Se il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, anche dopo aver inviato la dichiarazione, può comunque apportare delle correzioni alla dichiarazione trasmessa, sanando le diverse situazioni che si possono presentare con l’applicazione di importanti riduzioni delle sanzioni. Le modalità di correzione cambiano a seconda se si deve presentare il modello 730 o il modello Redditi.
E’ possibile ad esempio inviare una “correttiva nei termini” al modello redditi entro il termine di scadenza ordinario (30 novembre) barrando la relativa casella del frontespizio, con il presupposto che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata.
La presentazione della dichiarazione oltre il termine ordinario di scadenza, va a configurare la fattispecie della dichiarazione tardiva, ovvero una dichiarazione omessa, se la presentazione avviene rispettivamente entro, o oltre i 90 giorni, a partire dal termine ordinario di scadenza.
Con specifico riferimento al modello 730, superata la data del 30 settembre, le date utili per effettuare le correzioni sono il 26 ottobre per la presentazione del modello 730 integrativo, solo se l’integrazione comporta un maggior credito o un minor debito o una imposta invariata, e il 10 novembre entro la quale si potrà presentate un 730 correttivo di tipo 2. Successivamente si potrà presentare solo il modello redditi entro il 30 novembre.
La dichiarazione dei redditi tardiva
Facendo un discorso in termini generali, decorso il termine ordinario di presentazione della dichiarazione (es. modello redditi PF) se non è stato effettuato l’invio, è possibile correggere tale inadempimento presentando una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione.
Oltre tale termine, la dichiarazione si considererà omessa.
La dichiarazione dei redditi (modello redditi), deve essere presentata entro il 30 novembre dell’anno successivo al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, e relativamente alla dichiarazione tardiva, questa seppur validamente trasmessa, è comunque oggetto di sanzione essendo presentata oltre i termini ordinari.
L’ammontare di tale sanzione, però non è specificatamente individuata dal D.Lgs 471/1997 come invece avviene per le altre omissioni, la Circolare 23/1999 ha equiparato ai fini sanzionatori la dichiarazione tardiva a quella omessa applicando la sanzione di cui all’art. 1 comma 1 del D.Lgs 471/1997, pari a 250 euro, ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 472/1997.
La dichiarazione tardiva può essere “regolarizzata” entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione mediante ravvedimento operoso con il versamento di una sanzione pari ad 25 euro (1/10 di 250 euro), per la mancata presentazione entro il termine previsto.
Gli eventuali errori e le omissioni, che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, e che sono relativi ad una dichiarazione tardivamente presentata, possono essere regolarizzati con il versamento, della maggiore imposta o del minor credito, dei relativi interessi al tasso legale (0,05% dal 1° gennaio 2020) con applicazione delle sanzioni ridotte mediante il ravvedimento.
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Dichiarazione dei redditi integrativa
Come detto, se la dichiarazione è stata presentata, anche dopo la scadenza dei termini ordinari, è possibile correggere o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa (integrativa) di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la stessa. Ovviamente il presupposto per presentare la dichiarazione integrativa, è la presentazione valida di quella originaria.
Il decreto fiscale (D.L. 193/2016) ha modificato la disciplina delle dichiarazioni integrative. I contribuenti avranno a disposizione lo stesso termine per presentare sia le dichiarazioni integrative a sfavore che quelle a favore, in particolare, l’integrazione dovrà avvenire entro il termine previsto per l’accertamento.
Nel caso in cui si volesse presentare una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine ordinario (quindi a correzione di errori di una dichiarazione già presentata), viene integrata la fattispecie di dichiarazione irregolare ex art. 8, D.Lgs 471/97, e va sanata in base alla lett. a)-bis dell’art. 13, D.Lgs 472/97, con riduzione di 1/9.
La presentazione dunque di una dichiarazione integrativa nei 90 giorni, comporta il pagamento della sanzione ridotta di 27,77 euro (1/9 di 250 euro), e naturalmente si dovrà regolarizzare l’eventuale omesso versamento con le regole del ravvedimento.
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Se l’integrazione riguarda comunque la correzione di errori rilevabili con i controlli 36-bis e 36-ter, si dovrà ravvedere soltanto l’omesso o insufficiente versamento, pari al 30% dell’imposto non versato, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento.
Si deve tenere presente che pur potendo beneficiare di maggior tempo per correggere gli errori in dichiarazione, a fronte della presentazione di una dichiarazione rettificativa, vi è l’stensione dei termini di accertamento che decorrono dalla data in cui si presenta la rettifica.
Se l’integrativa viene presentata oltre i 90 giorni, dalla scadenza del termine ordinario, per gli errori non rilevabili tramite i controlli automatizzati e formali, integrando la fattispecie di infedele dichiarazione, la sanzione è compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato, ovviamente vi è sempre la facoltà di utilizzare l’istituto del ravvedimento. Tale sanzione trova applicazione solo con riferimento a quelle violazioni costituenti, sin dall’origine, infedeltà dichiarativa. Per la correzione di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione è uguale al caso di integrativa presentata entro i 90 giorni, quindi il 30% di ogni importo non versato, con la riduzione prevista dal ravvedimento.
Dichiarazione dei redditi omessa
Dopo i 90 giorni dalla scadenza ordinaria per la presentazione della dichiarazione, questa è considerata omessa. In questo caso non è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento, pertanto verranno applicate le sanzioni ex art. 1, D.Lgs. n. 471/97, ovvero:
- dal 120% al 240% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro;
- da 250 a 1.000 euro se non sono dovute imposte, con aumento fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.
In caso di presentazione della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, ma prima di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, le sanzioni previste sono ridotte alla metà, e di conseguenza avremo:
- dal 60% al 120% delle imposte dovute, con minimo di 200 euro;
- da 150 a 500 euro se non sono dovute imposte, con aumento fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.
Se la dichiarazione è presentata oltre i 90 giorni, la stessa, pur considerata omessa, è sanzionabile e costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate.
La regolarizzazione degli omessi versamenti
La regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti, può essere effettuata versando spontaneamente quanto dovuto, con gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, a quello in cui viene effettivamente eseguito, applicando inoltre le seguenti sanzioni ridotte:
- 1/10 della sanzione ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione , avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale;
- 1/10 del minimo della sanzione prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90, oppure a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Il decreto n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza, e in tal caso la sanzione passa dal 30% al 15%.
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tal caso la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno.
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