito nel predetto  regolamento,  i  comuni,  con  proprio regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  sentite  le  associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture  ricettive, hanno la facolta’ di disporre  ulteriori  modalita’  applicative  del tributo, nonche’ di prevedere esenzioni e riduzioni  per  particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso  di  mancata emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del  presente comma nel termine ivi indicato, i comuni  possono  comunque  adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Art. 5

Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma  2, della citata  legge  n.  400  del  1988,  su  proposta  del  Ministro dell’economia  e  delle  finanze  e  d’intesa   con   la   Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data  di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  e’  disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del  potere dei  comuni  di  istituire  l’addizionale  comunale  all’imposta  sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata  istituita.  Nel  caso  di  mancata   emanazione  del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono  esercitare  la  predetta  facolta’  i comuni che non hanno istituito la  predetta  addizionale  ovvero  che l’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore  allo  0,4  per cento; per i comuni di cui al presente  periodo,  il   limite  massimo dell’addizionale per i primi due anni e’ pari allo 0,4 per  cento  e, comunque, l’addizionale non puo’   essere  istituita  o  aumentata  in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l’anno  2011, ai sensi del presente comma non hanno  efficacia  ai  fini della determinazione dell’acconto previsto  dall’ultimo    periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre  1998, n. 360.

Art. 6

Imposta di scopo

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma  2, della citata legge n.  400  del  1988,  d’intesa  con  la  Conferenza Stato-citta’ ed autonomie  locali,  entro  il  31  ottobre  2011,  e’ disciplinata la revisione dell’imposta di scopo di  cui  all’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo  tale  da prevedere:

a) l’individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a  quelle indicate nell’articolo 1, comma 149, della citata legge  n.  296  del 2006;

b)  l’aumento,  sino  a  dieci  anni,  della  durata   massima   di applicazione dell’imposta stabilita dall’articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;

c) la possibilita’ che il  gettito  dell’imposta  finanzi  l’intero ammontare della spesa per l’opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso  fermo  l’obbligo  di  restituzione  previsto dall’articolo 1, comma 151, della citata legge n. 296  del  2006  nel caso di mancato inizio dell’opera entro due anni dalla data  prevista dal progetto esecutivo.

Art. 7

Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del  2009,  e  successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in  sostituzione  dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8,  comma  1,  e  11, comma 1, a decorrere dall’anno 2014 sono introdotte  nell’ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

2.  A  decorrere  dall’anno  2014,  ai  comuni  e’  attribuita  una compartecipazione   al   gettito   dei   tributi    nell’ipotesi    di trasferimento immobiliare di cui all’articolo 10, pari al trenta  per cento.

3. Resta  inoltre  assegnato  ai  comuni  il  gettito  dei  tributi devoluto ai sensi  dell’articolo  2,  tenuto  conto  di  quanto  gia’ attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8

Imposta municipale propria

1. L’imposta municipale propria e’ istituita, a decorrere dall’anno 2014, e sostituisce, per la  componente  immobiliare,  l’imposta  sul reddito delle persone fisiche e le  relative  addizionali  dovute  in relazione  ai  redditi  fondiari  relativi  ai  beni  non  locati,  e l’imposta comunale sugli immobili.

2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di immobili diversi dall’abitazione principale.

3.  L’imposta  municipale  propria  non  si  applica  al   possesso dell’abitazione  principale  ed  alle  pertinenze  della  stessa.  Si intende per effettiva abitazione principale  l’immobile,  iscritto  o iscrivibile  nel  catasto   edilizio   urbano   come   unica   unità immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede anagraficamente. L’esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nella  misura  massima  di un’unita’  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie   catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’  ad  uso abitativo.  L’esclusione  non  si  applica  alle  unita’  immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. L’imposta municipale propria ha per base  imponibile  il  valore dell’immobile  determinato  ai  sensi  dell’articolo  5  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso  di  immobili  non  costituenti  abitazione principale ai sensi del comma 3, l’imposta e’ dovuta  annualmente  in ragione di un’aliquota dello 0,76 per  cento.  La  predetta  aliquota puo’ essere modificata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia  e  delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi  di  finanza  pubblica,  tenendo  conto  delle analisi  effettuate  dalla   Commissione   tecnica   paritetica   per l’attuazione del federalismo fiscale  ovvero,  ove  istituita,  dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  I comuni possono, con deliberazione  del  consiglio  comunale  adottata entro il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione, modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sino   a   0,3   punti percentuali, l’aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l’aliquota determinata  ai  sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera  entro  il predetto termine, si applicano le aliquote di cui  al  primo  periodo del presente comma ed al comma 6.

