Assegno unico genitori separati: come richiedere il pagamento ripartito

Scarica PDF Stampa
Gentile Redazione, sono un genitore separato e condivido con l’affidamento dei nostri figli con la loro madre. Qual è la procedura per richiedere il pagamento dell’Assegno unico in modalità ripartita al 50% nel caso di genitori separati? Avendo fatto io domanda per l’Assegno unico, devo fare io questa richiesta o può farla anche la madre? Grazie in anticipo per la vostra risposta, E. A.

Risposta

Gentile lettore, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021 istitutivo dell’Assegno unico, l’Assegno unico è “erogato al richiedente
ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”

Trattandosi nel vostro caso di un affidamento condiviso, è sicuramente possibile richiedere che il pagamento venga ripartito al 50% tra i due genitori. Per farlo, occorrerà accedere all’Area Riservata My Inps e modificare la domanda già inviata. Per rispondere alla sua seconda domanda, possono modificare la richiesta già presentata sia il genitore richiedente che l’altro genitore, accedendo con le proprie credenziali.

L’Istituto precisa inoltre, con la Circolare numero 23 del 9 febbraio scorso che nell’ipotesi in cui nonostante l’affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.

Durante la presentazione della domanda, si possono scegliere tre opzioni di pagamento:

  1. In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”;
  2. Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota;
  3. “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

Se era stato inizialmente indicato il pagamento al 100% al richiedente, accedendo nuovamente alla domanda sarà possibile spuntare una delle altre due opzioni di pagamento, indicando anche l’IBAN dell’altro genitore al quale verrà erogata la quota dell’assegno. In alternativa all’accredito su IBAN, è possibile scegliere il pagamento dell’Assegno unico tramite consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano. Abbiamo parlato in questo articolo di tutte le modalità di riscossione.

Se la scelta della ripartizione al 50% avviene in un momento successivo a quello della presentazione della domanda, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.

L’Inps ricorda inoltre che nel caso di liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore gli strumenti di riscossione indicati devono essere intestati/cointestati ad ognuno dei genitori. L’altro genitore dovrà quindi essere necessariamente intestatario o cointestatario dell’IBAN al quale verrà effettuato l’accredito della quota di sua pertinenza.

Infine, nel caso in cui un figlio maggiorenne fino a 21 anni volesse richiedere successivamente che la quota di sua pertinenza venisse erogata a lui direttamente, può farlo in autonomia presentando egli stesso domanda all’Inps. La domanda presentata dal figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente. Per poter presentare la domanda, i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e quindi far parte dello stesso nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

Busta paga 2022, dalle detrazioni all’assegno unico: cosa cambia dal 1° marzo

Alessandro Sodano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento