Rosatellum: come funziona la legge elettorale per Camera e Senato

Il 25 settembre si andrà a votare per le elezioni politiche che porteranno alla costituzione della XIX Legislatura. La legge elettorale con la quale si voterà è la Legge Rosato, il cosiddetto Rosatellum (o anche Rosatellum bis), dal nome del relatore della legge stessa, Ettore Rosato.

La legge elettorale rappresenta l’insieme di regole con le quali i voti espressi dagli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. I sistemi elettorali possono essere maggioritari, proporzionali e misti. L’ultimo caso è quello previsto dal Rosatellum, con una parte dei seggi in Parlamento assegnati tramite sistema proporzionale e una parte assegnati tramite sistema maggioritario.

Questa ripartizione mista ha portato alla creazione di collegi uninominali (che eleggeranno un candidato tramite sistema maggioritario) e collegi plurinominali che eleggeranno i candidati tramite un sistema proporzionale). Non ci saranno più schede, bensì una scheda unica per ogni ramo del Parlamento che comprenderà sia la parte uninominale che quella plurinominale.

Si sentono spesso ultimamente diversi termini tecnici che riguardano la legge elettorale: i già citati collegi uninominale e plurinominale, il listino bloccato, il sistema maggioritario, solo per fare alcuni esempi. In questo articolo si cercherà di spiegare come funziona la legge elettorale, semplificando tutti i tecnicismi e provando a raccontare in maniera meno complessa il funzionamento del Rosatellum.

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Rosatellum: che cos’è

Come anticipato, il nome Rosatellum deriva da quello del relatore della legge 3 novembre 2017, n. 165, ovvero Ettore Rosato. Il latinismo richiama quello utilizzato per il sistema elettorale del 1993 proposto da Sergio Mattarella (leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n. 277), che era stata soprannominata dal politologo Giovanni Sartori appunto Mattarellum.

E proprio dal Mattarellum viene preso l’impianto misto maggioritario e proporzionale del sistema elettorale, sebbene con qualche sostanziale differenza. La Legge Rosato è stata approvata con i voti di PD, Lega Nord, Forza Italia, Alleanza Liberalpopolare-Autonomie e Alternativa Popolare, con l’appoggio di altri gruppi minori. Nel 2019 Rosato aderisce a Italia Viva insieme agli altri parlamentari fuoriusciti dal PD.

Rosatellum: come funziona

La grande novità di questa tornata elettorale è che porterà all’elezione di un ridotto numero di parlamentari a seguito del referendum del 2020. In particolare saranno eletti 400 deputati e 200 senatori, mentre prima della riforma erano previsti 630 deputati e 315 senatori. In occasione del referendum, alla Legge Rosato sono stati applicati dei correttivi che assicurassero l’applicabilità della legge elettorale indipendentemente dal numero dei
parlamentari (legge 27 maggio 2019, n. 51).

Circoscrizioni

Ai fini dell’elezione della Camera dei Deputati, il territorio nazionale è diviso in 28 circoscrizioni elettorali, 14 di queste coincidono con una Regione, mentre nelle Regioni più popolose corrispondono a una o più province. In particolare la Lombardia ha 4 circoscrizioni mentre Piemonte, Sicilia, Campania, Veneto e Lazio ne hanno due.

L’elezione del Senato, invece, avviene su base regionale. I seggi sono quindi divisi, in un numero proporzionale alla popolazione residente, in 20 circoscrizioni regionali, una per ogni Regione.

Alle circoscrizioni nazionali si aggiunge anche la Circoscrizione Estero, divisa nelle quattro ripartizioni:

  • Europa;
  • America Meridionale;
  • America Settentrionale e Centrale;
  • Africa, Asia, Oceania e Antartide.

La Circoscrizione Estero raccoglie i voti degli italiani residenti al di fuori del territorio nazionale, ed elegge 8 deputati e 4 senatori. Alla Circoscrizione Estero non si applica il sistema misto, ma i seggi vengono assegnati su base proporzionale.

