Opzione donna 2022, domanda aggiornata: istruzioni Inps

La nuova Legge di Bilancio ha prorogato le misure di pensionamento anticipato Ape Social e Opzione donna anche nel 2022. Le modifiche in questione sono presenti al comma 94 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

La legge interviene sul decreto istitutivo dell’Opzione donna, modificandone esclusivamente i termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata e portandoli al 31 dicembre 2021.

In poche parole, potranno accedere al trattamento pensionistico in trattazione le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

L’Inps, con il Messaggio numero 169 del 13 gennaio 2021, ha fornito le istruzioni per l’applicazione della proroga.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutte le novità.

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Opzione donna 2022: cos’è

Il trattamento pensionistico cd. “Opzione donna” è stato istituito dall’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che recita:

 

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

 

Il Governo era già intervenuto prorogando i termini per il possesso dei requisiti fino al 31 dicembre 2020. Con la Legge di Bilancio 2022 arriva un’ulteriore proroga, spostando il termine in questione al 31 dicembre 2021.

 

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Opzione donna 2022: requisiti

La possibilità di pensionamento anticipato è rivolta esclusivamente alle lavoratrici iscritte all’Ago (Assicurazione generale Obbligatoria) e ai fondi ad essa sostitutivi o esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. Non potranno quindi accedervi le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995.

Ulteriori requisiti riguardano l’età e l’anzianità contributiva. In particolare, le lavoratrici che intendono avvalersi dell’Opzione donna dovranno, entro il 31 dicembre 2021:

  • aver maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni;
  • avere un’età pari o superiore a 58 anni, nel caso delle lavoratrici dipendenti;
  • avere un’età pari o superiore a 59 anni, nel caso delle lavoratrici autonome.

Ai fini della scelta, è giusto ribadire che l’Opzione donna si avvale del meccanismo di calcolo contributivo, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, che in genere è più penalizzante rispetto al sistema retributivo. Si ricorda che questo trattamento soggiace nella cosiddetta “finestra mobile“, per cui il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per le lavoratrici del comparto scuola e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) sarà possibile conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2022 e dal 1° novembre 2022.

Opzione donna 2022: domanda

L’Inps ha precisato, con il Messaggio numero 169 del 13 gennaio 2021, che le domande di pensione sono state aggiornate tenendo conto della novella normativa e che quindi sarà possibile fare domanda attraverso i consueti canali:

  • autonomamente con accesso alla propria area riservata del sito INPS con SPID, CNS o CIE;
  • tramite numero verde INPS (se in possesso di PIN dispositivo);
  • tramite patronato.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Tenendo conto dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio in data 1° gennaio 2022, l’Istituto precisa che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore:

  • al 1° febbraio 2022, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima,
  • al 2 gennaio 2022, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Scarica il Messaggio Inps numero 169 in pdf

Alessandro Sodano

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