Bollo sulle fatture elettroniche 2021: scadenze, calcolo e versamento
Nel vademecum del 14 aprile l’Agenzia illustra il funzionamento del portale “Fatture e
corrispettivi”, per aiutare le partite Iva a:
- verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo;
- confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse.
Vediamo ora nel dettaglio le novità e le istruzioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nella guida del 14 aprile 2021.
Bollo fatture elettroniche 2021: integrazione delle fatture
Per prima cosa, l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
L’esito di questa elaborazione si traduce in due elenchi presenti all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
- l’elenco A (non modificabile): contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica). Di seguito un esempio di elenco A:
- l’elenco B (modificabile): contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica):
Nell’elenco B figurano tutte le fatture riferite ad operazioni nelle quali non è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, dove la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro e dove è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva);
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva);
- N4 (operazioni esenti Iva).
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
- la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.
Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:
- consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la
data di consegna è precedente alla fine del trimestre; - consegnate e in decorrenza termini, per le quali la data di consegna è precedente alla fine del trimestre;
- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione è precedente alla fine del trimestre.
Precompilata Iva 2021: cos’è, come funziona, a cosa serve, novità
Bollo fatture elettroniche 2021: modifiche alle fatture
Gli elenchi A e B di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. I primi elenchi sono dunque consultabili entro il 15 aprile 2021.
La guida dell’Agenzia delle Entrate segnala la possibilità del contribuente di modificare l’elenco B indicando quali fatture, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare
all’imposta di bollo che non sono presenti nell’elenco B, la guida delle Entrate specifica che:
- deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed
elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di
impossibilità di recapito”); - devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se
autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di
cessionario/committente; - devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo).
Bollo fatture elettroniche 2021: calendario scadenze
Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre di riferimento. La prima scadenza è il 30 aprile 2021, mentre per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
Il calendario da seguire è il seguente:
Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata
al primo giorno lavorativo successivo
>>> Speciale Fisco: tutte le novità e gli aggiornamenti
Bollo fatture elettroniche 2021: pagamento dell’imposta
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.
Il pagamento dev’essere effettuato entro le scadenze sopra elencate. Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso, carente o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo;
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997,
ridotta a un terzo; - gli interessi.
Scarica la Guida dell’Agenzia delle Entrate.
(Fonte: Agenzia delle Entrate)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento