Il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020 (art. 18, comma 1, lett. a, del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019), aggiunge all’articolo 49 il comma 3-bis, che prevede una diminuzione di tale tetto “per tappe”.
Nello specifico si avrà dal prossimo 1° luglio 2020, una diminuzione del limite a 2.000 euro fino al fino al 31 dicembre 2021, e dal 1° gennaio 2022, il limite scenderà a 1.000 euro. L’ottica è quella di contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio favorendo l’utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici.
A partire dal 1° luglio 2020, sarà dunque possibile (salvo per i money transfer, per i quali la soglia massima resta fissata a 1.000 euro):
- fino a 1.999 euro trasferire soldi in contanti ad un’altra persona o azienda;
- a partire da 2.000 euro, per poter trasferire moneta da un soggetto ad un altro, è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.).
Dal 2022 si tornerà al limite (1.000 euro) previsto a suo tempo dal cd. “decreto Monti” (art. 12, comma 1, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011).
Da luglio (in correlazione con le disposizioni atte a favorire l’utilizzo della moneta elettronica, e scoraggiare l’utilizzo del contante) diventerà anche operativo il credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate dai negozianti per l’utilizzo del POS. Il bonus fiscale interviene per sostenere uno dei punti critici denunciati dagli esercenti, ovvero i costi per l’utilizzo della moneta elettronica.
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Pagamento in contanti: regole generali per l’utilizzo del contante
Per quanto riguarda l’utilizzo del contante, anche se cambia il limite, non sono variate le regole di utilizzo. La legge prevede il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, (persone fisiche o giuridiche), quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente ad oggi pari o superiore a 3.000 euro (2.000 euro dal 1° luglio).
Il trasferimento superiore al limite, è vietato anche nel caso sia effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, quando questi risultano artificiosamente frazionati.
È possibile effettuare un pagamento per una parte in contanti, e un’altra con mezzi tracciabili, naturalmente il primo pagamento deve essere inferiore alla soglia in vigore.
Il pagamento di una fattura con importo che supera il limite, attraverso l’emissione di più assegni bancari con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d’importo pari o superiore a 1.000 euro con la clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo che potrebbe essere oggetto di sanzione.
Sarà sempre possibile, come anche chiarito dal ministero dell’Economia, effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia, perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente, tale operazione non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.
Pagamento in contanti: Disciplina sanzionatoria
Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista attualmente, è compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro.
Il collegato fiscale, oltre ad intervenire sulle disposizioni relative ai limiti, interviene anche sulla disciplina sanzionatoria (art. 63, del D.Lgs. n. 231/2007) inserendo il comma 1-ter.
Viene modificato il minimo edittale applicabile, e le sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano alle violazioni, saranno comprese tra:
- 000 euro e 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- 000 euro e 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.
Pagamento in contanti: alcuni chiarimenti del MEF
L’argomento è stato oggetto tempo fa, di alcuni chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in alcune FAQ pubblicate sul sito internet istituzionale.
Il primo periodo del primo comma dell’art. 49 del decreto antiriciclaggio, dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (dal 1°luglio 2000 euro).
Con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte, ad esempio ai trasferimenti tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi. Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento, oltre al soggetto che effettua il trasferimento di denaro, anche quello che lo riceve, in quanto comunque contribuisce ad eludere la legge.
Il divieto riguarda il trasferimento in unica soluzione di denaro in contante e titoli al portatore, di importo pari o superiore ai predetti limiti, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.
Il Mef chiarisce che non si è nell’ambito della violazione della legge, quado il trasferimento di denaro considerato nel suo complesso, è frutto della somma algebrica di una pluralità di operazioni che sostanzialmente autonome, e che si possono configurare come distinte e differenziate (ad esempio in caso di singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio in caso di contratto di somministrazione), ovvero quando vi è un preventivo accordo negoziale tra le parti con la previsione di un pagamento rateale.
Pagamento in contanti: deroga per le attività turistiche
La legge prevede la possibilità di superare la soglia massima di utilizzo del contante prevista, fino ad un massimo di 15.000 euro, osservando le disposizioni dettate dall’art. 3 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012.
Nello specifico la movimentazione del denaro contante, deve far riferimento alla vendita di beni e prestazioni di servizi poste in essere da commercianti (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e da agenzie di viaggi (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), dunque che sono legate al settore del turismo.
Le operazioni devono interessare cittadini stranieri con residenza fuori dall’Italia, e il maggiore limite, è stato previsto per non ostacolare le operazioni collegate alla presenza turistica in Italia.
I commercianti e le agenzie che si voglio avvalere di tale possibilità, devono comunicare preventivamente (con apposito modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate) il numero di conto corrente su cui transiteranno le somme di denaro alla banca, e si dovrà trasmettere alla stessa la ricevuta di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il versamento sul conto, deve essere effettuato entro il giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Al momento degli acquisti, chi sta cedendo il bene, o il prestatore del servizio, dovrà acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato.
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