Il Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, con cui si è introdotto l’AUU a decorrere dallo scorso 1° marzo, prevede espressamente (articolo 7 comma 2) il riconoscimento dell’Assegno anche ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
Questi ultimi, in deroga ai principi generali per la richiesta e il pagamento della prestazione, ricevono l’Assegno d’ufficio attraverso un’integrazione della quota mensile di Reddito accreditata sulla cosiddetta “Carta RdC”.
Al fine di chiarire numerosi aspetti riguardanti la verifica dei requisiti, il calcolo ed il pagamento dell’Assegno Unico ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza è intervenuta l’INPS con la Circolare del 28 aprile 2022 numero 53.
Analizziamo in dettaglio le istruzioni dell’Istituto e quali sono gli adempimenti richiesti ai cittadini.
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Assegno Unico per i beneficiari RdC: requisiti
In considerazione del fatto che l’Assegno Unico è riconosciuto d’ufficio ai beneficiari RdC, per la verifica dei requisiti anagrafici, di residenza e pagamento delle imposte (necessari al fine di ottenere l’AUU), l’INPS chiarisce che:
- I requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno risultano assorbiti “da quelli più restrittivi previsti per il Rdc”;
- Il requisito del pagamento delle imposte sui redditi in Italia “si intende posseduto dal richiedente del Rdc in quanto assorbito dalla verifica preventiva in merito al possesso della residenza in Italia”.
Assegno Unico per i beneficiari RdC: figli a carico
L’individuazione dei figli minori, dei figli maggiorenni con età inferiore a ventuno anni e dei figli con disabilità, appartenenti al nucleo beneficiario del Reddito di Cittadinanza, avviene in base a quanto riportato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità. Documento necessario, quest’ultimo, al fine di ottenere l’indicatore ISEE e beneficiare così della liquidazione del Reddito.
L’Istituto, in particolare, incrocerà le informazioni riportate in DSU con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici dei Comuni e con qualsiasi altro dato utile, per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci.
Assegno Unico per i beneficiari RdC: modello “Rdc–Com / AU”
La regola generale, ribadita nella Circolare del 28 aprile, è quella per cui, in favore dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza, le cui informazioni indispensabili al riconoscimento dell’AUU sono contenute nella domanda presentata per accedere al RdC (DSU – ISEE) o sono desumibili dalle banche dati a disposizione dell’INPS, l’accredito dell’Assegno avverrà d’ufficio “senza che sia necessario acquisire ulteriori dichiarazioni riguardanti il nucleo medesimo”.
Informazioni aggiuntive, di cui l’Istituto non è in possesso, dovranno essere fornite tramite l’apposito modello “Rdc – Com / AU” la cui disponibilità sul portale “inps.it” sarà comunicata con un successivo messaggio.
Nella tabella che segue analizziamo in dettaglio i casi in cui si dovrà autocertificare, tramite l’invio del predetto modello, una o più condizioni previste dalla legge ai fini del riconoscimento dell’Assegno Unico.
Condizione | Casistica da autocertificare con modello “Rdc – Com / AU” |
Figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età | Frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea |
Svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui | |
Registrato come disoccupato ed in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego | |
Impegnato nel servizio civile universale | |
Figli minorenni a carico | Non valorizzato correttamente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del riconoscimento del RdC (ad esempio minorenni indicati con la lettera “P” e non con la “F” nel quadro A della DSU) |
Madre di età inferiore a 21 anni | Non valorizzata nella DSU utile per l’erogazione del Reddito di Cittadinanza, in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante |
Nuclei in cui non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico per separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi | Indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale per ciascun figlio presente nel nucleo |
Dichiarante della DSU diverso dal genitore (ad esempio nonni, zii, fratelli) | Esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più minori presenti nel nucleo |
Non saranno tenuti a presentare il nuovo modello “Rdc – Com / AU” i nuclei destinatari del Reddito di Cittadinanza in cui siano contestualmente presenti, all’interno dello stesso nucleo, i due genitori, di cui uno dichiarante della DSU, con uno o più figli a carico che siano:
- Minorenni;
- Ovvero, maggiorenni con disabilità.
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Assegno Unico per i beneficiari RdC: come riceverlo per le nuove nascite
Dal momento che l’Assegno Unico spetta per i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza, in queste ipotesi sarà necessario presentare una nuova DSU che comunichi la variazione all’interno del nucleo.
L’INPS provvederà poi a corrispondere le quote di AUU riferite al nuovo nato, comprensive degli arretrati spettanti dal settimo mese di gravidanza.
Assegno Unico ai beneficiari RdC: maggiorazioni
L’Assegno Unico si caratterizza per essere pari ad una somma – base (calcolata in funzione dell’ISEE del nucleo familiare) cui si aggiungono una serie di maggiorazioni, descritte agli articoli 4 e 5 del D.lgs. numero 230/2021.
Le stesse spettano anche ai nuclei beneficiari del RdC in base alle informazioni presenti nella DSU. Fanno eccezione:
- Maggiorazione (articolo 4 comma 8) per la presenza di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25 mila euro, in cui un componente abbia percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori (articolo 5);
il cui riconoscimento è subordinato all’invio del modello “Rdc – Com / AU”, di prossima emanazione.
Assegno Unico per i beneficiari RdC: pagamento integrazione
L’integrazione al Reddito di Cittadinanza a titolo di Assegno Unico (detta anche “integrazione Rdc / AU) è riconosciuta:
- A partire da marzo 2022 (con pagamento ad aprile) per i nuclei familiari “le cui informazioni sono già in possesso dell’INPS in quanto contenute nella domanda presentata per l’accesso al Rdc o desumibili dalle banche dati a disposizione” (Circolare INPS);
- Per i restanti nuclei familiari, l’erogazione dell’Assegno avverrà “in seguito alla trasmissione delle informazioni necessarie tramite il modello Rdc – Com / AU”.
Pagamento posticipato
Con esclusivo riferimento ai nuclei beneficiari RdC, l’erogazione dell’Assegno Unico avverrà, rende noto l’INPS, il mese successivo quello di liquidazione del Reddito, in modo da consentire all’Istituto di:
- Verificare la sussistenza del diritto al RdC per ogni mese di decorrenza dell’integrazione;
- Determinare l’importo spettante a titolo di AUU, tenendo conto dell’ammontare del RdC relativo ai figli.
Pertanto, l’integrazione di competenza marzo 2022, determinata con riferimento alla quota di Reddito riferita ai figli, relativa allo stesso mese, sarà liquidata nel successivo mese di aprile.
Assegno Unico ai beneficiari RdC: come viene calcolata l’integrazione
L’integrazione (comunque spettante nei limiti dell’importo teorico dell’Assegno Unico) è calcolata in base alla seguente operazione:
Importo teorico spettante come AUU – quota del Reddito di Cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo, per i quali spetta l’Assegno.
Pertanto, i calcoli necessari sono:
- Determinare l’importo teorico dell’Assegno Unico, costituito da somma – base (parametrata all’ISEE) e maggiorazioni (ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto legislativo numero 230);
- Ottenere la quota del Reddito di Cittadinanza relativa ai figli.
Quest’ultima, in particolare, è calcolata moltiplicando il Reddito erogato mensilmente al nucleo per il rapporto tra il parametro della scala di equivalenza dei figli e quello della scala di equivalenza totale:
Importo RdC * [(scala di equivalenza figli) / (scala di equivalenza totale)].
Esempi di calcolo
Ipotizziamo un nucleo beneficiario del Reddito formato da dichiarante, coniuge e tre figli minori.
L’importo teorico dell’Assegno, in base all’ISEE ed alle caratteristiche del nucleo, è pari a 610 euro.
La quota di RdC relativa ai figli è pari a: 700,00 (importo mensile RdC) * (0,6 parametro della scala di equivalenza riferito ai figli / 2 parametro della scala di equivalenza relativo all’intero nucleo) = 700 * 0,3 = 210.
Pertanto, l’integrazione Rdc / AU sarà pari a 610 (importo teorico AUU) – 210 (quota RdC per figli) = 400 euro mensili.
L’Assegno Unico è riconosciuto a mezzo ricarica della “Carta RdC”, strumento di pagamento elettronico rilasciato dagli uffici postali, su cui l’INPS accredita già mensilmente le quote di Reddito.
Assegno Unico ai beneficiari RdC: cosa succede in caso di decadenza
Tenuto conto, sostiene l’Istituto, che per i beneficiari RdC l’Assegno Unico è corrisposto congiuntamente al Reddito, la revoca o la decadenza dalla prestazione “comportano l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione sulla medesima Carta Rdc”.
In queste ipotesi tuttavia, ancora la Circolare, ove “continui a sussistere il diritto alla percezione dell’assegno unico e universale” gli interessati “dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc”.
L’Istituto effettuerà comunque un conguaglio automatizzato, al termine di ogni anno di competenza (febbraio), finalizzato a:
- Riconoscere eventuali quote di Assegno non fruite né in forma di integrazione né autonomamente a seguito di domanda;
- In alternativa, recuperare eventuali importi indebiti per le stesse mensilità.
Da ultimo, la sospensione del pagamento del Reddito investirà a cascata anche l’integrazione Rdc / AU.
A fronte, comunque, della riattivazione del Reddito al termine del periodo di sospensione, riprenderà anche il pagamento delle quote di AUU, comprensive dei ratei non corrisposti.
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