L’Irpef è un’imposta diretta, personale e progressiva che grava in particolare sul reddito da lavoro dipendente, e su quello assimilato al lavoro dipendente. La relativa disciplina la troviamo nel testo unico delle imposte sui redditi, (D.P.R. 917/1986), che costituisce il principale riferimento normativo sulla materia. La determinazione dell’imposta è effettuata nel rispetto del principio di progressività, come sancito dall’art. 53 della Costituzione, per tale motivo la disciplina del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede il sistema a scaglioni e aliquote.
Legge di Bilancio 2021: tutte le novità fiscali
Irpef 2021: aliquote e scaglioni
Per il pagamento dell’Irpef nell’anno 2021, si devono considerare i seguenti scaglioni per la determinazione dell’imposta:
- 1° scaglione: contribuenti con reddito compreso tra 0 e 15.000 euro. L’aliquota Irpef è pari al 23% e corrisponde, in caso di reddito pari 15.000 euro, ad una tassazione di 3.450 euro. Si ricorda che non è dovuto nulla per i redditi fino ad 8.174 euro;
- 2° scaglione: contribuenti con reddito tra 15.001 e 28.000 euro. L’aliquota Irpef prevista è del 27%. A partire dal secondo scaglione in poi si applica l’aliquota successiva solo per la parte eccedente di reddito. (3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000 euro);
- 3° scaglione: contribuenti con redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro. L’aliquota Irpef è pari al 38%, che si applica solo per la quota di reddito che supera i 28 mila euro, e fino ai quali si applica l’aliquota precedente del 27%. (6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000 euro);
- 4° scaglione: contribuenti con reddito compreso tra i 55.001 e i 75.000 euro. In questo caso l’aliquota da corrispondere sulla parte eccedente la quota di 55.000 euro è pari al 41%. (17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000 euro);
- 5° scaglione: contribuenti il cui reddito supera i 75.000 euro, e l’aliquota Irpef applicata è del 43% (25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000 euro).
Irpef 2021: ulteriore detrazione
La Legge di Bilancio 2021 ha reso strutturale il taglio del cuneo fiscale con l’ulteriore detrazione fiscale per i redditi fino a 40mila euro, introdotta dalla seconda metà dello scorso anno, in sostituzione del bonus Irpef. Per garantire l’applicabilità della misura, è stato necessario un provvedimento correttivo (D.L. n. 182 del 31 dicembre 2020), entrato in vigore il 1° gennaio 2021, in base al quale, l’ulteriore detrazione spetta mensilmente per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
- 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta in misura corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Irpef 2021: misure per la riduzione del cuneo fiscale
Il taglio del cuneo fiscale, introdotto dal D.L. n. 3/2020 fa capo a due diverse modalità:
- credito Irpef in busta paga per i redditi fino a 28mila euro;
- detrazioni fiscali per i redditi da 28.000 a 40.000 euro.
Dal 1° luglio 2020, vi è stata una integrazione di coloro che già beneficiavano del bonus “Renzi”, con un incremento di 120 euro in 6 mesi, da sommare ai 480 euro.
Dai 28.000 euro in poi, il bonus si trasforma in una detrazione fiscale equivalente, che parte sempre da 100 euro e che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.
L’applicazione del trattamento integrativo non è subordinata ad alcuna richiesta da parte del lavoratore, e lo stesso trattamento non concorre alla formazione del reddito.
>>> Speciale Cuneo fiscale
Irpef 2021: a chi spettano i bonus
I bonus spettano ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d’imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante, ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge.
Le categorie di soggetti potenzialmente beneficiari della nuova detrazione, sono le seguenti:
- lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- sacerdoti;
- lavoratori socialmente utili;
- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.
Nella determinazione del reddito complessivo rientra l’ammontare dei redditi di ogni categoria (es. lavoro dipendente, redditi fondiari) al netto di:
- reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.
In sintesi il beneficio è pari:
- a 100 euro mensili per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;
- a 80 euro mensili per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro;
- diminuisce gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.
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