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Collegi uninominali

Come anticipato, trattandosi di un sistema misto, il Rosatellum prevede che una parte dei seggi del Parlamento sia assegnata con il sistema maggioritario, attraverso dei collegi uninominali. All’interno delle circoscrizioni vengono costituiti un numero di collegi uninominali pari a 3 ottavi del totale dei seggi da eleggere, ovvero 147 per la Camera e 74 per il Senato.

All’interno di questi collegi si aggiudicherà il seggio il candidato che prende il maggior numero di voti, anche se fosse solo un voto in più del candidato arrivato secondo. Nella scheda elettorale sono riportati i nominativi dei candidati dei vari schieramenti per il collegio uninominale, per votarle uno di questi basterà apporre un segno sul nome.

Collegi plurinominali

I restanti seggi (245 per la Camera e 122 per il Senato) saranno assegnati tramite collegi plurinominali e distribuiti con metodo proporzionale. Cosa vuol dire? Al termine dello spoglio viene definito il numero di voti ottenuti da ciascun partito e da ciascuna coalizione. Otterranno dei seggi solo quei partiti che supereranno la soglia di sbarramento. In particolare, accedono alla ripartizione dei seggi:

  • le liste singole che hanno ottenuto più del 3% di voti a livello nazionale;
  • le coalizioni che hanno ottenuto più del 10% di voti a livello nazionale, purché al suo interno ci sia almeno una lista che abbia superato da sola la soglia del 3%.

Una volta che sarà stato stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si procederà prima a ripartire i seggi tra liste singole e coalizioni, e poi si ripartiranno quelli all’interno delle coalizioni. Se una lista all’interno di una coalizione non ha superato la soglia del 3% ma ha comunque ottenuto almeno l’1% dei voti validi, questi saranno ripartiti tra gli altri componenti della coalizione che hanno superato la soglia di sbarramento e non andranno quindi dispersi.

La Valle d’Aosta non ha collegi plurinominali, ma eleggerà solo un deputato e un senatore, entrambi con un collegio uninominale.

Liste bloccate

Ogni lista singola e ogni coalizione potrà presentare un solo nome per il collegio uninominale, mentre per i collegi plurinominali ogni partito, anche quelli all’interno di una coalizione, presenta una lista di candidati che può andare da un minimo di 2 a un massimo di 4 candidati. Queste liste vengono definite liste corte bloccate, o listini bloccati.

No alle preferenze e al voto disgiunto

Non essendo previsto il voto di preferenza, i seggi dei collegi plurinominali saranno assegnati ai candidati presenti nei listini in base all’ordine che è stato stabilito al momento della presentazione della lista, che è anche quello in cui sono disposti i candidati sulla scheda elettorale. Gli elettori non possono quindi scegliere il nome del candidato all’interno di una lista.

Non è previsto nemmeno il voto disgiunto: se l’elettore traccia un segno sul nome del candidato del collegio uninominale e un segno su un contrassegno di una lista non collegata ad esso il voto è nullo.

L’elettore può esercitare il proprio diritto di voto apponendo un segno:

  • sul nome del candidato al collegio uninominale (e questo andrà automaticamente alla lista che lo appoggia o alla coalizione), o in alternativa
  • sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale (e in questo caso il voto andrà anche al candidato al collegio uninominale collegato a quella lista).

È possibile infine apporre due segni: uno sul nome del candidato del collegio uninominale e uno sul contrassegno, o comunque entro il rettangolo in cui esso è contenuto, di una lista
collegata.

Rosatellum e parità di genere

Per garantire una corretta rappresentanza di entrambi i generi, è previsto che nelle liste bloccate per i collegi plurinominali i candidati debbano essere presentati in ordine alternato per sesso.

Inoltre, sia per quanto riguarda i collegi uninominali che per i capilista dei collegi plurinominali, ciascun genere non può essere rappresentato in misura superiore al 60%.

Leggi anche “Permessi elettorali elezioni 2022: come funzionano, come chiederli e retribuzione”

Alessandro Sodano

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