6. Nel caso in cui l’immobile sia  locato,  l’aliquota  di  cui  al comma 5, primo periodo, e’ ridotta alla meta’.

7. I comuni possono,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale, adottata entro il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di previsione, prevedere  che  l’aliquota  di  cui  al  comma  5,  primo periodo, sia ridotta fino alla meta’ anche nel caso in cui  abbia  ad oggetto  immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi dell’articolo 43 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso  in  cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle societa’. Nell’ambito della facolta’  prevista  dal presente comma, i comuni possono stabilire che l’aliquota ridotta  si applichi limitatamente a  determinate categorie di immobili.

Art. 9

Applicazione dell’imposta municipale propria

1.  Soggetti  passivi  dell’imposta  municipale  propria  sono   il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree  edificabili,  a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o  alla  cui produzione o scambio e’ diretta  l’attivita’ dell’impresa,  ovvero  il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di  aree  demaniali, soggetto passivo e’ il concessionario. Per  gli  immobili,  anche  da costruire  o  in  corso  di  costruzione,   concessi   in   locazione finanziaria, soggetto passivo e’ il locatario a decorrere dalla  data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L’imposta e’ dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto  il   possesso;  a  tal fine il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per  almeno quindici giorni e’ computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta  dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari   importo,  scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta’ del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da  corrispondere entro il 16 giugno.

4.  A  far  data  dal  completamento  dell’attuazione  dei  decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi  contabili  adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge  n. 42 del 2009, e successive   modificazioni,  e  dell’articolo  2  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal  1°  gennaio 2015, l’imposta e’ corrisposta con le modalita’ stabilite dal comune.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo  52  del  citato decreto legislativo n. 446 del  1997,  i  comuni  possono  introdurre l’istituto dell’accertamento con  adesione  del  contribuente,  sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218  del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle  somme  dovute  possa  essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

6. Con uno o  piu’  decreti  del  Ministro  dell’economia  e  delle finanze,  sentita  l’Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani   sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonche’ di trasmissione dei dati di  riscossione,  distintamente  per ogni  contribuente,  ai  comuni  e  al  sistema   informativo   della fiscalita’.

7. Per l’accertamento, la  riscossione  coattiva,  i  rimborsi,  le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano  gli  articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,  14  e  15  del  citato  decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

8.  Sono  esenti  dall’imposta  municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche’ gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita’ montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

9. Il reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la  cedolare  secca di cui  all’articolo  3,  i  redditi  derivanti  dagli  immobili  non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del  citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del  1986,  e  dagli  immobili   posseduti   dai   soggetti   passivi dell’imposta  sul  reddito  delle  societa’,  continuano  ad   essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Art. 10

Applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare

1 All’articolo 1 della tariffa, parte  prima,  allegata  al  citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della  proprietà  di  beni  immobili  in  genere  e atti traslativi o costitutivi  di diritti reali immobiliari  di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9 per  cento. Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria  catastale  A1, A8  e A9 , ove  ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2 per cento»;

b) sono abrogate le note del  predetto  articolo  1,  ad  eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell’articolo 1,  le  parole:  «dell’aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti:  «dell’aliquota  del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l’imposta, comunque, non puo’ essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e  tutti gli atti e le formalita’ direttamente conseguenti posti in essere per effettuare  gli  adempimenti  presso  il  catasto   ed   i   registri immobiliari  sono  esenti  dall’imposta  di  bollo,   dalle   imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle  tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi  1  e  2  sono  soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 11

Imposta municipale secondaria

1. L’imposta  municipale  secondaria  e’  introdotta,  a  decorrere dall’anno  2014,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,   per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per  l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicita’  e  i  diritti  sulle pubbliche    affissioni,    il    canone     per     l’autorizzazione all’installazione   dei   mezzi   pubblicitari.   L’addizionale   per l’integrazione dei bilanci  degli  enti  comunali  di  assistenza  e’ abolita a decorrere dall’introduzione del tributo di cui al  presente articolo.

2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della citata legge n.  400  del  1988,  d’intesa  con  la  Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, e’ dettata la  disciplina  generale dell’imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a)  il  presupposto  del  tributo   e’   l’occupazione   dei   beni appartenenti al demanio o al  patrimonio  indisponibile  dei  comuni, nonche’ degli spazi soprastanti  o  sottostanti  il  suolo  pubblico, anche a fini pubblicitari;

b) soggetto passivo e’ il soggetto che effettua  l’occupazione;  se l’occupazione e’ effettuata con impianti pubblicitari,  e’  obbligato in solido il soggetto  che  utilizza  l’impianto  per  diffondere  il messaggio pubblicitario;

c) l’imposta e’ determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell’occupazione;

2) entita’ dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base  alla  tipologia  ed alle finalita’ dell’occupazione, alla zona  del  territorio  comunale oggetto dell’occupazione ed alla classe demografica del comune;

d) le  modalita’  di  pagamento,  i  modelli  della  dichiarazione, l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso  sono  disciplinati  in  conformita’  con quanto previsto dall’articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l’istituzione  del  servizio  di  pubbliche  affissioni  non  e’ obbligatoria e sono individuate idonee modalita’,  anche  alternative all’affissione di manifesti, per l’adeguata diffusione degli  annunci obbligatori per legge, nonche’ per l’agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f)  i  comuni,  con  proprio  regolamento  da  adottare  ai   sensi dell’articolo 52 del citato decreto  legislativo  n.  446  del  1997, hanno la facolta’ di disporre esenzioni ed agevolazioni, in  modo  da consentire anche una piu’ piena valorizzazione  della  sussidiarietà orizzontale, nonche’ ulteriori modalita’ applicative del tributo.

Art. 12

Misure in materia di finanza pubblica

1. L’autonomia finanziaria dei com uni deve essere  compatibile  con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilita’ e crescita.

2. In ogni caso, dall’attuazione dei  decreti  legislativi  di  cui alla citata legge n. 42 del 2009,  e  successive  modificazioni,  non puo’ derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun  aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

3. In caso di trasferimento di ulteriori  funzioni  ai  comuni,  ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, secondo le  modalita’  di cui all’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  e’  assicurato al complesso degli enti l’integrale finanziamento di  tali  funzioni, ove non si sia  provveduto  contestualmente  al  finanziamento  e  al trasferimento.

Art. 13

Fondo perequativo per comuni e province

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni  e  delle  province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, e’ istituito nel  bilancio  dello Stato  un  fondo  perequativo,   con   indicazione   separata   degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti  per  le  province,  a titolo di concorso  per  il  finanziamento  delle  funzioni  da  loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza  Stato-citta’  ed autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con  le  regioni  e per la coesione territoriale e del Ministro dell’interno, di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite, salvaguardando la neutralita’ finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformita’ con l’articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n.  42, le modalita’ di alimentazione  e  di  riparto  del  fondo.  Il  fondo perequativo a favore dei comuni e’ alimentato da  quote  del  gettito dei  tributi  di  cui  all’articolo  2,  commi  1  e   2,   e   dalla compartecipazione prevista dall’articolo 7, comma 2.  Tale  fondo  e’ articolato in due  componenti,  la  prima  delle  quali  riguarda  le funzioni  fondamentali  dei  comuni,  la  seconda  le  funzioni   non fondamentali. Le predette quote sono divise in  corrispondenza  della determinazione  dei  fabbisogni  standard  relativi   alle   funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Art. 14

Ambito  di  applicazione   del   decreto   legislativo,   regolazioni finanziarie e norme transitorie

1. L’imposta  municipale  propria  e’  indeducibile  dalle  imposte erariali  sui  redditi  e  dall’imposta  regionale  sulle   attivita’ produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralita’  finanziaria  del  presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale  il  presente decreto  si  applica  nel  rispetto  dei  rispettivi  statuti  e   in conformita’ con le procedure previste dall’articolo 27  della  citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a  statuto  speciale  spetta   una   compartecipazione   al   gettito dell’imposta sul reddito delle  persone  fisiche  ovvero  al  gettito degli altri tributi erariali, questa si  intende  riferita  anche  al gettito della cedolare secca di cui all’articolo 3;

b) sono stabilite la decorrenza  e  le  modalita’  di  applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2  nei  confronti  dei  comuni ubicati nelle regioni a  statuto  speciale,  nonche’  le  percentuali delle compartecipazioni di  cui  alla  lettera  a);  con  riferimento all’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 si  tiene  conto anche dei tributi da essa sostituiti.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome  che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalita’  di applicazione  delle  disposizioni  relative  alle  imposte   comunali istituite con il  presente  decreto  sono  stabilite  dalle  predette autonomie speciali in conformita’  con  i  rispettivi  statuti  e  le relative norme di attuazione;  per  gli  enti  locali  ubicati  nelle medesime regioni e province autonome non  trova  applicazione  quanto previsto dall’articolo 2, commi da 1 a 8;  alle  predette  regioni  e province autonome spettano le devoluzioni e le   compartecipazioni  al gettito delle  entrate  tributarie  erariali  previste  dal  presente decreto nelle misure e  con  le  modalita’  definite  dai  rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i  medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.

4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione  della  citata  legge  n.  42  del  2009,  e  successive modificazioni, e in  via  transitoria,  l’autonomia  di  entrata  dei comuni.  Gli  elementi  informativi  necessari   all’attuazione   del presente decreto  sono  acquisiti  alla  banca  dati  unitaria  delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13 della  citata  legge n. 196 del 2009, nonche’ alla banca dati di cui all’articolo 5,  comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.

5. In coerenza con quanto stabilito con  la  decisione  di  finanza pubblica di cui all’articolo 10 della citata legge n. 196  del  2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva,  la Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza  pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del  presente decreto legislativo al fine di garantire  il  rispetto  del  predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al  Governo  le eventuali misure correttive.

6. E’ confermata la potesta’ regolamentare in  materia  di  entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e  59  del  citato  decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi  tributi  previsti  dal presente provvedimento.

7. Sino  alla  revisione  della  disciplina  relativa  ai  prelievi relativi alla gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani,   continuano  ad applicarsi i regolamenti comunali adottati  in  base  alla  normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilita’ per i comuni di  adottare  la tariffa integrata ambientale.

8.  A  decorrere  dall’anno  2011,  le   delibere   di   variazione dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di  pubblicazione  sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, a  condizione  che  detta  pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell’anno a cui la  delibera  afferisce. Le delibere relative all’anno 2010 sono efficaci per lo  stesso  anno d’imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro  il  31 marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni  caso,  gli   effetti   delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 169, della citata legge  n. 296 del 2006.

9. Per il perseguimento delle finalita’  istituzionali,  di  quelle indicate nell’articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504  del  1992,  nonche’  dei  compiti  attribuiti  con   i   decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del  2009, e successive modificazioni, anche  al  fine  di  assistere  i  comuni nell’attuazione del  presente  decreto  e  nella  lotta  all’evasione fiscale, l’Associazione Nazionale Comuni  Italiani  si  avvale  delle

risorse indicate  nell’articolo  10,  comma  5,  del  citato  decreto legislativo n. 504  del  1992.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014, l’aliquota percentuale indicata nel predetto  articolo  e’  calcolata con riferimento al  gettito  annuale  prodotto  dall’imposta  di  cui all’articolo 8. Con decreto del Ministro  dell’interno,  di  concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da  adottare  d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono stabilite le modalita’ di attribuzione delle risorse  in  sostituzione  di  quelle vigenti, nonche’ le altre modalita’ di attuazione del presente comma.

10. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui all’articolo 2, comma 4, stabilisce le modalita’  per  l’acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l’assegnazione della compartecipazione all’imposta  sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a  che  le predette  informazioni  non  sono  disponibili,  l’assegnazione   del gettito dell’imposta sul valore aggiunto per  ogni  comune  ha  luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per  il numero degli abitanti di ciascun comune.

Redazione

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