Contratto di espansione 2021 e piani di esodo aziendale: le istruzioni INPS

Novità per il contratto di espansione e piani di esodo aziendale 2021. Infatti, la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 349, nel modificare la disciplina contenuta all’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, consente di avviare il predetto contratto anche alle imprese con un organico inferiore a 500 unità, anziché 1.000 unità, ovvero a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi. Inoltre, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro:

  • per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla predetta prestazione;
  • per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

La nuova disciplina del contratto di espansione, ossia dei piani di esodo aziendale, alla luce della Legge di Bilancio 2021, sono stati esplicitati dall’INPS nella Circolare n. 48 del 24 marzo 2021.

Pensione anticipata 2021: modalità di accesso, domanda e requisiti

Contratto di espansione 2021: cos’è

Il “contratto di espansione” consente ai lavoratori che si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, e che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, la possibilità di accedere a un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, occorre tra le parti un accordo di non opposizione e esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

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Contratto di espansione 2021: cosa contiene

Il contratto di espansione si avvia mediante una procedura di consultazione tra impresa, MLPS e associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o RSU.

Il contratto di espansione in parola deve contenere:

  • il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile;
  • la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

L’accesso alla prestazione è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale.

Contratto di espansione 2021: indennità mensile

L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Possono beneficiare dell’indennità mensile i lavoratori che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della:

  • pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • pensione anticipata.

Contratto di espansione 2021: modalità di erogazione

L’indennità mensile è corrisposta per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata a carico dell’Ago o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto (cd. “contribuzione correlata”).

Contratto di espansione 2021: presentazione dell’accordo

Preliminarmente, in relazione al riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all’INPS, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”, disponibile sul portale dell’Istituto.

Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da un gruppo di imprese o da imprese costituite in stabile organizzazione, anche se con posizioni contributive presso Strutture INPS diverse, l’accordo di esodo afferente a tutte le aziende interessate deve essere trasmesso a una sola Struttura INPS, ossia quella che gestisce la matricola aziendale principale.

La Struttura territoriale competente che ha in carico la posizione aziendale principale, ricevuto dall’impresa interessata l’accordo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare la sussistenza del requisito dimensionale.

La predetta Struttura territoriale, a questo punto, trasmette alla Direzione centrale Pensioni l’accordo che deve contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda e, nel caso di aggregazione di imprese stabile o di gruppo di imprese, i dati di identificazione (codice fiscale e matricola) di tutte le aziende interessate;
  • la data di sottoscrizione;
  • la data inizio validità;
  • la data fine validità;
  • il numero massimo di lavoratori esodandi;
  • in caso di un gruppo di imprese o di imprese costituite in stabile organizzazione di aggregazioni di aziende l’accordo dovrà essere sottoscritto dai rappresentati legali di tutte le aziende esodanti.

Congiuntamente all’accordo, formulato come sopra descritto, deve essere trasmesso il “Modello di accreditamento e variazioni” compilato dal datore di lavoro e l’elenco dei lavoratori interessati.

Contratto di espansione 2021: presentazione del programma di esodo

Il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione centrale Pensioni l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo.

L’INPS per ciascuno dei lavoratori interessati procede alla certificazione, in via prospettica, della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, considerando che:

  • l’indennità non può essere percepita per un periodo superiore a 60 mesi;
  • l’ultima data utile di cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla norma in argomento è il 30 novembre 2021.

In particolare, la certificazione del diritto viene effettuata, in via prospettica, con le seguenti diverse modalità:

  • in relazione alla pensione di vecchiaia, la prima decorrenza utile viene calcolata considerando la maturazione del requisito minimo contributivo pari a 20 anni entro l’ultima data utile di cessazione (30 novembre 2021);
  • in relazione alla pensione anticipata, la prima decorrenza utile viene calcolata considerando sia la contribuzione maturabile entro l’ultima data utile di cessazione (30 novembre 2021), sia la contribuzione correlata che il datore di lavoro è tenuto a versare fino al conseguimento del diritto.

Leggi anche “Lavori usuranti: le istruzioni Inps per la domanda di pensione”

Contratto di espansione 2021: fideiussione, domanda e liquidazione

Il datore di lavoro, allo scopo di dare attuazione al contratto, è obbligato a presentare una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma. La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto deve essere maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.

Il datore di lavoro interessato presenta all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore. La domanda di indennità mensile riporta i dati identificativi dell’impresa e del lavoratore, nonché gli elementi utili alla liquidazione della prestazione.

La Struttura territoriale competente per la liquidazione, verificati i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione in esame, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede alla liquidazione dell’indennità mensile.

L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda. Tra le date di risoluzione del rapporto di lavoro e di decorrenza dell’indennità non vi deve essere soluzione di continuità.

Scarica la Circolare Inps n. 48 del 24-03-2021

Daniele Bonaddio

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