Reddito di emergenza fino a settembre: domande fino al 31 luglio

Elena Bucci 30/07/21
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C’è tempo fino al 31 luglio 2021 per inoltrare la domanda per accedere alle quattro mensilità aggiuntive fino a settembre introdotte dal decreto Sostegni bis del Reddito di emergenza.

Nella giornata del 24 giugno 2021, l’Inps ha comunicato le istruzioni aggiornate riguardo le modalità di presentazione della domanda per richiedere il Reddito di emergenza e sugli importi e le relative scale di equivalenza. Lo scorso 15 giugno l’Inps ha infatti rilasciato un comunicato stampa con il quale indica ai richiedenti le tempistiche entro cui inoltrare la domanda, che potrà essere presentata esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021. 

Attraverso l’approvazione del nuovo decreto Sostegni bis sarà infatti allungato di ulteriori quattro mensilità: giugno, luglio, agosto e settembre. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del decreto Sostegni bis, in cui spicca l’articolo 36 che annuncia la proroga per altre quattro mensilità del Rem 2021, a seguito delle prime tre introdotte dal decreto Sostegni del 23 marzo.

Reddito di emergenza 2021: proroga domande fino al 31 maggio

Vediamo ora nel dettaglio quali novità introdurrà l’approvazione del decreto Sostegni bis riguardo il Reddito di emergenza, i requisiti necessari per ottenerlo e come fare domanda.

Reddito di emergenza fino a settembre: novità nel Sostegni bis

Nel testo definitivo del decreto Sostegni bis compare all’articolo 36 un riferimento importante circa la proroga dell’erogazione del Reddito di emergenza di altre quattro mensilità, fino a settembre 2021.

Il provvedimento annuncia infatti che: “ Per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito “Rem”), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, oltre a quanto previsto all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.”

Scarica il decreto Sostegni bis.

Reddito di emergenza fino a settembre, a chi spetta?

I requisiti che i nuclei familiari devono possedere per ottenere il Reddito di emergenza fino a luglio sono sempre gli stessi specificati dall’articolo 12 del precedente decreto Sostegni, come recita l’articolo 15 del testo definitivo del nuovo provvedimento del governo: “Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1, si applicano i requisiti previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo, n. 2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 12, che è riferito al mese di aprile 2021.

Il decreto Sostegni bis introduce un unico cambiamento nei requisiti: il reddito familiare sarà quello relativo al mese di aprile 2021 e non più al mese di febbraio.

Nel dettaglio i candidati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare con riferimento al mese di aprile 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15 mila euro.
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10 mila euro. La soglia aumenta di 5 mila euro:
    • per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20 mila euro);
    • in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Reddito di emergenza fino a settembre: importi

Per quanto riguarda gli importi destinati alle famiglie in difficoltà, anche in questo caso il decreto Sostegni bis riprende le cifre precedentemente stabilite, a seconda del numero di componenti per nucleo familiare: si va da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro, 840 se nel nucleo familiare è presente un disabile. Inoltre, la quota è incrementata di un dodicesimo del canone di locazione annuale per tutte le famiglie in affitto.

Di seguito, si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto alla percezione del Rem:

Composizione del nucleo Scala di

equivalenza

Soglia del reddito familiare
Un adulto 1 400 euro
Un adulto e un minorenne 1.2 480 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave 2.1** 840 euro

 

Nella tabella seguente, invece, si descrive il caso di nuclei che abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in abitazione in locazione. Si si riportano i diversi esempi nel caso in cui si ipotizzi un canone annuo di locazione pari a 3.600 euro:

Composizione del nucleo Scala di

equivalenza

Soglia del reddito familiare
Un adulto 1 700 euro
Un adulto e un minorenne 1.2 780 euro
Due adulti 1.4 860 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 940 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 1.020 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 1.100 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave 2.1** 1.140 euro

Reddito di emergenza fino a settembre: come richiederlo

Ci sarà tempo almeno fino al 31 luglio 2021 per inoltrare la richiesta per ottenere il Rem e le domande potranno essere presentate dal 1 luglio. Lo comunica l’Inps attraverso un avviso, in cui si legge che: “Le domande di Reddito di Emergenza (REm) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 riconosciute dal decreto legge n. 73/2021, potranno essere presentate all’Inps esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021.”

Fino a fine luglio, quindi, saranno aperti i termini per fare domanda. Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Per richiederlo, dunque, occorre inviare la domanda attraverso i seguenti canali:

  • online, attraverso il servizio dedicatoautenticandosi con le proprie credenziali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi);
  • tramite i servizi offerti dagli Istituti di Patronato.

Reddito di emergenza fino a settembre: incompatibilità

La fruizione del Reddito di emergenza 2021 non è compatibile con le seguenti indennità e prestazioni:

  • indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto-legge n. 73/2021;
  • con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.

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Elena Bucci

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